Firenze, 30 aprile 2009

 

 

-   Al presidente del Consiglio regionale

Prot. n.                                                                                                                 -   Al presidente della Commissione 3°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Ai consiglieri proponenti

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 29 aprile 2009

 

Proposta di Legge n. 337

“Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).”

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                        X                  

PARERE                                                                                                                                                              

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                          dott.ssa Marinella Romoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Legge n. 337

“Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).”

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 29 APRILE 2009

  

          

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Legge n. 337 “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)”.

 

Atteso

- che è stata avviata una Procedura d’infrazione da parte della Commissione europea in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali, ai principi comunitari che prevedono la libertà di stabilimento e di esercizio di impresa all’interno dell’Unione Europea;

- che lo Stato in seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea ha provveduto alla liberalizzazione del settore, stabilendo l’eliminazione dei “vincoli con finalità commerciale”, con soppressione di distanze e superfici minime commerciali nonché delle restrizioni o obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi relativi all’attività di distribuzione di carburanti;

- che le disposizioni statali, emanate nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” prevalgono sulle norme regionali in contrasto tra cui anche la Legge Regionale 28/2005 nella parte relativa alla disciplina in materia di distribuzione di carburanti;

 

Considerato

- che dunque la proposta di legge in oggetto interviene a modificare la Legge Regionale 28/2005 nella parte sulla distribuzione di carburanti con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa regionale ai principi comunitari e alle norme statali ed introduzione di elementi di carattere qualitativo, tali da promuovere il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili;

- che le modifiche sostanzialmente si possono così riassumere:

1)     introduzione di alcune disposizioni relative alle fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa degli impianti e quelle relative agli orari e ai turni di apertura e chiusura dei punti vendita;

2)     abrogazione delle disposizioni incompatibili con la liberalizzazione del mercato, in particolare quelle relative alla determinazione di distanze minime di e superfici minime;

3)     individuazione di una nuova tipologia di impianti che erogano, oltre alla benzina e al gasolio, almeno uno dei carburanti “ecocompatibili” (metano o gpl o idrogeno o relative miscele) e che utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili (impianto fotovoltaico);

4)     individuazione di ambiti territoriali (aree montane e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburante) nei quali possono essere installati impianti funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature self-service prepagamento senza l’assistenza del gestore;

5)     eliminazione dell’obbligo da parte dei nuovi impianti di istallare attività e servizi integrativi e previsione della facoltà di dotare l’impianto di attività economiche accessorie e di servizi, valida anche per gli impianti esistenti;

6)     eliminazione delle fasce orarie, tra le quali il gestore doveva scegliere l’orario di servizio e la possibilità di aumentare l’orario giornaliero di apertura e di renderlo flessibile rispettando il limite minimo di apertura fissato in 39 ore da articolare dalle ore 6.00 alle ore 21.00;

7)     obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati;

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 337 in oggetto.