P.d.L. n. 274

Legge regionale n. 49 del 11.04.1995, relativa alle norme sui parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale: modifiche ed integrazioni


PARERE OBBLIGATORIO

Premessa

La presente proposta di legge consta di un unico articolo che interviene a modificare l'art. 5, comma 1, della L.R. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" riconoscendo anche ai proprietari ed ai conduttori dei terreni entro cui si vuole istituire i parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale, un ruolo nell'ambito del procedimento di formazione del programma regionale triennale delle aree protette. A tal fine si prevede l'obbligo per le Province di notificare a tali soggetti la proposta di individuazione di queste aree in maniera tale da porli in condizione di presentare nei successivi trenta giorni dalla notifica memorie con osservazioni e richiesta di scorporo.

Considerato che

- l'intervento dei privati nella fase di formazione dello strumento fondamentale (il piano per il parco) dei parchi regionali e provinciali è già previsto, dalla specifica legge istitutiva, per quanto concerne i parchi regionali, e dall'art. 11 della L.R. 49/95 per quanto riguarda i parchi provinciali, non appare opportuno duplicare l'intervento dei privati anche perché in tal modo si riconosce ad essi un potere maggiore rispetto a quello di cui dispongono comuni e comunità montane che esprimono il proprio parere ai sensi dell'art.5, comma 1, LR 49/95;
- sebbene la possibilità per i privati di intervenire non sia espressamente prevista con riferimento alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, i privati hanno sempre la possibilità di contrastare le previsioni degli strumenti urbanistici generali

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Esprime parere negativo in ordine alla P.d.L. n. 274 - Legge regionale n. 49 dell'11.04.1995, relativa alle norme sui parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale: modifiche ed integrazioni

.