P.d.L. n. 302 "Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana".

PARERE OBBLIGATORIO

Richiamati

- il D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici) ed in particolare:
a) l'art.32, commi da 25 a 45, in tema di c.d. "condono edilizio";
b) l'art.32, comma 2, ove si precisa che la normativa "è disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico…in materia edilizia";
- la P.d.L. n. 302 in oggetto descritta ed in particolare l'art.1, ove, con riferimento a tutti i procedimenti di sanatoria edilizia, si afferma l'esclusiva applicabilità della disciplina di cui alla LR 52/1999 (in materia di concessioni autorizzazioni, d.i.a. etc.), come modificata dalla LR 43/2003, emanata allo scopo di adeguare la disciplina regionale ai principi contenuti dal Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001;

Ricordato

- che quello di cui al citato D.L. 269/2003 fa seguito agli altri due noti condoni generalizzati degli abusi edilizi, introdotti dalla L.47/1985 e dalla L.724/1994;

Ritenuto in primo luogo

- che la reiterazione delle leggi di condono degli abusi edilizi sia prima di tutto censurabile sotto il profilo etico, perché oggettivamente premia quanti non rispettano le regole legittimamente stabilite dalle autorità responsabili del governo del territorio e quindi, in prima battuta, dai Comuni;
- che la reiterazione in parola, incoraggiando l'aspettativa di futuri condoni, incentivi l'abusivismo, rendendo perciò più difficile sia il compito di pianificazione del territorio, sia quello di controllo e tutela;
- che la reiterazione dei condoni affossi l'efficienza degli uffici comunali, che non sono ancora riusciti a smaltire il ponderoso carico di lavoro causato dai due precedenti ricordati condoni del 1985 e del 1994;

Ritenuto in secondo luogo

- che, per i Comuni e più in generale per tutti gli enti locali, i benefici economici derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi siano aleatori ed in ogni caso inferiori ai costi di gestione amministrativa delle pratiche di condono, a quelli originati dai numerosi e lunghi contenziosi giudiziari ed infine a quelli relativi alla realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione rese necessarie dall'aumento del carico urbanistico;
- che, con il presente condono, sarebbe intaccato il circuito virtuoso ormai istauratosi in Toscana per la gestione delle pratiche edilizie, fondato sulla LR 52/99 come recentemente modificata, che vede la partecipazione degli uffici comunali, dei cittadini e dei professionisti;


Ritenuto in terzo luogo

- che, anche sulla base delle considerazioni svolte al precedente punto, sia auspicabile che il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, sia per i Comuni che per lo Stato, sia attuato con mezzi differenti da quello dei condoni, che rischiano d'esser un rimedio peggiore del male;

Ritenuto in quarto luogo

- che desti vivo allarme il conflitto istituzionale così delineatosi tra la Regione Toscana e lo Stato, sulla competenza a legiferare in materia di sanatoria edilizia, soprattutto in relazione alle possibili incertezze interpretative ed applicative che ne potrebbero derivare, a scapito soprattutto dei Comuni della nostra regione;
- che, per quanto sopra, sia in ogni caso da auspicare la ricerca, da parte dello Stato e della Regione, di una soluzione che componga il conflitto prospettato


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:


esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 302.

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