P.d.L. n. 342 “Norme sui servizi di interesse economico generale”.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la P.d.L. n. 342, recante “Norme sui servizi di interesse economico generale”, d’iniziativa del gruppo consiliare di FORZA ITALIA;

 

Ricordato

-che sulla medesima materia lo scorso anno fu presentata alla competente Commissione consiliare VI la P.d.L. n. 306 “Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica”, d’iniziativa della Giunta regionale;

-che sul testo della menzionata P.d.L. n. 306 era stata raggiunta l’intesa nella seduta del Tavolo interistituzionale di concertazione del 20 ottobre 2003;

-che, sempre sulla P.d.L. n. 306, il CdAL aveva espresso il proprio parere favorevole nella sua seduta del 23 novembre 2003, con due raccomandazioni;

 

Rilevato in primo luogo

-che l’impostazione di fondo della P.d.L. n. 342 è contraddistinta dai seguenti due caratteri essenziali:

1)      l’affermazione assiomatica che la materia dei servizi pubblici locali rientri tout court in quella della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art.117 comma secondo, lett. e) della Costituzione, anche se il testo, sia nell’articolato che nella relazione, fa –erroneamente- riferimento al comma terzo dello stesso art.117 (sul punto andrebbe per altro osservato che, l’esistenza della competenza esclusiva statale, mette in discussione la stessa ragion d’essere della P.d.L. in esame);

2)      l’esclusione di ogni disciplina speciale che possa introdurre eccezioni al principio dell’affidamento della gestione del servizio tramite gara, con il conseguente disconoscimento delle caratteristiche specificamente assunte nella nostra Regione dal fenomeno dei servizi pubblici locali, sia sotto il profilo istituzionale (con particolare riguardo alla posizione dei Comuni che sono in molti casi proprietari delle reti e degli impianti), che sotto quello economico;

 

Rilevato in secondo luogo

-che, oltre a quelle di ordine generale di cui al precedente punto, siano da indicare le seguenti ulteriori osservazioni critiche:

3)la formulazione dell’art.3, che contiene sia le definizioni, sia la specifica disciplina del regime proprietario delle reti e degli impianti, oltre che della gestione degli stessi e dell’erogazione dei servizi;

4)l’art.5, in ordine al quale:

a-      con riferimento al comma 1, non si riesce a comprendere quale sia il ruolo del Comitato d’indirizzo rispetto a quello dell’Osservatorio;

b-     con riferimento al comma 8, ancorché si parli di “parere non vincolante”, si ipotizza per l’Osservatorio una competenza spuria, che, in parte, tiene della funzione ispettiva ed in parte di quella di amministrativa attiva in senso stretto (nel senso che il “parere non vincolante” ne rappresenta l’avvio), la qual cosa, in considerazione del fatto che l’Osservatorio è un organismo regionale e gli “affidanti la gestione del servizio” potranno essere gli Enti locali, non sembra particolarmente in sintonia con l’art.118 della Costituzione;

5)la formulazione dell’art.6 (Carta dei servizi), che, per un verso, contiene una disciplina puntuale ed opportuna della Carta dei servizi, per un altro, in palese contraddizione con l’elemento positivo ora citato, rinvia, quanto alla sua adozione, agli “schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286”, che, oltre tutto, parla soltanto di direttive;

6)l’art.9, che, senza alcuna copertura costituzionale e/o statutaria, impegna la Giunta regionale a presentare un testo unico in materia entro sei mesi dall’approvazione della legge;

 

 Richiamate

- le specifiche considerazioni positive svolte nei due paragrafi “Ricordato in primo luogo” e “Ricordato in secondo luogo”, poste a fondamento del proprio precedente parere, espresso il 23/11/03 sulla P.d.L. n. 306;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI :

 

esprime parere negativo sulla Pd.L. n. 342.