Firenze, 28 luglio 2009

 

 

-   Al presidente del Consiglio regionale

Prot. n. 10235/2.6                                                                                                -   Al presidente della Commissione 5°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Assessore proponente

-   Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 24 luglio 2009

 

Proposta di Legge n. 356

“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”

 

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                              X                                                                                          

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                          X                         

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                  Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Legge n. 356

“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009

               

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Legge n. 356 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali

 

Considerato

- che la presente proposta di legge, operando una sostanziale semplificazione normativa, riunisce e aggiorna le norme regionali in materia di beni, attività e istituzioni culturali, attualmente contenute in 13 diverse leggi regionali;

- che le principali novità rispetto alla disciplina contenuta nelle leggi regionali che il presente testo unico riunisce ed aggiorna, si possono così sostanzialmente riassumere:

1) nella parte sulle disposizioni in materia “Istituti e luoghi della cultura” vengono introdotte delle prescrizioni in relazione ai “Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura  ed una nuova forma di gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica tramite procedure ad evidenza pubblica od anche tramite affidamento diretto alle associazioni ed alle fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali;

2) nella parte dedicata ai Musei vi è l’introduzione nella legislazione regionale dell’”ecomuseo” quale istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che assicura in un determinato territorio le funzioni di ricerca, conservazione valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo, nonché l’introduzione di una procedura di riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale ai quali vengono assicurate “specifiche misure di sostegno”;

3) nella parte dedicata alle “istituzioni culturali”, vengono resi più severi i criteri per l’immissione nella categorie di istituzioni culturali “di rilievo regionale”, viene prevista la possibilità di finanziamento annuale per specifici progetti di attività ed introdotta la categorie delle “Istituzioni culturali d’eccellenza” in modo tale da facilitare la partecipazione delle grandi istituzioni culturali alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale;

4) nella parte sui “Beni paesaggistici” vengono normate attività di promozione della cultura del paesaggio, anche attraverso attività di ricerca e di formazione del personale degli enti locali, inerenti ambiti rilevanti dell’attuazione della Convenzione europea del paesaggio, ed attività di promozione dei siti UNESCO in Toscana;

5) nella parte dedicata alla nuova normativa in materia di spettacolo, viene introdotta anche per gli enti dello spettacolo una procedura di accreditamento degli “Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo”, che concorrendo a dar vita al “Sistema regionale dello spettacolo”, potranno presentare progetti per partecipare a forme di sostegno regionale;

6) nella parte sulla promozione della cultura musicale viene introdotta una disposizione specifica per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale e ed una per la partecipazione della Regione Toscana alla Scuola si musica di Fiesole;

7) nella parte dedicata alla “Promozione e organizzazione di attività culturali” vi è l’individuazione degli istituti chiamati a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo (con inclusione della Fondazione Rete Toscana Classica);

8) disciplina delle funzioni della Regione in ambito di “Promozione della cultura contemporanea”, nell’ottica di un coordinamento sistematico dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore, per la costruzione di un sistema regionale di arte contemporanea;

9) nella parte dedicata all’”Autorizzazione all’esercizio cinematografico” viene riconosciuta la competenza in capo ai Comuni territorialmente competenti, nel rispetto degli Indicatori regionali, al rilascio delle Autorizzazioni all’esercizio cinematografico;

- che la presente proposta di legge accorpa la disciplina in materia di cultura attualmente contenuta già in diverse leggi regionali e che pertanto non importa spese che non fossero già previste negli strumenti legislativi che va a sostituire;

- che nella seduta del Consiglio delle Autonomie locali del 24 luglio 2009 sono state presentate delle osservazioni al provvedimento in oggetto da ANCI Toscana e l’assemblea ha deliberato di farle proprie;

 

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 356 in oggetto e comunicare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

- considerare le osservazioni contenute nel documento allegato di ANCI Toscana (all. 1), presentate e fatte proprie dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2009.


All. 1

 

 

Associazione dei Comuni toscani

 

Prot. n. 205/09/S

Firenze, 21 luglio 2009

             

Al Presidente del

Consiglio delle Autonomie Locali

Marco Filippeschi

                         

 

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITA’ CULTURALI” – OSSERVAZIONI DI ANCI TOSCANA

 

Caro Presidente,

la presente per ribadire, in riferimento all’oggetto su cui si è tenuto il Tavolo di concertazione istituzionale del 15 giugno u.s., la contrarietà della scrivente Associazione all’ultima formulazione del testo su cui il Consiglio delle Autonomie Locali è chiamata ad esprimere un parere.

Facciamo presente, infatti, che Anci Toscana in più occasioni e con varie modalità ha chiesto alla Regione, senza purtroppo trovare riscontri, la convocazione di un tavolo tecnico per cercare di apportare al testo dei miglioramenti ritenuti indispensabili.

La nostra Associazione, inoltre, aveva predisposto e inoltrato delle proposte di emendamenti di cui non è stato possibile discutere e il cui non accoglimento non è stato addirittura motivato. Le osservazioni e gli emendamenti da noi proposti, infatti, non sono stati accolti e l’attuale formulazione del testo – soprattutto per quanto concerne l’elenco delle forme di gestione dei servizi - non solo non sfrutta gli spazi di autonomia legislativa a disposizione della Regione ma rischia addirittura di restringere gli ambiti di opportunità gestionale degli enti, senza peraltro tener conto dell’attuale contesto presente sul territorio.

A tal proposito alleghiamo nuovamente il testo con evidenziati gli emendamenti proposti e vi chiediamo che la proposta di legge in oggetto possa essere nuovamente accompagnata, nell’espressione del parere, dalle nostre considerazioni.

Certi di trovare udienza e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                          Il Presidente di Anci Toscana

Alessandro Cosimi                                      

 


 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI BENI,

ISTITUTI E ATTIVITA’ CULTURALI”

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO

 

 

 

 

PREAMBOLO

 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

 

Capo I - Principi generali

 

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

 

Art. 2 - Principi generali

 

Art. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

 

 

Capo II - Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo regionale

 

Art. 4 - Piano della cultura

 

Art. 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura

 

Art. 6 - Attuazione degli interventi di investimento

 

Art. 7 - Progetti di iniziativa regionale

 

Art. 8 - Progetti locali

 

Art. 9 - Sistema informativo regionale

 

TITOLO II

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Sezione I - Ambito di applicazione

 

Art. 10 - Ambito di applicazione

 

 

Sezione II

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

 

Art.11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

 

Art. 12- Esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

 

Sezione III - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

 

Art. 13 - Le forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

 

Art. 14 - La gestione dell’istituto e luogo della cultura  come servizio privo di rilevanza economica

 

 

Capo II - Musei ed  ecomusei

 

Art. 15 - Funzioni della Regione

 

Art. 16 - Ecomuseo

 

Art. 17 - Sistemi museali

 

Art. 18 - Attività dei musei

 

Art. 19 - Attività degli ecomusei

 

Art.  20 - Requisiti  per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

 

Art. 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo

              o ecomuseo di rilevanza regionale

 

Art. 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

 

Art. 23  - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

 

 

Capo III - Biblioteche e archivi

 

Art. 24 -  Funzioni della Regione

 

Art. 25-   Archivio della produzione editoriale regionale

Art. 26 - Attività delle biblioteche e degli archivi.

 

Art. 27 - Cooperazione

 

Art. 28 - Le reti documentarie locali

 

 

Capo IV - Istituzioni culturali

 

Art. 29 - Ambito di applicazione

 

Art. 30 - Requisiti delle istituzioni culturali

 

Art. 31 - Tabella regionale

 

Art. 32 - Progetti annuali

 

Art. 33 - Istituzioni culturali di eccellenza

 

 

TITOLO III

BENI PAESAGGISTICI

 

 

Capo I – Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

 

Art. 34 - Finalità

 

 

TITOLO IV

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

Capo I – Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

 

 

Art.35 - Funzioni della Regione

 

Art. 36 - Sistema regionale dello spettacolo

 

Art. 37 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

 

Art. 38 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

 

Art. 39 - Attività cinematografiche, audiovisivi e multimediali

 

Art. 40 - Forme del sostegno regionale

 

Art. 41 – Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

 

Art. 42 –Fondo di rotazione per il settore dello spettacolo

 

Art. 43 – Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

 

Art. 44 - Fondazione “Maggio musicale fiorentino” e Fondazione Teatro Metastasio

 

Art. 45 - Fondazione Sistema Toscana

 

 

 

Capo II – Promozione della cultura musicale

 

Art. 46 - Finalità e oggetto

 

Art. 47 - Modalità dell’intervento regionale

 

Art. 48 – Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

 

 

Capo III  - Promozione della cultura contemporanea

 

Art. 49 - Funzioni della Regione

 

Capo IV – Autorizzazione all’esercizio cinematografico

 

Art. 50 – Oggetto e principi

 

Art. 51 – Autorizzazione all’esercizio cinematografico

 

Art. 52 -  Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

 

 

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 53 - Norma finanziaria

 

Art. 54 - Regolamento di attuazione

 

Art. 55 - Abrogazioni

 

Art. 56 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cultura

 

Art. 57 - Disposizioni transitorie

 

Art. 58 - Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBOLO

 

 

Visto l’articolo 117 comma terzo della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) ed m) dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

 

Vista la legge 15 aprile 2004, n.106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);

 

Vista la legge 9 gennaio 2006, n.14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

 

 

Considerato quanto segue:

 

 

1.                  Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisivi, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea.

 

2.                  La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;

 

3.                  La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività.

 

4.                  La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un’istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo.

 

5.                  Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate.

 

6.                  L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali.

 

7.                  L’attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionale della produzione editoriale.

 

8.                  L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale impone la previsione di requisiti d’accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale.

 

9.                  Poiché alcune istituzioni culturali di rilievo regionale dispongono di patrimoni culturali particolarmente rilevanti e di professionalità scientifiche di eccellenza, si rende opportuna la previsione di forme di collaborazione in via prioritaria con la Regione, finalizzate alla realizzazione di progetti previsti dalla programmazione regionale.

 

10.              Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio.

 

11.              La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell’ambito dello spettacolo al fine di assicurare un’azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema e è previsto l’accreditamento  degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo. 

 

12.              In materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l’autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa.

 

13.              Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base.

 

14.              Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell’arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore.

 

15.              Poiché l’individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino alla approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente.

 

 

 

Titolo I 

Principi generali e disposizioni in materia di programmazione

 

 

Capo I

Principi generali

 

 

Art 1

Oggetto e obiettivi

 

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Gli interventi della Regione negli specifici settori si ispirano ai seguenti obiettivi:

a)      valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, ivi incluso quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola;

b)      qualificazione dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione;

c)      promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;

d)      sviluppo dei servizi bibliotecari e documentari e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei linguaggi  e delle tecnologie della biblioteca, in coerenza con i bisogni della contemporaneità, dei  giovani, della scuola;

e)      tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f)        promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica;

g)      valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività  per la fruizione dal parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema regionale dell’offerta di servizi culturali;

h)      promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;

i)        promozione della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo.

 

 

Art. 2

Principi generali

 

1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

a)      la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;

b)      il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;

c)      la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;

d)      la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;

e)      l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;

f)        il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qual volta la gestione di beni e attività culturali sia in tutto o in parte affidata a soggetti privati;

g)      la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;

h)      promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa.

 

 

Art. 3

Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

 

1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.

2. La Giunta regionale, elabora, propone e definisce atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :

a)      conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004;

b)      organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;

c)      organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112  del d. lgs. 42/2004;

d)      individuazione degli indirizzi  per coordinare la partecipazione degli enti locali all’attività di tutela;

e)      sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.

2. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione  del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’articolo 113 del D.lgs. 42/2004, gli istituti dei soggetti privati.

 

 

Capo II

Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo regionale

 

 

Art. 4

Piano della cultura

 

1. Il piano della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di  beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali.

2. Il piano della cultura di cui al comma 1 contiene:

a)      il quadro conoscitivo;

b)      le linee di indirizzo e gli obiettivi generali del piano;

c)      l’indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalla presente legge regionale e dalla normativa statale;

d)      l’individuazione dei progetti regionali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge, le linee d’azione e gli obiettivi specifici, nonché le loro modalità di attuazione;

e)      l’individuazione dei progetti locali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge, nonché le modalità e i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

f)        il quadro di riferimento finanziario pluriennale;

g)      la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali nei diversi ambiti di intervento;

h)      le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti di attività delle istituzioni culturali di cui all’articolo 32;

i)        gli indirizzi e le previsioni per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39 comma 1;

j)        le modalità di correlazione con gli standard tecnologici e informativi regionali e le disposizioni attuative per l’organizzazione del sistema informativo negli ambiti di cui al comma 1;

k)      i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

l)        le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

 

 

Art. 5

Approvazione e attuazione del piano della cultura

 

1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4 è approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4 nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. n.49/1999.

 

 

Art. 6

Attuazione degli interventi di investimento

 

1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4 per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri:

a)      funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;

b)      qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c)      sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d)      adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

e)      valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

f)        progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

g)   cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

 

 

Art. 7

Progetti  regionali

 

1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

a)      le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

b)      le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;

c)      le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

d)      le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

2. I progetti  regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 comma 2.

 

 

Art. 8

Progetti locali

 

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

a)      promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;

b)      valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;

c)      efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;

d)      cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

e)      imparzialità, pubblicità e trasparenza;

f)        valorizzazione dell’attività di ricerca.

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all’ambito territoriale di competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano della cultura di cui all’articolo 4, approvano l’elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti.

 

 

Art. 9

Sistema informativo regionale

 

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, nonché per la valutazione dei suoi effetti.

3. Il regolamento di cui all’articolo 54 definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

 

 

Titolo II 

Istituti e luoghi della cultura

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Sezione I

Ambito di applicazione

 

Art. 10

Ambito di applicazione

 

1. Le norme del presente Capo si applicano agli istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.

 

 

Sezione II

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

 

 

Art. 11

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

 

 

1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.

2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi ed i criteri generali per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all’ articolo 54.

3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.

4. I Comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri Comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.

5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito librario dei volumi in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenza di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare.  Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’ articolo 54. 

 

 

Art. 12

Esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

 

1. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.

2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché  l’utilizzazione sia compatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

 

 

 

Sezione III

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

 

 

Art. 13

Le forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

 

1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell’istituto e del luogo della cultura.

3. Nell’attuazione della L.R. n. 40/2001 particolare rilievo viene riconosciuto alle gestioni associate tra enti locali che si propongono di gestire unitariamente gli istituiti e i luoghi della cultura presenti sul loro territorio o che sperimentano sistemi di gestione innovativi anche avvalendosi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale.

 

 

Art. 14

La gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

 

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del d. lgs. n. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. La gestione in forma diretta può avvenire altresì mediante affidamento diretto a istituzioni.

3. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno all’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all’articolo 115 comma 3 del d.lgs 42/2004.

4. Le procedure di cui al comma 3 sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:

a)      ricorso all’avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;

b)      effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;

c)      valutazione della convenienza economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).

5. La gestione in forma indiretta può avvenire altresì mediante affidamento diretto a:

a)      società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b)     a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni e i criteri di cui ai commi 3 e 4;

c)      aziende speciali, anche consortili;

d)     associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall’amministrazione titolare dell’istituto o luogo della cultura.

6. Nei casi di gestione in forma indiretta l’amministrazione titolare dell’istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti affidatari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell’articolo 115 , comma 5, del d.lgs. 42/2004, al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività delle amministrazioni. 

7. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità diretti a favorire, anche prevedendo appositi incentivi finanziari, gli enti locali, singoli o associati, che, al fine di svolgere funzioni e servizi di loro competenza, valorizzino l’autonoma iniziativa dei soggetti della sussidiarietà orizzontale.

 

 

Capo II

Musei ed  ecomusei

 

 

Art. 15

Funzioni della Regione

 

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a)      promuove e sostiene la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;

b)      promuove e sostiene la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;

c)      promuove e sostiene la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;

d)      promuove e sostiene le attività educative e didattiche nei musei;

e)      promuove e sostiene la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;

f)        individua i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predispone specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;

g)      promuove accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17 per la migliore organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

h)      gestisce i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112);

i)        promuove l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

 

 

Art. 16

Ecomuseo

 

1. Ai fini della presente legge è  definito ecomuseo l’ente culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

 

 

Art. 17

Sistemi museali

 

1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.

2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

3. I requisiti per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 54.

 

 

Art. 18

Attività dei musei

 

1. Le attività fondamentali  dei musei sono:

a)      la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b)      il contributo all’inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c)      la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

d)      la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

 

 

 

Art. 19

Attività degli ecomusei

 

1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono: 

a)      la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione  di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;

b)      la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico- educative relative alla storia e alle tradizioni locali;

c)      la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all’offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;

d)      la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.

2.Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell’ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.

 

 

Art.  20

Requisiti  per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

 

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 54 sulla base dei seguenti criteri:

a)      presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento;

b)      direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche . Qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo o ecomuseo, la direzione è svolta a livello di sistema museale di cui all’articolo 17 o, comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;

c)      previsione negli strumenti urbanistici del Comune di riferimento della localizzazione e della normativa per la destinazione di uso del museo o dell’ecomuseo;

d)      adeguata ampiezza  dell’orario di apertura al pubblico;

e)      tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni;

f)        svolgimento di attività educative;

g)      svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio posseduto;

h)      rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori;

i) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell’ecomuseo.

 

2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 […] sono conseguibili anche in forma associata attraverso il sistema museale di cui all’articolo 17.

 

 

Art. 21

Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

 

1.      Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

2.      L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente. All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 54, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. 

3.      Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell’istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.

4.      Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.

5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore  regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento. 

 

 

Art. 22

Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

 

1.      E’ istituita la commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n.5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).

3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 54.

 

 

Art. 23

Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

 

1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs 42/2004.

2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo ICCD e nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 9.

 


 

Capo III

Biblioteche e archivi

 

 

Art. 24

 Funzioni della Regione

 

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria  regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.

2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:

a)      tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 42/2004;

b)      supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;

c)      promuove l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;

d)      promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;

e)     cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

f)        cura le attività d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

g)     promuove e indirizza l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e d’iniziativa comunitaria.

 

 

 

Art. 25

Archivio della produzione editoriale regionale

 

1. La Regione individua l’archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).

2. L’archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

3. Le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 54.



Art. 26

Attività delle biblioteche e degli archivi

 

1. Le biblioteche pubbliche adempiono le loro funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a)      il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

b)      la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e  secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;

c)      l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;

d)       l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;

e)      l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti,  eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi della biblioteca;

f)        l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

g)      la messa a disposizione degli utenti di accessi  per la fruizione di informazioni  e servizi in rete telematica; 

h)      la promozione del libro e della lettura.

2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.


 

 

Art. 27

Cooperazione

 

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

3. La Regione, al fine di garantire l’ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l’integrazione delle reti documentarie toscane all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

 

 

Art. 28 

Le reti documentarie locali

 

1.La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché  la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2.Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti essenziali stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 54. Al momento della sua costituzione gli enti locali adottano una carta dei servizi i cui contenuti sono periodicamente aggiornati.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli istituti documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

5. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti  e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 54.

6. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 5, previa comunicazione dei dati di cui al comma 4.

 

 

Capo IV

Istituzioni culturali

 

 

Art. 29

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle seguenti strutture:

a)     le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;

b)     gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n.38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

c)      le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in house dei beni culturali;

d)     gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall’organizzazione di scuole e di corsi di formazione;

e)     le fondazioni bancarie.

 

 

Art. 30

Requisiti delle istituzioni culturali

 

1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali private di rilievo regionale.

2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a)     sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;

b)      non hanno finalità di lucro;

c)      svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;

d)     hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004, e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;

e)     dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie: 

1)     archivio;

2)     biblioteca;

3)     museo;

f)        garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d) ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 42/2004;

g)      assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;

h)      annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);

i)        dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

 

Art. 31

Tabella regionale

 

1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 comma 2.

2. La tabella di cui al comma 1 ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.

3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 54.

4. L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

 

 

Art. 32

Progetti annuali

 

1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4 prevede ulteriori finanziamenti a sostegno di specifici progetti di attività delle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all’articolo 31.

2. I progetti di attività delle istituzioni culturali vengono selezionati e valutati dalla Regione con le procedure e le modalità previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4 .

 

 

Art. 33

Istituzioni culturali di eccellenza

 

1. Il riconoscimento come “istituzione culturale di eccellenza” comporta la possibilità di intraprendere, in via prioritaria, forme di collaborazione con la Regione per la realizzazione dei progetti previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, ove tali progetti si riferiscano a materie oggetto dell’attività statutaria delle istituzioni stesse.

2. La Regione definisce con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54 i requisiti per ottenere il riconoscimento come “istituzione culturale di eccellenza”. Tali requisiti sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 30 comma 2, e sono definiti sulla base dei seguenti criteri generali:

a)     l’eccezionale rilevanza dei patrimoni posseduti e delle strutture, museali, bibliotecarie o archivistiche, per mezzo delle quali si realizza la loro fruizione;

b)     il radicamento territoriale e la rilevanza nazionale e internazionale nonché la capacità di attrarre rilevanti risorse finanziarie per la propria attività;

c)      la rilevanza dei progetti scientifici realizzati e documentabili;

d)     la rilevanza e fruibilità delle dotazioni tecnologiche;

e)     quantità e qualità delle competenze scientifiche specialistiche presenti nell’istituto, documentabili attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

 

 

 

Titolo III

Beni paesaggistici

 

 

Capo I

Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

 

 

Art. 34

Finalità

 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131 comma 5  del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine:

a)      concorre alla promozione e alla diffusione di una cultura del paesaggio, come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

b)      sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;

c)      promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;

d)      promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

 

 

 

Titolo IV

Promozione e organizzazione di attività culturali

 

 

Capo I

Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

 

 

 

Art. 35

Funzioni della Regione

 

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale :    

a)      definisce  le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 36;

b)      sostiene gli enti, le istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;

c)      sostiene, ai sensi della normativa statale, gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa direttamente al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;

d)      concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri stabili d’innovazione e dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio

e)      concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;

f)        individua e sostiene gli ulteriori enti di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo  la cooperazione tra essi  a livello territoriale e tematico;

g)      sostiene i progetti di produzione di elevato  livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione  nei settori della prosa, della danza e della musica, inclusa quella popolare,  e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;

h)      favorisce l’insediamento nei teatri della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;

i)        sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;

j)        promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;

k)      sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.

 

 

 

 

Art. 36

Sistema regionale dello spettacolo

 

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità  economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione.

2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti di cui all’articolo 35 comma 1 lettere b), c), d), f), i quali cooperano con la Regione per l’attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana.

 

 

Art. 37

Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

 

1.La Regione accredita gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 comma 1 lettera f),  che svolgono attività, anche in forma associata, negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione, della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.

2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a)      sede operativa nella regione Toscana;

b)      qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;

c)      dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo ;

d)      struttura organizzativa adeguata  in termini professionali;

e)      qualificata direzione artistica.

3.  I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.

4. Gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 40.

5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54 sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.

 

 

Art. 38

Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

 

1.  E’ istituita la Commissione  regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo  della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 36 comma 1.

2. Alla  Commissione compete la formulazione di  proposte e osservazioni  per la elaborazione dei documenti annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4 in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l’integrazione  funzionale degli interventi.

3. La Commissione  è composta :

a)      da  15 esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;

b)      dal Direttore generale della Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia di spettacolo o suo delegato;

c)      dal responsabile della struttura organizzativa della Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.

4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica.

5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l. r. 5/2008.

6. La  Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

8  Le modalità di organizzazione e funzionamento della  Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 54.

 

 

Art. 39

Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

 

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d’essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema  e delle produzioni multimediali.

2. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.

 

 

Art. 40

Forme del sostegno regionale

 

1.Il sostegno finanziario, in forma annuale o pluriennale, della Regione si attua mediante:

a)      il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;  

b)      il concorso alle spese per l’attività degli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa direttamente al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;

c) il concorso alle spese per l’attività dei teatri stabili d’innovazione dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio.

d)  il concorso alle spese per l’attività della radio Rete Toscana Classica.

2. La Regione eroga contributi, in forma annuale o pluriennale con le finalità e le modalità definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4:

a)      per  progetti degli enti di rilevanza regionale di cui all’articolo 37;

b)      per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);

c)      per progetti di sostegno alla produzione e diffusione del cinema di qualità, alle sale d’essai e per la formazione del pubblico;

d)      per progetti di realizzazione di festival;

e)      per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta e popolare.

3.  L’ammontare dei contributi per le specifiche linee di attività, è determinato, secondo i criteri  definiti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, dai documenti annuali di attuazione del piano stesso.

 

 

Art. 41

Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

 

1. I criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 40 sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 54.

2. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, la Regione si avvale di un nucleo di valutazione permanente composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 2, lett. d) e comma 5 della l.r. 5/2008.

 

 

Art. 42

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

 

1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b), c) e d).

2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e  non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.

 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

 

 

Art. 43

Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.

2. Le Fondazioni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.

3.  Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4.  L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 5 comma 2, in coerenza le previsioni del piano della cultura di cui all’articolo 4 e sulla base del programma di attività presentato.

 

 

 

Art. 44

Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Fondazione Teatro Metastasio

 

1.La Regione sostiene l’attività della  Fondazione “Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino”, di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

2. La Regione sostiene inoltre la Fondazione "Teatro Metastasio di Prato” ai sensi della legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato), in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, riconosciuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470.

3. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano della cultura di cui all’articolo 4, eroga alle Fondazioni di cui al comma 1 e 2,  contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5 comma 2.

 

 

 

 

 

Art. 45

Fondazione Sistema Toscana

 

1.La Regione sostiene l’attività della Fondazione Sistema Toscana, di seguito denominata FST, istituita su iniziativa della Regione stessa.           

2. FST, per effetto della fusione con la Fondazione Mediateca regionale toscana, persegue i seguenti scopi:

a)      sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali della Toscana;

b)      promozione dell’integrazione fra offerta culturale e turistica;

c)      conservazione di materiali audiovisivi e multimediali e promozione della loro fruizione da parte del pubblico;

d)      promozione della diffusione del cinema di qualità e sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive e cinematografiche di qualità, idonee a valorizzare la Regione.

3. FST  presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dagli atti della programmazione regionale, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alla Fondazione.

4.FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

5. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione a FST è stabilito, con riferimento ai diversi ambiti di attività, con deliberazioni della Giunta regionale attuative di piani e programmi ai sensi dell’articolo 10bis della l.r.49/1999.

 

 

 

 

 

Capo II

Promozione della cultura musicale

 

 

Art. 46

Finalità e oggetto

 

1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base e l’alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.

2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1 le attività concertistiche e di produzione musicale.

 

 

Art. 47

Modalità dell’intervento regionale

 

1. L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 46 si attua mediante:

a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;

b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata  anche all’aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;

c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, delle bande musicali e del canto corale.

2. I requisiti dei beneficiari di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54.

3. I criteri e le modalità di finanziamento sono definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4

 

 

Art.  48

Fondazione Scuola di musica di Fiesole

.

1. La Regione Toscana sostiene l’attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l’adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l’educazione e la formazione musicale.

2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della Fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla Fondazione un contributo annuale nella misura determinata con la deliberazione di cui all’articolo 5 comma 2, in coerenza con le previsioni  dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

 

 

 

Capo III

Promozione della cultura contemporanea

 

Art. 49

Funzioni della Regione

 

1. La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)      promuove e sostiene le iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico;

b)      promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;

c)      promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;

d)      promuove e sostiene iniziative, ivi incluse quelle editoriali,  finalizzate alla divulgazione ed alla promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero per le espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali.

3.  I programmi e gli ambiti d’intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative modalità di intervento, sono individuate dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

 

 

Capo IV

Autorizzazione all’esercizio cinematografico

 

Art. 50

Oggetto e obiettivi

 

1. Il presente Capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:

a)      favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b)      sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

c)      valorizzare la funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità  urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;

d)      salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

e)      salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

f)        favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

 

 

Art. 51

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

 

1.      La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

2.       L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto degli indicatori stabiliti dalla Giunta regionale di cui all’art. 52), il quale definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

3.      Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4.      La inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

5.      Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

6.      Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54 definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.

 

 

Art.52

Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

 

1.      L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto degli indicatori stabiliti dalla Giunta regionale.

2.      Gli indicatori tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

3.      La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 5 comma 3.

 

 

 

 

 

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

 

 

Art. 53

Norma finanziaria

 

1.     Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite contestualmente all’approvazione del piano della cultura di cui all’articolo 4. Esse sono poste a carico, a partire dall'esercizio 2010, degli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2010-2012, per un importo stimato in euro …………….a carico dell’UPB 6.3.1. “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” e per un importo stimato in euro …………………….a carico dell’UPB 6.3.2 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese d’investimento”.

2.    Agli oneri derivanti dall’articolo 22 comma 4, stimati in euro 7.500,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”;

3.    Agli oneri derivanti dall’articolo 38, comma 7,  stimati in euro 22.500,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”;

4. Le risorse di cui all’articolo 42 comma 1, determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura" del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-12.

5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56 stimati annualmente in euro 95.000,00. si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale 2009/2011, annualità 2010 e 2011.

 

6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009/2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

            Anno 2010

In diminuzione:

UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti”, per euro  95.000,00

In aumento:

UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 95.000,00

Anno 2011

In diminuzione:

UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti”, per euro 95.000,00

In aumento:

UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 95.000,00

 

.7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

 

Art. 54

Regolamento di attuazione

 

1.      Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo

regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e previa concertazione con le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.

2.      Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

a)      modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale  di cui all’articolo 9;

b)      indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;

c)      i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo 11;

d)      i requisiti, i criteri e gli strumenti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17;

e)      i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo od ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;

f)        le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;

g)      le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;

h)      i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28 comma 2;

i)        i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo 28 comma 5;

j)        le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale regionale di cui all’articolo 25;

k)     le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini  della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31 comma 3;

l)        i requisiti per il riconoscimento come “istituzione culturale d’eccellenza” ai sensi dell’articolo 33;

m)    i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;

n)      le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 38;

o)       i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 41;

p)      requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all’articolo 47 comma 2;

q)       le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, e le tipologie di intervento soggette all’ autorizzazione di cui all’articolo 51.

 

 

Art. 55

Abrogazioni

 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 54 sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a)      legge regionale 7 maggio 1980, n. 44, (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");

b)      legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo) ;

c)      legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

d)      legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);

e)      legge regionale 6 maggio 1987, n.27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

f)        legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

g)      legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);

h)      legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

i)        legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

j)        legge regionale 27 dicembre 2004, n.78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) ;

k)      legge regionale 31 gennaio 2005, n.19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);

l)        legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);

m)    legge regionale 29 giugno 2006, n.27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo).;

n)      articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007

o)      articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42, (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione della Mediateca regionale toscana”).

2. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.

 

 

Art. 56

Esercizio delle funzioni regionali

 

1.      Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

 

 

 Art. 57

Disposizioni transitorie

 

1.La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009-2011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.

2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l. r. 27/2006, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.

2. Sino alla data di approvazione del piano della cultura ai sensi dell’articolo 4 della presente legge da parte del Consiglio Regionale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984, alla l.r.27/1987 ed alla l.r.42/2008.

 

Art. 58

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana