P.d.L. n. 207 "Norme in materia di bonifica".

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso:

-che con la proposta di legge 207 si intendono introdurre integrazioni e modifiche al Titolo IV della LR 34/94 "Norme in materia di bonifica";

-che la P.d.L. n.207, analogamente alla P.d.L. n.206 di analogo argomento, si occupa degli aspetti istituzionali della materia della bonifica, nonché dell'eliminazione del criticato fenomeno della doppia contribuzione;

Considerato:

-che con riferimento all'art.1 comma 1, dove si definiscono i requisiti degli immobili che costituiscono il presupposto oggettivo di partecipazione al consorzio, si propone la definizione di immobili "extra urbani", al posto di quella di "extra agricoli" già contenuta nella legge, che appare invero poco chiara e peggiorativa rispetto alla precedente;

-che con riferimento all'art.1 comma 2, che introduce la categoria dei consorzi non obbligatori, che dovrebbero essere quelli costituiti successivamente alla entrata in vigore della LR 34/94, si aprono più problemi di quelli che si vorrebbero risolvere: da un lato infatti nasce un delicato problema per l'equilibrio finanziario dei consorzi, in relazione alla disciplina applicabile al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge così proposta, in conseguenza all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei consorziati; dall'altro lato sembra venga scelto un assetto istituzionale che vede ancora la presenza dei consorzi come titolari di funzioni amministrative, contrariamente all'orientamento già espresso dal CdAL nei suoi due precedenti pareri del 12 luglio 2002 e 26 ottobre 2001;

-che il principio (statuito nell'art.1) secondo cui la partecipazione al consorzio si giustifica solo qualora l'interessato ricavi benefici diretti dall'attività di bonifica, pur di per sé apprezzabile, non è sufficientemente sviluppato, tant'è che risulta indefinita la nozione di "beneficio diretto" e che non sono specificati i criteri per la quantificazione del beneficio stesso;

-che con l'art.2 viene proposta una definizione più precisa del contributo consortile della quale tuttavia, se per un verso va apprezzato lo sforzo semantico, dall'altro ne va rilevata la scarsa utilità (sempre nell'ottica dell'eliminazione della doppia contribuzione) ove essa non si accompagni ad una più efficace disciplina del presupposto del contributo stesso;

-che infine con l'art.3, nell'intento di risolvere la questione del pagamento dovuto per il semplice utilizzo delle reti consortili, si rinvia ad "appositi accordi" senza fornire alcuna ulteriore precisazione, di modo che non si capisce se il riferimento è da fare ad accordi tra soggetti istituzionali competenti in materia (come sembrerebbe più logico e ragionevole), o tra taluno di essi e i soggetti privati interessati;


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. esprime parere negativo sulla P.d.L. n.207;

2. accompagna il presente parere, così come quello sulla P.d.L. n.206 afferente la stessa materia, quale parte integrante, con l'allegato ordine del giorno.


Ordine del giorno del Consiglio delle Autonomie locali in materia di bonifica.

Il Consiglio delle Autonomie locali,

ricordato:
-che con due suoi precedenti pareri del 26 ottobre 2001 e del 12 luglio 2002, espressi l'uno in relazione alla P.d.L. 115 in materia di consorzi di bonifica e l'altro su di una proposta di emendamento della Giunta regionale alla stessa P.d.L. 115, il CdAL ha già avuto modo di esplicitare i punti fondamentali della propria posizione sul tema della bonifica, sinteticamente così riassumibili: 1) attribuzione delle competenze amministrative in materia di bonifica al sistema degli enti locali, attribuendo ai consorzi un ruolo esclusivamente tecnico; 2) immediata eliminazione della c.d. doppia imposizione, provvedendo all'attivazione, nella fase transitoria, di un fondo di rotazione a carico della fiscalità regionale da mettere a disposizione dei soggetti titolari delle competenze ex L.R. 34/94; 3) sollecita approvazione di un testo unico in materia di difesa del suolo, dove può essere trovata un'organica sistemazione normativa al tema della bonifica ed ai suoi rapporti con le connesse branche della tutela ambientale;

-che ad oltre un anno dalla presentazione della proposta di legge 115 e dopo molti mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale dell'emendamento alla medesima, nonostante tutti gli impegni presi anche in sede di tavolo di concertazione istituzionale da parte dell'assessore competente, non è ad oggi alle viste alcun concreto avvio di soluzione ai problemi esistenti in materia;

con il presente ordine del giorno il CdAL intende:

1) stigmatizzare l'inerzia della Giunta e del Consiglio regionale che non hanno ancora provveduto ad affrontare concretamente alcuno dei pressanti problemi esistenti nella materia della bonifica, che coinvolgono sia molti cittadini che tutti i soggetti pubblici titolari di competenze amministrative in detta materia;

2) incaricare il presidente del CdAL a richiedere uno specifico incontro con il presidente della Giunta regionale e con i presidenti della II e della VI commissione del Consiglio regionale , allo scopo di individuare gli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei delicati problemi inerenti il tema della bonifica, per eliminarli e trovare soluzioni che siano giudicate stabilmente e generalmente soddisfacenti.


 

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