P.d.L. n. 334 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

 

L’atto in esame introduce alcune limitate modifiche, di carattere prettamente tecnico, al testo della l.r. 30/2003.

I contenuti della proposta sono così sintetizzabili:

 

1.      Anche nel caso in cui più imprenditori agricoli svolgano in comune l’attività di cui all’art.2 comma 2 lettera c) (somministrazione pasti e bevande) sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che abbiano sottoscritto gli accordi di cooperazione, fermo restando tuttavia il rispetto dei limiti di ricettività stabiliti per ciascuna azienda dalla rispettiva autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

 

2.      Oltre i trenta posti letto, e comunque nel limite massimo di quaranta  salvo diversa disposizione prevista negli strumenti urbanistici comunali, l’attività di ospitalità può essere svolta utilizzando esclusivamente unità abitative indipendenti.

 

2.      In coerenza con le sentenze nn.313 e 324 del 2003 della Corte costituzionale, secondo cui la funzione regolamentare permane in capo al Consiglio regionale fino al pronunciamento sul punto da parte dei nuovi Statuti, è abrogato il comma 1 dell’art.27 della l.r. 30/2003, che demandava alla Giunta regionale l’approvazione del regolamento attuativo della legge.

 

2.      Rimediando ad una omissione della legge 30/2003, il divieto di trasformazione a fini agrituristici viene esteso agli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’art.3 commi 10 e 11 della l.r. 64/95, cioè senza presentazione di un programma di miglioramento agricolo-ambientale e conseguente stipula di convenzioni o atti d’obbligo (questa fattispecie viceversa era espressamente prevista dalla l.r. n.76/94).

 

 

Sottolineato che la proposta è già stata discussa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - associazioni rappresentative degli enti locali e che sulla stessa è stata raggiunta l’intesa fra le parti;

 

Considerato che la proposta di modifica del comma 1 dell’art.12 della l.r.30/2001 intende attribuire agli strumenti urbanistici comunali la potestà di vietare il superamento della soglia dei trenta posti letto fino al massimo dei quaranta, ordinariamente previsto a determinate condizioni (questa finalità è esplicitamente dichiarata nella relazione di accompagnamento, anche se la formulazione adottata non appare sufficientemente chiara a tale riguardo) ;

 

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che sarebbe inoltre opportuno prevedere che gli stessi strumenti urbanistici comunali possano  anche elevare la predetta soglia dei quaranta posti, ferma restando la necessaria sussistenza del requisito di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica;

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTOMIE LOCALI

 

 

esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.334 alla seguente condizione:

 

-che la proposta di modifica del comma 1 dell’art.12 della l.r. 30/2001 sia integrata prevedendo che gli strumenti urbanistici comunali possano, oltreché vietare il superamento della soglia ordinaria dei trenta posti letto, anche elevare la soglia massima di quaranta posti entro la quale è attualmente ammessa l’ospitalità tramite esclusivo utilizzo di unità abitative indipendenti, ferma restando la necessaria sussistenza del requisito di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.