P.d.L. n. 221 "Disciplina delle Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

PARERE OBBLIGATORIO


Vista la proposta di legge in oggetto, con cui si mira a innovare la disciplina di cui alla L.R. 69/96, prevedendo la realizzazione di appositi percorsi sub regionali (strade) intesi a valorizzare, oltre alle produzioni viticole riconosciute, anche le produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità;

Considerato quanto segue:

-che la proposta in oggetto presenta una sua sostanziale coerenza e continuità rispetto alla L.R. 69/96 ampliando le finalità perseguite dalla vigente normativa regionale di settore;

-che alcune osservazioni formulate in sede di concertazione istutuzionale dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali hanno trovato congruo recepimento, in particolare laddove è espressamente previsto che gli enti locali interessati possano partecipare al Comitato promotore della strada e a tale scopo siano invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa;

-che la proposta non individua tuttavia un ruolo sufficientemente propositivo degli enti locali, limitandone le funzioni alla possibile partecipazione a Comitati promotori già istituiti nonché alla segnaletica e vigilanza;

- che la suddetta limitazione di ruolo appare tanto più inopportuna in considerazione del fatto che in Toscana (Regione tra le prime in Italia a muoversi in tale settore) sono già da tempo istituite numerose Strade del vino, con i relativi Comitati composti da produttori vinicoli, e che pertanto l'integrazione con gli altri prodotti risulterà con tutta probabilità condizionata dalla prevalenza degli interessi vinicoli, senza possibilità per gli enti locali di svolgere un adeguato ruolo di indirizzo e di riequilibrio, guidato oltre che dalle esigenze di promozione economica anche da quelle della riqualificazione territoriale;


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.221 alla seguente condizione:
che l'art. 5 della proposta sia modificato prevedendo che gli enti locali interessati possano direttamente promuovere la costituzioni dei Comitati.

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) che le associazioni delle Città del vino e delle Città dell'olio siano adeguatamente coinvolte nella definizione del regolamento attuativo;
b) all'art.8 comma 2 della proposta, è opportuno chiarire se gli enti locali siano chiamati a compiti meramente ausiliari rispetto a quelli della Regione ovvero se gli stessi siano investiti della titolarità di specifiche funzioni di vigilanza sulla corretta gestione della strada da parte del Comitato. In quest'ultimo caso si invita a riformulare la norma per un esplicito riconoscimento della funzione
e per la definizione delle relative modalità di esercizio.

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