PDL 22 “Modificativa della legge regionale n.81 del 21 luglio 1995 “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36 – Disposizioni in materia di risorse idriche”.

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 22 di cui all’oggetto;

 

Considerato

-che con la PDL 22 si intende introdurre una disciplina derogatoria nella materia della gestione del servizio idrico integrato, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

-che, in particolare, la citata PDL 22, riconosce a detta categoria di comuni la possibilità di gestire in modo autonomo il servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) del TUEL;

 

Ricordato

-che il modello istituzionale di cui alla LR 81/95, recante la disciplina della gestione del servizio idrico integrato, che si propone di derogare con la PDL 22, si fonda su tre capisaldi fondamentali ed in particolare:

a)      l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato;

b)      la costituzione delle autorità di ambito, quali consorzi tra enti locali ricompresi nello stesso ambito titolari di specifiche competenze, tra cui la scelta della forma di gestione, l’affidamento del servizio, la determinazione della tariffa, l’approvazione del programma di interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio;

c)      l’affidamento del servizio idrico ad un gestore unico per ogni ambito territoriale ottimale;

 

Ritenuto

-che la deroga prevista dalla PDL 22 introduca un elemento di non giustificata disorganicità nella disciplina del servizio idrico integrato, come contenuta nella ricordata LR 81/95;

 

Ritenuto altresì

-che il regime relativo all’utilizzo della risorsa idrica contenuto dalla LR 81/95, accanto ad indubbi pregi in termini di efficienza, economicità, razionalità e solidarietà, possa essere migliorato e reso più duttile, soprattutto a vantaggio dei piccoli comuni e dei comuni montani;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

1)      esprime parere negativo sulla PDL 22

 

2)      formula la seguente raccomandazione:

 

che, alla luce dell’esperienza relazzatasi  in materia di risorse idriche, in applicazione della LR 81/95, sia fatto ogni sforzo per rivedere e migliorare gli aspetti critici emersi, soprattutto con riferimento agli aspetti  gestionali e alla  non soddisfacente omogeneità riscontrata per alcuni A.T.O.