P.d.L. n.255 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana"

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che

- la proposta di legge in esame disciplina gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, collocandosi nell'ambito delle politiche regionali di promozione turistica, tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche, sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;

Considerato che

- la proposta di legge in oggetto merita apprezzamento per quanto concerne le finalità riconoscendo pienamente il ruolo del turismo invernale nell'ambito della nostra Regione ed avvertendo la necessità di un ammodernamento delle strutture esistenti e di investimenti che consentano di competere con le aree sciistiche di altre regioni;

Ritenuto opportuno comunque formulare i seguenti rilievi in merito ad essa:

a) l'art.4 "Sicurezza sulle piste e sugli impianti" prevede che la Giunta Regionale adotti un apposito "Regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali": la disposizione in questione non specifica, neppure in minima parte, quale oggetto tale regolamento debba avere, conferendo anzi alla Giunta Regionale una sorta di delega in bianco. Appare invece opportuno che la legge stabilisca almeno i contenuti essenziali del Regolamento e che sia prevista la possibilità di un'ulteriore specificazione regolamentare da parte dei singoli enti locali interessati. In tale articolo si stabilisce inoltre che il Regolamento in questione sia adottato sentiti gli Enti Locali, l'ANEF della Toscana (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) e le altre Associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in ambito regionale. A tal proposito si rileva che gli atti regolamentari della Giunta Regionale sottostanno ad una precisa procedura concertativa nell'ambito della quale il ruolo degli enti locali è ben distinto da quello delle parti sociali interessate. Di conseguenza non appare opportuno prevedere una procedura ad hoc per tale regolamento. Si segnala infine che sul punto sussiste un' incongruenza fra il testo della proposta di legge e quello della Relazione d'accompagnamento nella quale si prevede che il Regolamento venga adottato dalla Giunta Regionale d'intesa con gli Enti Locali, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) della Toscana, e le altre Associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino.

b) L'art. 6 "Programma regionale" stabilisce che il Consiglio Regionale adotti un Programma triennale degli interventi entro il mese di gennaio di ogni anno, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati e che tale programma individui gli atti di programmazione locale volti a determinare gli specifici interventi da realizzare e la conseguente utilizzazione delle risorse. In via preliminare ci si chiede se sia necessario prevedere un Programma regionale apposito e soprattutto come esso si raccordi con la programmazione socio economica. In secondo luogo, in virtù del principio della programmazione dal basso, si ritiene che sarebbe più opportuno che il Programma Regionale fosse preceduto da atti di programmazione delle Province elaborati con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane.Inoltre si ribadisce quanto affermato al punto a) in ordine al ruolo degli enti locali che non possono essere meramente sentiti in merito all'adozione di tale atto: infatti il Consiglio Regionale è tenuto ad acquisire su di esso il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto attiene al merito non appare opportuno che il Programma regionale individui in maniera specifica gli atti di programmazione locale vincolando in tal modo gli enti locali: si ritiene infatti che a ciò debba provvedere la stessa legge, stabilendo anche i termini entro cui entro cui tali atti dovranno essere adottati, o che gli enti locali debbano farlo liberamente avvalendosi dell'autonomia ad essi riconosciuta.


Si segnala infine che nella Relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame si prevede che il Consiglio Regionale adotti anche annualmente un piano operativo di cui non viene fatta però alcuna menzione nel testo della proposta di legge;

c) per quanto concerne l'art. 7 "Funzioni delle Province" , si rileva che è impropria l'espressione secondo la quale gli atti di programmazione locale volti a determinare gli specifici interventi da realizzare e la conseguente utilizzazione delle risorse devono essere adottati…"anche di concerto con gli altri livelli di governo locale interessati" e che inoltre l' omissione dell'intero comma 2 non rende agevole la comprensione dell'articolo in questione nel suo complesso;

d) l'art. 10 "Contributi ed agevolazioni finanziarie" in primo luogo stabilisce impropriamente che l'attività gestionale compete alla Giunta Regionale cui viene rimessa la definizione, con specifiche direttive, delle "modalità e dei termini per la presentazione delle domande, dei principali requisiti di fattibilità, dei criteri di valutazione, dei criteri e delle modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate" mentre si ritiene opportuno specificare che tale attività compete esclusivamente agli enti locali. Inoltre si rileva che sembra esservi una contraddizione fra l'articolo in questione e l'articolo 6, comma 2, lett. c) che stabilisce che il Programma Regionale individui anche "i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 255 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana" subordinandolo all'accoglimento delle seguenti condizioni:

1) riformulare l'art. 4 nel senso specificato al punto a) della premessa;

2) riformulare l'art. 6 nel senso specificato al punto b) della premessa;

3) riformulare l'art. 7 nel senso specificato al punto c) della premessa;

4) riformulare l'art. 10 nel senso specificato al punto d) della premessa;

- Formula, a titolo meramente collaborativo, le seguenti raccomandazioni:

1) Eliminare l'incongruenza sussistente fra la Relazione d'accompagnamento ed il testo della proposta di legge in ordine al Regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali;

2) Eliminare il riferimento, contenuto nella Relazione d'accompagnamento, ad un Piano operativo che sarebbe annualmente adottato dal Consiglio Regionale.


 

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