P.d.L. n. 584 - "LR 14/95: Approvazione del Programma pluriennale degli interventi strategici nel settore di beni culturali".

PARERE OBBLIGATORIO

1. Si osserva positivamente che il programma in esame consente l'attivazione di risorse di particolare entità per il settore interessato, alle quali gli enti locali di determinate aree (seppure in via non esclusiva) potranno accedere presentando propri progetti.
Per la definizione del relativo bando è prevista una fase di confronto con le Province.
La struttura del provvedimento presenta tuttavia aspetti problematici, che sono oggetto delle osservazioni che seguono.

2. La proposta di deliberazione in oggetto si configura come atto programmatorio, composto da due elementi principali: uno più complesso (All.to A), contenente l'analisi dell'ambito sul quale si interviene, l'indicazione degli obbiettivi perseguiti (con il relativo piano finanziario), degli interventi, degli strumenti da utilizzare, delle procedure attuative e della tempificazione; un secondo (All.to B), di semplice individuazione dei Comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal programma pluriennale.
Va subito ricordato che, in base all'art.4 della LR 14/95, la proposta di deliberazione in questione dovrebbe costituire attuazione del Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali (che per gli anni 2001-2003 è stato approvato con la deliberazione del CR 268/2000 che al punto 5 dell' allegato A individua gli specifici obbiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti riservati alla competenza diretta della Regione, ai sensi dell'art.2 comma 2 lett. e) della medesima LR 14/95). Il citato art.4 della LR 14/95, al comma 7 precisa che i progetti regionali menzionati sono approvati dal Consiglio regionale, dal che è facile argomentare che, se c'è un elemento che non potrà fare difetto in questo tipo di deliberazioni, sarà proprio quello dell'approvazione di uno o più progetti sufficientemente determinati. Orbene, l'esame della proposta in oggetto evidenzia che in essa manca proprio questa componente essenziale, mentre si mostra come un provvedimento di incerta qualificazione, finalizzato alla allocazione di risorse finanziarie, che sembra obbiettivamente una integrazione del Piano di indirizzo di cui alla deliberazione del CR 268/2000.

3. Per ciò che riguarda il rapporto tra la Pdd esaminata e la sfera delle competenze degli enti locali, il Consiglio delle Autonomie locali, mentre prende atto che essa è formalmente fondata sulle norme della LR 14/95 citate sub 1, deve tuttavia rimarcare la sopravvenuta disarmonia delle stesse norme con il nuovo quadro costituzionale determinato dalla l. cost. 3/2001, giacché, tenuto conto di quanto preveduto dal nuovo art.118 Cost., balza agli occhi come nel nostro caso manchi la motivazione dell'attribuzione alla Regione di una funzione amministrativa specifica, che può essere giustificata solo dalla necessità di assicurarne l'esercizio unitario.
4. Dalla circostanza che la pdd in esame si configura come un atto genericamente programmatorio, anziché di approvazione di uno o più progetti come la legge richiederebbe, consegue un ulteriore elemento distorsivo, ricavabile dal paragrafo IV dell'allegato A, secondo il quale "La Giunta regionale emana le direttive generali per la concessione dei finanziamenti previsti dal programma pluriennale degli investimenti, definendo, in particolare, criteri di valutazione e priorità, obblighi dei beneficiari, cause di decadenza e revoca dei finanziamenti.". Risalta qui l'attribuzione alla Giunta di un potere in qualche modo regolativo che non ha nessun riscontro nella legge, che invece affida alla Giunta esclusivamente il compito di dare attuazione ai progetti approvati dal Consiglio (v. art4 comma 8 LR 14/95). E' appena il caso di osservare che il prospettato stato di cose può risolversi, tra l'altro, nell'aggiramento delle prerogative del Consiglio delle Autonomie locali, che non avrebbe titolo per esaminare le citate direttive regionali.

4. Da ultimo si rileva che, all'allegato A dell pdd, nel paragrafo "Riferimenti normativi" si indica erroneamente la LR 89/1980, abrogata dalla LR 12/1999.


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