P.d.L. n. 161 - "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".


PARERE OBBLIGATORIO


1. La proposta di legge in esame introduce una disciplina con la quale, in via derogatoria rispetto ai piani regolatori, ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, è regolamentata la ristrutturazione dei sottotetti nell'ambito degli interventi edilizi in corso.

2. Gli enti locali sono consapevoli delle esigenze abitative presenti sul territorio e concordano sulla necessità di rimuovere situazioni di abuso, o comunque di uso non a norma dei sottotetti, che in molti casi, pur non rispondendo ai requisiti di legge, sono di fatto utilizzati a fini abitativi. Se quindi è ragionevole ritenere che tali esigenze abitative richiedano un adeguato ripensamento delle regole che attualmente presiedono all'uso dei sottotetti, sulla scorta di quanto comunemente accade nella realtà, deve tuttavia osservarsi che la soluzione prescelta, ossia il ricorso ad una apposita legge regionale chiamata a normare autoritativamente la problematica in oggetto, appare in controtendenza rispetto agli indirizzi e ai principi generali della normativa regionale di settore (L.R. 5/95; L.R. 52/99), la quale attribuisce agli strumenti della programmazione comunale la concreta regolazione delle problematiche urbanistiche, in rapporto alle esigenze e specificità del territorio; l'articolato di legge viceversa detta una serie di prescrizioni tecnicamente minuziose e a carattere rigidamente cogente, del tutto prive di elasticità, per cui ai Comuni non è riconosciuta alcuna potestà di adattamento e integrazione delle suddette prescrizioni, salvo la possibilità estrema ed eccezionale di tenersi esenti, ex art.7, dall'applicazione della normativa, o di introdurre particolari prescrizioni a fini di tutela architettonica, sempre nell'ambito delle procedure eccezionali del suddetto articolo sette.

3. Non sembra peraltro opportuno che uno specifico aspetto della materia, quale quello qui trattato, debba costituire oggetto di una apposita disciplina anziché essere trattato nell'ambito di una disamina complessiva della materia di riferimento (urbanistica ed edilizia), disamina complessiva tanto più necessaria alla luce del nuovo titolo V della Costituzione e delle nuove e più incisive competenze legislative spettanti alla Regione nel settore.


4. Appare fra l'altro discutibile la disposizione del già citato art.7, la quale, in via eccezionale rispetto ad un provvedimento di per sé eccezionale, consente ai Comuni di escludere, con appositi atti, determinate "parti del territorio" dall'applicazione della disciplina prevista, salvo verifica finale della Regione sulla coerenza di tali atti rispetto alla legge stessa.
Prescindendo da valutazioni di merito, si osserva come manchi la definizione di una serie di principi e criteri di indirizzo che si rendono necessari sia per l'assunzione da parte dei Comuni di provvedimenti derogatorii adeguatamente motivati, non contestabili in sede di vaglio regionale; sia per evitare l'applicazione sul territorio di discipline disomogenee e contrastanti, che comportino ingiustificate disparità di trattamento nei confronti dei cittadini interessati.

5. In conclusione, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità perseguite (il recupero dei sottotetti per finalità abitative ed energetiche), non sembra utile procedere all'approvazione della proposta consiliare vuoi perché si colloca al di fuori del contesto di una più generale ridefinizione della disciplina urbanistica ed edilizia a livello regionale e nazionale, vuoi perché la sede più appropriata per un riordino della specifica problematica è senz'altro da rinvenirsi negli strumenti di pianificazione urbanistico-residenziale degli enti locali anziché in una disciplina autoritativamente stabilita con legge regionale.

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