P.d.L. n. 338 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

La legge disciplina l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n.130.

La scelta dell’affidamento dell’urna concernente le ceneri, nonché le modalità di conservazione o dispersione sono rimesse alla volontà  del defunto.

L’art.3 disciplina le modalità di consegna dell’urna all’affidatario nonché l’eventuale rinuncia all’affidamento da parte dell’interessato.

Gli artt.5 e 6 definiscono le modalità di conservazione e dispersione delle ceneri.

La realizzazione di nuovi crematori è disciplinata nell’ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Nel caso di consegna dell’urna cineraria ad un soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, fatta salva una diversa volontà del defunto, deve essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, a ricordo dello scomparso, affinché non venga perduto il seno comunitario della morte.

Infine, i Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l’informazione dei cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

 

 

Sottolineato quanto segue:

 

1.      La legge in esame recepisce, assicurandone la concreta attuazione sul territorio regionale, i principi fissati dalla legge 130/2001 (finora inoperanti stante il mancato adeguamento alla legge da parte del regolamento statale di polizia mortuaria); viene in tal modo significativamente innovato il regime proprio della materia, sia in quanto risultano compiutamente disciplinate le modalità di affidamento dell’urna cineraria sia in quanto viene consentita la dispersione delle ceneri, oltreché nelle aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri, anche in altre aree tassativamente enumerate nell’articolato.

 

2.      La proposta è stata favorevolmente giudicata in sede di concertazione interistituzionale Regione - associazioni rappresentative degli enti locali; in particolare, giova segnalare che a seguito di tale confronto la dispersione delle ceneri in luoghi o con modalità diverse da quanto statuito dalla legge comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio.

 

3.      Assume un particolare rilievo, sul piano etico, la statuizione con cui si impone, ad affermazione  del senso comunitario della morte, la realizzazione nei cimiteri di apposite targhe individuali o collettive riportanti i dati del defunto.

 

 

Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l’espressione di un parere favorevole sulla proposta in oggetto, corredato da una specifica raccomandazione.

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

 

 

 

1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.338;

 

 

2.      formula inoltre la seguente raccomandazione:

 

-per consentire una immediata repressione degli illeciti, pare opportuna una riscrittura del comma 5 dell’art.6 prevedendo che la dispersione delle ceneri in luoghi non consentiti comporti di per sé, a prescindere dalla sopravvenienza di eventuali regolamenti comunali attuativi, l’applicazione, da parte dei competenti organi del Comune sul cui territorio è commessa l’infrazione, della sanzione amministrativa di cui all’art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).