P.d.L.n.253 "Misure per il contenimento delle polveri fini".

PARERE OBBLIGATORIO


Premesso quanto segue:

Con la proposta di legge in esame si punta ad istituire un Commissario Straordinario regionale cui affidare l'applicazione di misure concernenti la limitazione del traffico locale, regionale e financo interregionale.
In particolare sono ascritti al Commissario i seguenti compiti: istituire, in collaborazione con gli enti locali interessati, divieti di circolazione stradale perché non sia superata la soglia di pericolo (di inquinamento atmosferico da polveri fini) indicata dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale; emettere avvisi preventivi per lo spegnimento immediato di tutte le sorgenti di riscaldamento al superamento delle soglie di temperature previste dalle norme vigenti; verificare il rinnovamento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici nonché il rinnovamento dei motori di tutti gli autoveicoli delle P.A.; elargire contributi agli autotrasportatori per coprire il 100% del maggior costo per i camion e gli autobus che utilizzino il cabotaggio navale e la ferrovia in alternativa all'attraversamento del territorio regionale toscano tramite strada o autostrada.
I contributi in oggetto sono alimentati da una apposita tassa di scopo istituita sui pedaggi autostradali e fissata nella misura del 10% dei pedaggi pagati dai camion nell'attraversamento del territorio toscano. Con regolamento di Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'applicazione della tassa e per l'utilizzo dei relativi proventi.


Considerato quanto segue:

1. Le funzioni gestionali che la proposta in esame intende attribuire al Commissario straordinario regionale competono attualmente ai Comuni, residuando alla Regione, con la partecipazione delle Province, la generale funzione di indirizzo e controllo.
Si richiamano al riguardo:
-il D.P.R. n.203/98 che sancisce la competenza regionale in merito alla formulazione dei piani di rilevamento della qualità dell'aria e in merito alle funzioni di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione (a livello provinciale) degli inquinanti atmosferici;
-il D.Lgs. 351/99 che attribuisce alle Regioni l'individuazione delle zone a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme nonché la definizione delle zone in cui i livelli sono più alti oppure inferiori ai valori limite;
-la deliberazione G.R. n.1406/2001 che classifica le zone del territorio toscano ai sensi del D.Lgs. n.351/99 assegnando ai Comuni il compito di adottare, nel rispetto degli indirizzi regionali, le misure operative appropriate alle varie circostanze di criticità.

.
2. E' del tutto evidente quindi che l'atto in esame è rivolto a riaccentrare in capo alla Regione le funzioni attualmente svolte dal livello locale, col che si evidenzia una assoluta sfiducia nelle capacità di governo locale congiunta alla supposizione che le criticità esistenti siano risolvibili non tanto con un congruo rafforzamento delle capacità di indirizzo regionale quanto piuttosto con la diretta avocazione alla Regione delle funzioni gestionali/operative.

3. In questo quadro, anche uno spunto non disprezzabile quale quello inteso ad incentivare il cabotaggio navale e l'uso della ferrovia in alternativa all'attraversamento del territorio regionale toscano tramite strada o autostrada non è tale da consentire l'espressione di un giudizio favorevole sull'atto in esame.

4. Si osserva, infine, che la proposta dovrebbe utilmente essere integrata anche con un riferimento alle attività di monitoraggio che costituiscono, in questa materia, presupposto fondamentale per l'adozione delle misure necessarie.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


per le ragioni innanzi precisate esprime parere negativo sulla P.d.L. n.253.


 

.