P.d.L. 263 - "Norme per la custodia dei cani potenzialmente aggressivi ed in particolare dei pitt-bull".


PARERE OBBLIGATORIO

Premesso quanto segue:

1. La proposta in esame affronta, proponendo il ricorso a soluzioni fortemente innovative, una questione (quella delle razze canine con caratteristiche aggressive) che si presenta di indubbia rilevanza sotto il profilo socio-sanitario e della sicurezza pubblica.

2. E' istituita la "licenza" di detenzione per proprietari di cani di grossa e media taglia potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze individuate dalla Regione.
La funzione autorizzativa viene attribuita al Comune mentre le modalità di rilascio della licenza sono rimesse ad un apposito regolamento regionale.
Sul piano sostanziale, si introducono una serie composita di divieti e di obblighi: divieto di vendita e cessione a qualsiasi titolo dei cani a soggetti sprovvisti di licenza; divieto di usare tecniche di addestramento che sviluppino le potenzialità aggressive dell'animale; divieto di incroci con altre razze; obbligo per i titolari di stabilimenti per l'allevamento e l'addestramento di fornire annualmente alla Regione l'elenco dei clienti; obbligo (in via transitoria) per i detentori dei cani di farne denuncia al Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; infine, gli stessi detentori sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.

3. Viene apprestata una disciplina particolarmente rigida nei confronti dei cani di razza pitt-bull stabilendo il divieto di vendita e detenzione dei cani appartenenti a questa razza.
Con norma transitoria, si impone agli attuali proprietari di provvedere entro sei mesi alla loro sterilizzazione; infine, i pitt-bull privi di proprietario o di tatuaggio sono sequestrati dall'autorità giudiziaria che ne dispone l'affido ad associazioni di tutela degli animali o ai canili.

4. L'autorità competente all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative è il Comune, salvo la particolare disciplina prevista per i pitt-bull.
In caso di illecito amministrativo si provvede al sequestro e alla confisca degli animali e al loro contestuale affidamento a strutture operanti nel settore.


Considerato che:

a) non vi sono adeguate garanzie di copertura finanziaria degli oneri di esercizio delle funzioni autorizzative e sanzionatorie attribuite ai Comuni. Vi è solo un generico rinvio alla legge regionale di bilancio senza alcuna predeterminazione dei criteri di distribuzione delle risorse;

b) la proposta di legge non chiarisce sufficientemente se il fondo per la lotta al randagismo, alimentato dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, sia comunale o regionale;

c) la legge regionale non è competente ad attribuire funzioni cautelari all'autorità giudiziaria, come viene invece ipotizzato nel caso dell'art.4, ove si recita che i pitt-bull privi di proprietario o di tatuaggio sono sequestrati dall'autorità giudiziaria e da questa dati in affido a soggetti abilitati;

d) in punto di diritto, appare costituzionalmente dubbio il divieto assoluto di vendita e detenzione dei pitt-bull, non perchè non vi possano essere validi motivi di merito che depongano in tal senso, quanto piuttosto perché un simile divieto, se sussistente solo sul territorio regionale toscano, potrebbe ledere il principio della libera concorrenza a livello nazionale e/o comunitario;

e) il termine ammenda, quale ricorrente negli artt.4 e 5, richiama un istituto penalistico; se quindi risultasse speso in senso tecnico, e non quale sinonimo di sanzione amministrativa, il legislatore regionale interverrebbe su una materia che esula dalle proprie competenze;

f) nel prevedere l'emanazione di un regolamento attuativo regionale disciplinante le modalità di rilascio della licenza comunale non si circoscrive l'ambito del regolamento alla sola definizione di regole generali, e quindi non viene salvaguardata l'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni attribuite; il rinvio al regolamento è in ogni caso un rinvio "in bianco", a causa dell'assoluto silenzio del testo sugli aspetti procedimentali, tant'è che da ciò consegue implicitamente il differimento degli effetti della legge sino all'adozione del regolamento regionale;

g) si ravvisa sul piano formale un difetto di coordinamento fra gli artt.11 e 12; in presenza della medesima fattispecie (sequestro degli animali in caso di violazioni amministrative) si individuano categorie di soggetti affidatari non coincidenti;

h) manca nella proposta una attenzione agli aspetti educativi ed informativi correlati al fatto che l'aggressività dei cani, come di altri animali, è in massima parte derivata non tanto dalla loro indole quanto piuttosto dall'addestramento e dalle modalità di mantenimento.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

esprime, in considerazione delle finalità della proposta, parere favorevole sulla P.d.L. n.263 ma subordinatamente alla condizione che il testo della proposta stessa sia modificato e integrato in conformità a quanto espresso in premessa alle lettere da a) a h).


 

.