P.d.L. 209 "Legge finanziaria per l'anno 2003

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso
-che con la proposta di legge 209 la Regione toscana si avvale della facoltà prevista dall'art. 13 della L.R. 36/2001 in materia di ordinamento contabile, di presentare all'approvazione del Consiglio, contestualmente al bilancio di previsione 2003 ed al bilancio pluriennale 2003-2005, una legge finanziaria che, in coerenza con le scelte strategiche contenute nel DPEF 2003, intervenga sul versante delle entrate fiscali della Regione e introduca tutte le modifiche dell'ordinamento (regionale) che si rendono necessarie proprio ai fini dell'adozione dei due tipi di bilancio già descritti;

-che, sulla scorta delle accennate notazioni, emergono con chiarezza i due principali caratteri della legge finanziaria 2003, che se per un verso è la traduzione in disposizioni di legge delle indicazioni programmatiche contenute nel DPEF, per un altro rappresenta il necessario supporto normativo su cui poggiano le poste finanziarie dei bilanci regionali;

-che, con riferimento allo stretto rapporto esistente tra la proposta di legge finanziaria regionale ed il DPEF 2003, vanno segnalate, tra le scelte operate dal DPEF che trovano un puntuale riscontro nella proposta di legge finanziaria, le seguenti:
a) l'invarianza della pressione fiscale;
b) la conferma per il 2003 delle agevolazioni in materia di IRAP, tra l'altro, per le imprese operanti nei Comuni totalmente montani;
c) l'estensione delle agevolazioni sub b) alle imprese ubicate in territorio montano di Comuni parzialmente montani inseriti nelle Comunità Montane;
d) la realizzazione della rete di distribuzione secondaria dell'acqua di Montedoglio;
e) il miglioramento della qualità urbana della città di Firenze;

-che una parte della legge finanziaria 2003 (in particolare gli articoli da 18 a 22)
contiene disposizioni di legge strumentali a specifici stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005;

Considerato
-che la particolare natura strumentale della legge finanziaria regionale, come definita dall'art.13 della LR 36/2001, fa si che il suo contenuto è pressoché integralmente determinato dal DPEF e dai bilanci regionali, di modo che il parere da esprimere in merito alla legge finanziaria 2003 risulta condizionato da quello relativo alla legge sul bilancio di previsione 2003 e sul bilancio pluriennale;

-che la ricordata proposta di legge finanziaria regionale 2003 appare coerente con le disposizioni della LR 35/2001 in materia di ordinamento contabile regionale.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1)Esprime parere favorevole.

2)Formula a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:

che il Consiglio regionale provveda ad apportare tutte le modifiche che potranno rendersi necessarie in conseguenza dell'approvazione di eventuali modifiche alla P.d.L. 208 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005", derivanti dal recepimento delle raccomandazioni fatte in sede di espressione del parere sulla citata PDL 208.

 

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