P.d.L. n. 306 "Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica".

PARERE OBBLIGATORIO


Vista
-la PDL 306 recante "Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica";

Atteso
-che con la PDL 306 si intende disciplinare organicamente la materia dei servizi pubblici locali, relativi al servizio idrico integrato, alla gestione dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas e dell'energia elettrica, attraverso l'individuazione di principi ai quali conformare sia i modelli organizzativi che le modalità di affidamento e di gestione;
-che gli elementi maggiormente caratterizzanti la PDL 306 sembrano i seguenti:
>l'affermazione del valore sociale dei servizi pubblici locali oggetto della disciplina;
>la definizione dell'acqua come bene comune essenziale alla vita;
>l'apertura alla concorrenza per l'istaurazione del regime di mercato;
>la differenziazione dei ruoli dell'ente pubblico (essenzialmente di programmazione e controllo) e del gestore del servizio (soggetto che garantisce la prestazione del servizio con criteri imprenditoriali);
>la possibilità della gestione separata della rete e degli impianti, da un lato, e del servizio, dall'altro;
>l'inalienabilità dei beni di proprietà pubblica essenziali all'espletamento dei servizi;
>l'istituzione dell'osservatorio dei servizi pubblici a rilevanza economica;
-che, in particolare, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi, la PDL 306 individua nella gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore la regola, mentre subordina ad espressa previsione della normativa di settore la possibilità di ricorso alla gestione diretta e all'affidamento a società miste, in cui il socio privato sia selezionato con gara ad evidenza pubblica;

Ricordato in primo luogo
-che in Toscana una gran parte dei servizi pubblici oggetto della PDL 306 è gestita da società per azioni costituite dagli enti locali, o derivanti dalla trasformazione di aziende speciali, nei confronti delle quali si è provveduto all'affidamento diretto;
-che, nei settori delle risorse idriche e della gestione dei rifiuti, le società di cui al precedente punto hanno spesso ceduto a privati, senza seguire le procedure di gara, pacchetti azionari, sulla base di piani industriali che si sviluppano in archi temporali lunghi (anche ventennali);
-che, proprio in ragione della peculiarità ora descritta, con riferimento al settore del servizio idrico integrato e a quello dei rifiuti, la PDL in esame prevede che l'obbligo di messa in concorrenza possa essere assolto tramite gara per la scelta del socio privato nell'ambito di una società mista, ferma restando la possibilità dell'affidamento diretto a società interamente partecipate dall'ente affidante (c.d. gestione "in house");
-che, con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, la PDL addirittura prevede che la normativa di settore possa escludere l'affidamento tramite "gara per il soggetto gestore";

Ricordato in secondo luogo
-che, con riferimento al tema dell'apertura alla concorrenza, esiste una differenza di fondo tra la disciplina relativa al servizio idrico integrato e a quello della gestione dei rifiuti: solo per il primo infatti, dal riconoscimento dell'acqua come bene essenziale alla vita (cfr.art.16), discende l'obbligo di una presenza pubblica di almeno il 51% nelle società di gestione, con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità dell'art.7 relativo alla scelta tramite gare ad evidenza pubblica, del soggetto cui affidare la gestione del servizio, che dovrà quindi seguire o il modello "in house", o quello della società mista, con socio privato, individuato tramite gara, la cui quota di capitale azionario non superi il 49% ;

Ricordato in terzo luogo
-che la PDL 306 non contiene norme settoriali relative, da un lato, all'ambito del trasporto pubblico locale, dall'altro, a quello del gas e dell'energia;
-che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, la normativa di settore (la LR 33/03 ha da poco rivisitato la LR 42/98) già contiene tutti gli elementi per l'attuazione del principio della concorrenza, con la scelta del soggetto gestore tramite gara;
-che, per ciò che riguarda il settore dell'energia e del gas, la PDL prevede esclusivamente l'integrazione dei contratti e delle carte dei servizi, in attesa del riordino di questi specifici settori, che, con riferimento al servizio di distribuzione, risultano a tutt'oggi funzionare in regime concessorio (v.art.24);

Ricordato in quarto luogo
-che al tavolo di concertazione istituzionale, nella seduta del 20 ottobre 2003, è stata conseguita l'intesa, tra la Giunta regionale, da una parte, e l'ANCI, l'URPT e l'UNCEM, dall'altra parte, sul testo normativo di cui alla PDL 306;

Ritenuto
-che, nel quadro del giudizio positivo da esprimere sulla PDL 306, vadano tuttavia manifestate le due seguenti osservazioni critiche:
1)che , ai sensi dell'art.11 comma 1, al fine di approvare lo schema tipo del contratto di servizio che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici oggetto della legge, la Giunta regionale senta "…le associazioni degli enti locali, dei consumatori e ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali", mettendo quindi sullo stesso piano, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello dell'efficacia, il parere di soggetti rappresentativi di intere comunità locali e quello di soggetti che rappresentano invece determinate categorie sociali o gruppi di pressione, portatori quindi d'interessi settoriali ancorché importanti;
2)che, con riferimento alle modalità organizzative necessarie per fare fronte all'obbligo di informazione, attraverso la costituzione di apposite consulte, sia stata predisposta una disciplina assai minuta, alla quale dovranno uniformarsi gli enti competenti all'affidamento dei servizi pubblici locali, ai quali invece si sarebbe potuta riconoscere una maggiore autonomia nel regolare la materia;


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

1) esprime parere favorevole sulla PDL 306 "Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica";
2) raccomanda, a titolo di mera collaborazione, che, nel testo definitivo della PDL esaminata, si tenga conto delle osservazioni critiche contenute ai punti 1) e 2) del "Ritenuto"

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