PDL 251 "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Abrogazione art.17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n.33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime).


PARERE OBBLIGATORIO

Vista
-la PDL 251 con la quale, oltre che all'abrogazione dell'art.17 ter della LR 33/82 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime), si provvede ad una organica riforma della disciplina del trasporto pubblico locale dettata dalla LR 42/98 (Norme per il trasporto pubblico locale), che viene pertanto modificata in modo rilevante;

Atteso
-che in primo luogo, con l'ampia modifica alla LR 42/98 apportata dalla PDL 251, si intende completare il riordino della materia del trasporto pubblico locale alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo sia alla normativa comunitaria in materia di procedure di appalti di servizi e della relativa legislazione statale di attuazione, sia alla revisione costituzionale attuata dalla legge costituzionale n.3 del 2001, sia infine alla legge di riforma del settore del trasporto pubblico locale approvata con D.Lgs. 422 del 1997, emanato a norma della L.59/97;

-che in secondo luogo, le modifiche introdotte dalla PDL 251 servono ad adeguare la disciplina regionale, rendendo così possibile l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto, secondo le scadenze stabilite dalla citata legislazione nazionale;

-che in terzo luogo, la PDL 251 rappresenta un coerente sviluppo delle scelte di fondo già operate con la LR 42/98, relative al perfezionamento del processo di contrattualizzazione e liberalizzazione del trasporto pubblico, nonché all'attuazione del principio di separazione tra soggetti affidanti e affidatari dei servizi, con lo scopo ultimo di dare vita ad un equilibrato sistema di mercato, caratterizzato dalla concorrenza tra i gestori dei servizi di trasporto e dal ruolo di governo esercitato dagli enti territoriali competenti;

-che in quarto luogo, la norma che disciplina i finanziamenti pubblici, contenuta nella PDL 251 (l'art.20), appare assai più puntuale ed utile di quella che è destinata a sostituire;

Considerato
-che dall'esame delle disposizioni della PDL 251, scaturiscono una serie di spunti critici, strettamente attinenti alla sfera d'interesse degli enti locali, che possono essere così riassunti (n.b. : i riferimenti sono agli articoli della LR 42/98 come modificati dalla PDL 251):

a) art.5 comma 1: la previsione di una specifica fase concertativa con le parti sociali, avente ad oggetto il programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, può ingenerare equivoci, non solo e non tanto perché si sovrappone alla disciplina dettata dalla LR 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale), ma perché potrebbe essere interpretata nel senso di esentare il programma regionale in questione dalla concertazione istituzionale di cui al Protocollo d'intesa dell'11.9.2002, sottoscritto dalla Giunta Regionale e dalle associazioni rappresentative degli enti locali della Toscana, oltre che dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) art.8 comma 1: la fattispecie fa da pendant a quella descritta sub a) a proposito dell'introduzione di una specifica fase concertativa con le parti sociali, anche se questa volta non è ovviamente in questione il rispetto del protocollo d'intesa dell'11 settembre 2002;
c) art.10 comma 1: visto che il nuovo titolo V° della Costituzione è già in vigore, anche la PDL 251 deve essergli conforme, senza bisogno di una apposita ( e futura) legge regionale di attuazione, conseguentemente, dato il tenore della disposizione contenuta nell'art.118 comma primo Cost., sembra necessario che l'intestazione alla Regione delle competenze amministrative di cui al citato art.10 comma 1 della PDL esaminata, sia espressamente motivata con l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario;
d) art.12 comma 1 lett. B): l'esclusione della competenza comunale, nei casi di collegamento di due comuni capoluogo e (soprattutto) nel caso di collegamento di un comune con la stazione ferroviaria situata nel territorio dell'altro comune, non sembra trovare giustificazione in nessuno dei criteri di cui all'art.118 Cost. ( sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza);
e) art.15 comma 1 (da considerare in correlazione con l'art. 18 comma 2 rimasto inalterato): la nuova disciplina del contratto di servizio, con riferimento alla fattispecie del subentro di un nuovo soggetto gestore del servizio di t.p.l., conferisce un rilievo straordinario e nuovo alle garanzie già previste dall'art.18 comma 2 della LR 42/98 sul rispetto del trattamento economico e giuridico derivante dai contratti nazionali ed aziendali ai dipendenti, stabilendo che la relativa violazione costituisca una causa di risoluzione del contratto di servizio; l'accennata circostanza, che fa ricadere sul contratto di servizio le conseguenze della violazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori, rischia di causare un notevole aggravio di spesa nella gestione dei servizi, con una diretta ricaduta negativa sugli equilibri finanziari degli enti locali territorialmente interessati; a ciò si aggiunga che, alla stregua dell'attuale art.117 comma 2 lett. l) della Costituzione, non va esente da critiche il citato art.18 comma 2 della LR 42/98, che non si limita a richiamare l'applicazione, in caso di subentro nella gestione del servizio di tpl, di una normativa speciale dello Stato (il RD n.148 del 1931), ma ne amplia la portata -basta a tale proposito un semplice confronto tra le due fonti: , mentre secondo il RD 148/1931 art.26 all. A, "In caso di cessione di linee ad altra azienda o fusione di aziende", va mantenuto "…per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti", a norma dell'art.18 comma 2 della LR 42/98, "…ove un'impresa subentri ad un'altra nella gestione del servizio…il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art.26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n.148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro"- , essendo d'altro canto da ritenere che la modifica proposta all'art.15 della LR 42/98 in materia di contratto di servizio, in realtà si regga principalmente sul già vigente art.18, che costituisce un evidente esempio di disciplina legislativa del rapporto di lavoro, che è però materia di esclusiva competenza dello Stato;
f) art.16 comma 7: visti i contenuti dell'attività attribuita alla competenza della Giunta regionale, sembra che essa debba essere esercitata attraverso regolamenti regionali e non con semplici provvedimenti amministrativi, giacché nel presente caso non si tratta di attribuire la competenza di funzioni amministrative, ma di dettare la disciplina attuativa della legge regionale; è poi da rimarcare con forza la particolare delicatezza dell'argomento, giacché dal rispetto delle clausole essenziali degli atti di gara e dei contratti di servizio, come individuate dalla Giunta regionale, dipende il mantenimento dei finanziamenti dei servizi minimi;
g) art.17: va in primo luogo osservato che le modifiche apportate alla disciplina del subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico sono nel senso di limitare in maniera decisa -va per altro soggiunto che il testo della PDL 251 appare sensibilmente diverso rispetto a quello sul quale era stata conseguita l'intesa in sede di concertazione istituzionale- le possibilità di subaffidamento; gli aspetti ora considerati, che per altro evidenziano un contrasto con gli orientamenti attualmente prevalenti in sede nazionale e comunitaria ( v.art.21 Subappalto, del D.Lgs. 158/1995 recante "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi"), sono suscettibili di risolversi in un aggravio dei costi di gestione dei servizi, con conseguente influenza negativa sugli equilibri finanziari degli enti locali territorialmente interessati; in secondo luogo non si possono nascondere perplessità assai serie sulla previsione contenuta al comma 3, che condiziona "ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento" alla concertazione di un apposito tavolo istituito dalla Giunta regionale;


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

esprime parere favorevole sulla PDL 251, alle seguenti condizioni :

1) che agli artt. 5 comma 1 ed 8 comma 1 sia eliminata la previsione di una fase di concertazione speciale con le parti sociali;
2) che all'art.10 comma 1, l'attribuzione di funzioni amministrative alla Regione sia espressamente motivata con l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale;
3) che all'art.12 comma 1 lett.b) sia cassata la seguente proposizione normativa: "purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro";
4) che sia ripristinato il testo dell'art.15 comma 1 su cui si era realizzata l'intesa in sede di concertazione istituzionale il 27.1.03, cassando l'intero secondo periodo del comma (da "La violazione" fino alla fine del comma 1);
5) che all'art.16 comma 7, dopo la parola : "altresì", siano inserite le parole : "con regolamento";
6) che all'art.17:
-il comma 2 sia riformulato nel senso indicato alla precedente lettera h)
-il comma 3, per altro nuovo rispetto al testo su cui si era realizzata l'intesa in sede di concertazione istituzionale, sia cassato.


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