Proposta di Legge n. 273

Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 - Assestamento

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008

               

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Legge n. 273 di cui in oggetto;

 

Atteso

- che la PDL 273, quale atto di assestamento del bilancio, costituisce aggiornamento dei dati previsionali del bilancio, sulla base di quelli relativi al risultato di amministrazione definitivamente determinato dall’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, attraverso variazioni delle UPB (unità previsionali di base) derivanti dall’aggiornamento dei residui attivi e passivi del risultato di amministrazione;

 

Considerato

- che la PDL 273, per la sua stessa natura di atto contabile di assestamento del bilancio, non presenta contenuti rilevanti ai fini della sfera delle competenze degli enti locali;

 

Ricordato

- che proprio in riferimento alla considerazione suesposta ed alla incongruità della disposizione di legge che ha introdotto il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali sugli assestamenti di bilancio (modifica apportata dalla Legge Regionale n. 76/2004 che ha introdotto l’art. 24 bis nella Legge Regionale n. 36/2001 Ordinamento contabile della Regione Toscana) il Consiglio delle Autonomie è già intervenuto richiedendone l’abrogazione;

- che l’abrogazione dell’art. 24 bis della Legge Regionale n. 36/2001 è stato chiesto con l’approvazione di una risoluzione collegata al parere espresso sull’assestamento di bilancio 2005 (parere n. 12 del 1 luglio 2005), reiterata in occasione dell’assestamento di bilancio 2006 (parere n. 101 del 22.05.2006) e con quello di bilancio 2007 (parere n. 183 del 22.06.2007);

 

Preso atto

- che la Giunta Regionale non ha ancora provveduto a promuovere l’abrogazione dell’art. 24 bis della Legge Regionale n. 36/2001;

 

Ritenuto

- di dover confermare integralmente il senso e la finalità della risoluzione n. 12 del 1 luglio 2005;

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 273 in oggetto e di comunicare a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

1) di confermare integralmente il contenuto della propria risoluzione del 1° luglio 2005 collegata alla P.d.L. n. 12/2005 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Assestamento” qui allegata, rinnovando al Presidente della Giunta regionale, la richiesta di assumere l’iniziativa per l’abrogazione dell’art. 24 bis della Legge Regionale 36/2001.

 


 

RISOLUZIONE del Consiglio delle Autonomie locali del 1 luglio 2005 collegata alla PDL 12/2005 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Assestamento”.

 

  Premesso

-che  in occasione della richiesta di parere sulla la PDL  n.12 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e pluriennale 2005/2007. Assestamento”, rivoltaci  ai sensi dell’art.24 bis della LR 36/2001 in materia di ordinamento contabile, è emerso un serio problema giuridico, che riguarda il regime delle competenze del CdAL ;

 

  Ricordato in primo luogo

-che, per ciò che riguarda il tema dei pareri obbligatori del CdAL, in base all’art.12 comma 1 della LR 36/2000 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), lo stesso CdAL esprimere pareri obbligatori  -oltre che “sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali”- anche “sulla proposta del bilancio regionale”;

-che il comma 2 dello stesso art.12 stabilisce poi le modalità procedurali per l’espressione dei pareri, anche attraverso un rinvio al regolamento interno del consiglio regionale;

-che, in sostanza, in virtù della disciplina richiamata, il CdAL ha 30 gg. di tempo per l’espressione del parere, decorrenti dalla data di trasmissione da parte dell’ufficio atti del Consiglio regionale, dopo di che la Commissione consiliare competente può esprimere a sua volta il proprio parere, anche in assenza del parere del CdAL;

 

  Ricordato in secondo luogo

-che, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, all’accennata tipologia di parere obbligatorio se ne è aggiunta un’altra, riguardante i pareri sulle proposte dei regolamenti di competenza della Giunta regionale (v. art.66 comma 3 Statuto), con riferimento ai quali la richiesta perviene dalla segreteria della Giunta ed è a questa ultima che i pareri sono  indirizzati, seguendo le stesse modalità (in quanto applicabili) previste per i pareri resi al Consiglio regionale, ciò  almeno fino a quando la LR 36/2000 non sarà stata adeguata allo Statuto;

 

 

  Richiamato

-il nuovo tipo di parere obbligatorio introdotto dall’art.24 bis LR 36/2001 nel dicembre dello scorso anno, con una legge ( si tratta della LR 24 dicembre 2004 n.76) che modificò svariati articoli della LR 36/2001 Ordinamento contabile della Regione toscana, la cui relativa proposta non era stata trasmessa CdAL per l’espressione del parere obbligatorio in ragione del suo oggetto (si richiama quanto detto poc’anzi a proposito dell’art.12 LR 36/2000 che specifica le materie su cui è previsto il nostro parere obbligatorio);

 

  Atteso

-che con la disposizione di cui sopra è stato inopinatamente  previsto un ulteriore tipo di parere obbligatorio del CdAL,  sottoposto dalla Giunta al Consiglio delle Autonomie locali “contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale” e riguardante “la legge di bilancio e l’eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 maggio”;

 

  Ritenuto

-di dover, in particolare, porre in evidenza le seguenti considerazioni critiche:

1)Tutta la gamma dei pareri obbligatori sui principali atti legislativi in materia di bilanci regionali, può ritenersi  ricompresa nella specifica disposizione di cui all’art.12 comma 1 ultimo periodo della LR 36/2000, che del resto è molto simile a quella dell’art.66 comma 3 dello Statuto.

Anche se nelle due citate disposizioni non c’è un esplicito accenno alla legge finanziaria e all’assestamento di bilancio, si può osservare che:

a)      la legge finanziaria, in quanto legge che investe la sfera delle competenze degli enti locali, fa già parte della tipologia degli atti sottoposti al parere obbligatorio degli enti locali ai sensi del citato art.12 LR 36/2000, tanto è vero che, ad oggi, è sempre stata trasmessa al CdAL per l’espressione del parere;

b)      l’assestamento di bilancio, per la sua intrinseca natura (si tratta dell’aggiornamento dei dati previsionali di bilancio tenendo conto dell’avanzo di amministrazione definitivamente determinato in sede di approvazione del consuntivo relativo all’anno precedente), ben difficilmente può incidere o, comunque, comportare mutamenti nella sfera delle competenze degli enti locali;

 2)Ove si fosse ritenuto indispensabile menzionare espressamente, quali distinti oggetti del parere obbligatorio del CdAL, la legge finanziaria e l’assestamento di bilancio, era sufficiente limitarsi ad integrare la più volte citata disposizione dell’art.12 della LR 36/2000, evitando di inserire, quale vera e propria norma intrusa, in una legge di settore, una tacita modifica della disciplina sulle competenze del CdAL.

3)La modifica introdotta prevede un nuovo tipo di parere obbligatorio (gli altri due sono quelli resi al Consiglio regionale e alla Giunta), che contraddice non solo il modello istituzionale disegnato dalla LR 36/2000, ma anche dallo Statuto.

Infatti, mentre, secondo il modello vigente, i pareri che il CdAL da alla Giunta regionale concernono soltanto i regolamenti della Giunta stessa (in tutti gli altri casi la sua attività consultiva è diretta al Consiglio regionale, presso il quale il CdAL è istituito e nel procedimento legislativo del quale è inserito), l’art.24 bis della LR 36/2001 ha costruito un parere del CdAL da dare direttamente alla Giunta regionale su atti legislativi, entro scadenze temporali diverse da quelle ordinarie (entro il 30 novembre ed il 31 maggio a seconda dei casi) e con la paradossale conseguenza che lo stesso parere debba poi essere reso anche alla competente commissione consiliare, ma, stavolta,  nei termini ordinari (30 gg. dal ricevimento).

 

   IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

1)      sottolinea in modo pressante la necessità di riparare all’errore descritto, con l’abrogazione dell’art. 24 bis della LR 36/2001;

 

2)       segnala sin d’ora l’opportunità di perseguire tale scopo in occasione del previsto  adeguamento della LR 36/2000 al nuovo Statuto regionale.