P.d.L. n. 268 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing"


PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che

la proposta di legge in esame interviene a disciplinare nuovamente l'attività di estetica, abrogando integralmente la L.R. n. 74/94 "Disciplina delle attività di estetista", ed a regolare per la prima volta le attività di piercing e di tatuaggio, proponendosi di garantire, a tutela dell'utenza, che gli operatori in questo settore siano adeguatamente formati ed operino in centri strutturalmente idonei

Considerato che

a) appare improprio giustificare con la sussistenza di "esigenze unitarie" (art. 4, comma 1) l'adozione da parte della Regione di un regolamento che stabilisca i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di estetica, tatuaggio e piercing in quanto compete alla legge regionale individuare le esigenze unitarie;

b) la proposta di legge in esame non si configura comunque come lesiva della potestà regolamentare dei comuni in quanto al regolamento regionale è rimessa esclusivamente la fissazione dei requisiti minimi mentre si prevede che le disposizioni di tale regolamento relative alle procedure per l'inizio delle attività e quelle che stabiliscono, con esclusivo riferimento alle attività di tatuaggio e di piercing, i requisiti igienico sanitari di immediata applicazione siano vigenti solo fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali;

c) le finalità perseguite da tale proposta sono ampiamente condivise e ritenute meritevoli di tutela

d) il Tavolo di Concertazione Interistituzionale, nella seduta del 5 maggio 2003, ha espresso parere favorevole sull'atto in esame

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 268 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing"

2. Formula, a titolo collaborativo, alla commissione consiliare la seguente raccomandazione:

Valutare l'opportunità di riformulare l'art. 4, comma 1 "Funzioni della Regione" nel senso specificato punto a).


 

.