PDL 335 “Orientamenti ed incentivi per la costruzione bioecologica”.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 335 recante “Orientamenti ed incentivi per la costruzione bioecologica”;

 

 Atteso in primo luogo

-che con la PDL 335 si intende sviluppare l’utilizzo di materiali naturali ed ecocompatibili in edilizia, al fine di perseguire una qualità nuova dell’abitare, improntata all’armonia con le condizioni climatiche, al risparmio energetico ed a una positiva ricaduta sull’inquinamento acustico;

 

 Atteso in secondo luogo

-che la PDL 335 si presenta come  suddivisa in due parti principali ed in particolare:

 >la prima, costituita dai primi 5 capi, dedicata alle pratiche costruttive, alle rifiniture, ai materiali, agli impianti, alle indagini geoclimatiche, e più in generale a tutti quegli elementi  di carattere tecnico direttamente legati alla realizzazione di costruzioni bioecologiche;

  >la seconda, costituita dagli ultimi 3 capi, dedicata ai benefici, alle certificazioni e ai controlli, funzionali all’incentivazione della realizzazione di costruzioni bioecologiche;

 

 Considerato in via generale

-che nella PDL 335 non risulti distinta con sufficiente chiarezza la disciplina relativa ai requisiti necessari all’ottenimento degli incentivi economici, da quella riguardante i nuovi requisiti richiesti per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione, destinata a modificare il vigente regime giuridico stabilito dalla LR 52/99 e successive modifiche ed integrazioni;

 

-che vada rimarcata la necessità di definire in modo univoco le disposizioni prescrittive contenute nella PDL 335, evitando quindi di denominarle talora raccomandazioni, talaltra orientamenti;

 

Considerato in particolare

-che, con riferimento al capo VI (incentivi), si debbano muovere le seguenti osservazioni critiche:

1)      Circa l’art.26 comma 4, per la parte riguardante la facoltà dei comuni di ridurre l’ICI in relazione alla quantità dei requisiti rispettati, va rilevato il  contrasto con la recente giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. 37/2004)  a proposito del potere legislativo delle regioni in materia tributaria, essendo da tenere presente che la Corte ritiene tuttora preclusa alle regioni la potestà di legiferare sui tributi (locali) esistenti, istituiti e regolati dalla legge statale, come è nel caso dell’I.C.I., al quale del resto la sentenza citata, tra l’altro, si riferisce;

 

2)      Circa l’art.27, rubricato “modalità di erogazione degli incentivi”, va osservato che in realtà non contiene alcuna disposizione in merito, mentre detta una disciplina assai macchinosa in materia di garanzie da prestarsi a cura dei beneficiari e di utilizzo della quota del 30% degli incentivi riconosciuti;

 

-che, con riferimento al capo VII (certificazione edilizia), vanno svolte le seguenti osservazioni critiche:

3)      L’art.28 comma 1 prevede l’istituzione dell’elenco delle “costruzioni verdi”, senza però attribuire espressamente tale competenza; ove la stessa dovesse essere intestata ai Comuni, come sarebbe naturale data la loro generale competenza in materia di attività edilizia, dovrebbe essere assistita dalla previsione di apposite risorse; 

4)      L’art.28 comma 2 introduce la nozione di “diagnosi” (presumibilmente riferita alla verifica dei requisiti necessari all’inserimento nell’elenco delle costruzioni verdi) senza però definirla, stabilendone la certificazione attraverso un richiamo testuale non chiaro e rimettendone il monitoraggio ai proprietari senza alcuna ulteriore specificazione, introducendo infine l’ulteriore elemento della banca dati dell’elenco delle costruzioni verdi, senza alcuna disposizione relativa alla competenza ed al procedimento per la sua formazione;

5)      L’art.30 (incentivi per i comuni) introduce la nozione di “circuito regionale Comune verde”, senza alcuna specificazione ulteriore, ma riconoscendo ai comuni che vi appartengano una preferenza nei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse collettivo;

 

-che, con riferimento al capo VIII (riepilogo requisiti), deve essere svolte le seguenti osservazioni:

6)      L’art.33, che introduce nuovi requisiti obbligatori per le nuove costruzioni, da un lato non disciplina in modo sufficientemente compiuto tali requisiti, come sarebbe necessario dal momento che il loro possesso condiziona l’esercizio di una importante facoltà inerente il diritto di proprietà; dall’altro, richiama la opportunità di raccordare queste particolari disposizioni alla vigente disciplina dell’attività edilizia, a sua volta inserita nella più ampia materia del governo del territorio.

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

esprime parere positivo sulla PDL 335, alla seguente condizione:

 

-che vengano apportate le necessarie modifiche, nel senso indicato ai punti 1,2,3,4,5 e 6  della parte narrativa.