Firenze, lì  9 marzo 2010

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 3379/2.14.2                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del  9 marzo 2010

 

Deliberazione G.R. n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione G.R. n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.

 

Proponente : Claudio Martini

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 9 Marzo 2010

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti inoltre

- l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;

- l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

- Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto della Regione Toscana;

- la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

- il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

- l’allegato schema di regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

Visti infine

- il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell’ 11 febbraio 2010;

- gli esiti della procedura di concertazione istituzionale esperita ai sensi dell’art. 14 del Protocollo d’intesa Giunta regionale- Enti locali del 6 febbraio 2006;

- il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009;

 

Esaminata

La deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.

 

 

 

Considerato che

- le modifiche al Regolamento forestale della Toscana (DGPR 48/R/2003) sono necessarie al fine di adeguare il testo vigente alle modifiche introdotte con la legge di manutenzione dell’ordinamento regionale (l.r. 75/2009) alla legge forestale della Toscana;

- per rendere applicabile il reimpiego dei residui ligno cellulosici nel ciclo colturale, introdotto nella vigente legge forestale della Toscana dalla legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009) è necessario prevedere le norme tecniche da rispettare nel suddetto reimpiego;

- al fine di superare le problematicita’ di applicazione di alcune norme del regolamento, emerse durante questo primo decennio di vigenza, è opportuno apportare delle specifiche modifiche tecniche in materia di norme d’uso del bosco, in particolare : alle forme di trattamento dei boschi di neoformazione e di quelli cedui intensamente matricinati,  ai contenuti dei piani di gestione e di taglio, ai tagli fitosanitari, all’utilizzo di macchine abbattitrici/allestitrici, alla raccolta del sughero, al calcolo dell’estensione delle tagliate;

- all’articolo 6 si introduce il comma 1bis, richiesto da molti Enti utilizzatori del Sistema Informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF), al fine di poter indicare norme tecniche indispensabili per l’omogeneizzazione dell’utilizzo del sistema stesso nel rispetto dell’autonomia degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni;

- per utilizzare uniformemente su tutto il territorio regionale il sistema informativo obbligatorio per la gestione delle attività forestali (SIGAF), è necessario che la Giunta regionale predisponga delle linee guida per l’applicazione del suddetto sistema;

- all’articolo 7 si introduce al comma 3bis lo strumento della comunicazione all’ente competente prima dell’inizio dei lavori, che è necessario per completare il processo di semplificazione delle procedure amministrative;

- il rilascio delle autorizzazioni avviene senza oneri istruttori a carico dei richiedenti facendo salvi i diritti dei terzi;

- l’articolo 8 al comma 2bis prevede la comunicazione all’Ente competente, alla scadenza della validità degli atti autorizzativi delle superfici eventualmente non oggetto di taglio boschivo rispetto a quelle autorizzate ;

- all’articolo 10 viene modificato il comma 10 per chiarire che, nella maggior parte dei casi, il vero atto autorizzativo per i tagli effettuati in presenza di un piano di taglio o di gestione, di durata variabile tra 5 e 15 anni, è quello emesso in sede di approvazione del piano stesso. In ogni caso l’ente competente puo’ dettare prescrizioni integrative qualora dopo l’approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazioni delle condizioni dei luoghi;

- all’articolo 11 si modifica il comma 3 per consentire una maggiore elasticità agli Enti competenti nella valutazione della concessione di eventuali proroghe o anticipazioni (per un massimo di quindici giorni) dei periodi nei quali sono consentite le utilizzazioni forestali in relazione agli andamenti climatici stagionali;

 

Considerato inoltre che

- l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 13 che prescrive che le piante da abbattere debbano essere preventivamente segnalate,  del comma 7bis all’articolo 46 e del comma 8 bis all’articolo 49 nascono dalla necessità di recepire nel regolamento forestale le norme di salvaguardia già introdotte dalla Giunta regionale con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 39bis  della l.r. 39/00 a seguito della grave infestazione della cocciniglia Matsuccoccus feytaudi nei boschi di pino marittimo;

-al comma 6 dell’articolo 14 si amplia il periodo utile per effettuare l’esbosco del legname quando vengono utilizzati i sistemi di esbosco meno impattanti per l’ambiente;

-all’articolo 17 si introduce il comma 3bis per permettere la ceduazione dei boschi di neoformazione in età giovanile di età inferiore ai cinquanta anni, quando le condizioni stazionali sono tali da sconsigliare il governo all’altofusto; analoghe sono le modifiche al comma 1 dell’articolo 19 e al comma 1 dell’articolo 20;

- l’introduzione della lettera b bis) al comma 2 dell’articolo 19 e del comma 2 bis) all’articolo 24 sono volte a separare i boschi cedui intensamente matricinati da quelli composti e ad indicare, di conseguenza, diverse norme tecniche per l’esecuzione dei rispettivi tagli di ceduazione;

- al comma 9 dell’articolo 46 e ai commi 3 degli articolo 52 e 53 è introdotta la facoltà per gli enti competenti di chiedere un deposito cauzionale quando l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, per la viabilità temporanea forestale e per i nuovi impianti di castagneti da frutto e di sugherete, possa provocare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area interessata;

- all’articolo 53 e’ introdotto lo strumento della comunicazione nel caso si voglia procedere all’estrazione del sughero dalle piante di sughera per meglio quantificare il fenomeno e per facilitare il controllo di tale attività;

- le modifiche del comma 1 dell’articolo 54 sono volte a semplificare le procedure nel caso di impianto o di espianto di un impianto per arboricoltura da legno;

- l’introduzione dell’articolo 57 bis ha lo scopo di regolamentare il reimpiego dei residui lignocellulosici derivanti da attività agroforestali all’interno dello stesso ciclo colturale allo scopo di permettere l’apporto di sostanze concimanti o ammendanti di origine biologica agli stessi terreni di produzione;

 

Considerato inoltre che

- altre piccole modifiche apportate in numerosi altri articoli al regolamento de quo, ad esempio al comma 3 dell’articolo 92 o al comma 8 dell’articolo 100, sono state altresì introdotte per rimediare ad errori formali presenti nel testo originario.

 

Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 23/02/2010- Proposte di “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.

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