P.d.L. n. 258 "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n.8 "Norme in materia di requisiti strutturali tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento".


PARERE OBBLIGATORIO


Premesso quanto segue:

La proposta in esame mira ad uniformare la normativa regionale (L.R. 8/99) col disposto del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche.
In primo luogo vengono sottoposti a regime autorizzativo anche gli studi professionali (odontoiatrici, medici e sanitari), in precedenza espressamente esclusi.
Più in generale, la disciplina della L.R. 8/99 è estesa agli studi in tutti i casi in cui le singole disposizioni normative risultavano agevolmente applicabili agli studi stessi. Sono tra l'altro previste a carico dei professionisti, in caso di violazioni di legge, sanzioni pecuniarie ridotte a circa la metà rispetto a quelle statuite per le strutture.
Sotto il profilo istituzionale si rileva come sia trasferita dal Consiglio regionale alla Giunta la competenza a stabilire i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento (secondo la relazione di accompagnamento "al fine di rendere più efficiente e agevole il procedimento di eventuale implementazione delle disposizioni attuative della L.R. 8/99").
Viene recepito il contenuto dell'art.8 quater del D.Lgs. n.502/1992 in tema di accreditamento istituzionale e non è più contemplata la presenza, all'interno delle Commissioni per l'accreditamento, degli "esperti di settore", con un conseguente potenziamento del ruolo dei rappresentanti dei produttori pubblici e privati nonché delle professioni mediche e infermieristiche.
Si modifica parzialmente l'art.7 della legge regionale prevedendo che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, definiscano gli aspetti organizzativi e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni alle strutture private e agli studi professionali, nel rispetto delle disposizioni generali approvate dalla Giunta regionale.
In tema di nuove costruzioni viene recepito l'art.8 ter del D.Lgs. n.502/99, per cui il nullaosta attualmente rilasciato dalla G.R. viene sostituito con la verifica di compatibilità del progetto da parte della Giunta regionale stessa.


Considerato che:

1. in coerenza col dettato del nuovo titolo quinto della Costituzione viene affermata l'autonomia dei Comuni nell'organizzazione e nello svolgimento della funzione di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria riservando alla Regione solo la definizione di principi regolativi generali;

2. le modifiche apportate al testo della legge regionale n.8/1999 sono sostanzialmente recettive di quanto previsto dalla normativa nazionale di settore in ordine agli studi professionali, all'accreditamento istituzionale, alla realizzazione di nuove strutture e all'ampliamento di quelle esistenti;

3. il sistematico trasferimento in capo alla Giunta regionale delle funzioni sinora attribuite al Consiglio regionale pare trovare la propria "ratio" nel carattere eminentemente tecnico-esecutivo delle funzioni stesse.

Ritenuto inoltre che:
1. sia utile acquisire, con riferimento al rilascio delle autorizzazioni (artt. 4 e 7) alcuni elementi di chiarimento in ordine sia al termine per il rinnovo delle autorizzazioni, attualmente stabilito in 12 mesi dalla LR n. 75/2000, sia alla competenza "del Comune" di cui all'art. 2 comma 1 della LR 58/2001

2. sia da considerare l'ipotesi di reintrodurre, a favore dei comuni, la soppressa tassa di concessione regionale preesistente;

3. sia da valutare l'opportunità di integrare la commissione per l'accreditamento con rappresentanti tecnici del comune.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


a) esprime per le ragioni innanzi precisate parere favorevole sulla P.d.L. n.258;

b) raccomanda alla commissione consiliare di:
1) definire in forma inequivoca nel testo della proposta di legge la sopravvivenza o meno del termine di 12 mesi per il rinnovo dell' autorizzazione, di cui all'art. 17, comma 9, della LR n. 8/1999, come sostituito dall'art. 1 della LR n. 75/2000;
2) definire in forma inequivoca nel testo della proposta di legge se la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia attribuita al Comune, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 58/2001 o alla diretta figura del Sindaco, quale autorità sanitaria locale;
3) valutare l'ipotesi di reintrodurre, a favore dei comuni, la soppressa tassa di concessione regionale preesistente:
4) valutare l'opportunità di integrare la commissione per l'accreditamento con rappresentanti tecnici del comune.

 

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