P.d.L. n. 159 - Adeguamento della L.R. 52/99 alla Legge Costituzionale 3/2001 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"


PARERE OBBLIGATORIO


1. La proposta di legge regionale n° 159/2002 trova la sua essenziale motivazione non tanto nella esigenza di introdurre contenuti innovativi nell'impianto della L.R. n° 52/99, che da due anni a questa parte ha prodotto importanti effetti semplificativi dei procedimenti edilizi, quanto nella volontà di affermare, in conseguenza della recente Legge Cost. n° 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di norme edilizie (specie se di dettaglio), non rientrando queste ultime tra le materie espressamente riservate allo Stato od oggetto di competenza concorrente, ai sensi del modificato art. 117 Cost.

2. Se la proposta in oggetto non introduce dunque novità di particolare rilievo nell'articolato della L.R. n° 52/99, resta comunque indiscutibile l'importanza politico-istituzionale di questo provvedimento, anche per l'effetto di "copertura" (completezza e prevalenza di disciplina da parte dell'ordinamento regionale) che esso verrà a determinare nei confronti delle più recenti norme emanate dallo Stato in campo urbanistico edilizio (D.P.R. n° 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Legge n° 443/2001 cd. "Legge Obiettivo") sgombrando il campo, almeno nell'immediato, da incertezze interpretative ed applicative.

3. Va sottolineata quindi l'opportunità e l'urgenza di un provvedimento legislativo regionale di riconferma della L.R. n° 52/99 in un momento di particolare nebulosità del quadro normativo statale in materia urbanistico-edilizia.
E' di fondamentale importanza, soprattutto, che la nuova legge regionale sia approvata in tempo utile per divenire efficace in contemporaneità con l'entrata in vigore della Legge 23.12.2001 n° 443, fissata al 10.04.2002.
4. Se così non fosse, non si otterrebbe l'auspicato effetto di "copertura" della Legge n° 443/2001 e (pur tenendo nel dovuto conto i dubbi di legittimità di taluni contenuti della "Legge Obiettivo" alla luce delle recenti modifiche al Titolo V della Costituzione) si aprirebbe inevitabilmente una fase di grave incertezza normativa, con pesanti ripercussioni per i professionisti, gli operatori del settore, le pubbliche amministrazioni competenti in materia di procedimenti urbanistico-edilizi.
E' un rischio che va assolutamente scongiurato. Si auspica pertanto che l'iter della proposta di legge in oggetto segua un calendario serrato, così da assicurare all'atto legislativo in esame il massimo grado di puntualità.

5. Se in questa fase 'storica', dunque, può risultare sufficiente un provvedimento con valenza di mera "riconferma" della L.R. n° 52/99, indipendentemente dagli specifici contenuti, resta aperta la questione di un più complessivo adeguamento della stessa legge. Taluni aspetti innovativi e semplificativi contenuti nella recente produzione legislativa statale (in particolare nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) necessitano, infatti, di essere adeguatamente valutati e selezionati, al fine di ricavarne linee di principio utili per un organico aggiornamento della disciplina regionale.
E' ragionevole, peraltro, immaginare che tale operazione potrà essere compiuta solo all'indomani degli ulteriori (e già preannunciati) atti normativi dello Stato, necessari per rendere coerente il "Testo Unico" con le innovazioni introdotte dalla "Legge Obiettivo", nonché (auspicabilmente, in ossequio alle recenti modifiche costituzionali) per ricondurre il T.U. al ruolo canonico di vera e propria "legge quadro".
Il nuovo art. 117 Cost. dovrebbe indurre infatti lo Stato a varare un "Testo Unico" costituito da sole norme di principio, superando la forma attuale di 'repertorio normativo omnicomprensivo' in cui risulta spesso difficilmente decifrabile il confine tra norme-quadro e disposizioni di dettaglio (queste ultime certamente non più di competenza statale).

6. Per alcuni aspetti di merito sull'articolato e sulla L.R. n. 52/1999, si trasmette in allegato un documento elaborato, su richiesta di questo Consiglio, dal Coordinamento tecnico intercomunale degli uffici edilizia dell'Area Firenze-Prato-Pistoia, rimettendolo alla valutazione della commissione consiliare.

ALLEGATO

Documento elaborato dal Coordinamento tecnico intercomunale degli uffici edilizia
dell'Area Firenze-Prato-Pistoia.


A) Osservazioni sull'articolato della proposta di legge
(Le note si riferiscono al testo e alla numerazione della L.R. n.52/1999)

A.1 Art. 1
La formulazione del "nuovo" art. 1, che enuncia in modo inequivocabile, in riferimento al testo novellato dell'art. 117 Cost., gli ambiti disciplinati dalla L.R. n° 52/99 evidenzia efficacemente lo spirito della proposta, che tende a superare ogni riferimento diretto alla normativa nazionale salvo per gli aspetti per i quali essa costituisce una "norma cornice" da completare con la potestà legislativa concorrente. Laddove la legge dello Stato disciplina nel dettaglio la materia edilizia, essa viene assorbita (quasi sempre in trascrizione letterale) nel testo regionale, per ribadire ulteriormente la potestà esclusiva della Regione.
Significativo e opportuno appare in tale ottica l'inserimento del comma 1ter, che elimina ogni equivoco circa l'applicazione del Titolo V della L.R. n° 52/99, ribadendo la riserva di legge dello Stato prevista dalla Costituzione in materia penale e tributaria.

A.2 Art. 2
Nei commi aggiunti all'art. 2 pare inopportuno il riferimento univoco alla "concessione" alla luce dell'evoluzione della disciplina riferita ai titoli abilitativi che caratterizza la stessa L.R. n° 52/99. Si ricorda, ad esempio, la facoltà di realizzare nuove costruzioni mediante D.I.A. all'interno di Piani Attuativi, prevista dall'art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. n° 52/99.
Per quanto riguarda in particolare il nuovo comma 1 bis, occorre valutare l'opportunità di una trascrizione letterale dell'art. 13 della Legge n° 10/77, considerato l'avvenuto superamento del Programma Pluriennale di Attuazione di fatto operato dalla L.R. n° 5/95. Oltre a conferire in via esclusiva la funzione programmatoria di attuazione di specifiche previsioni del Piano Strutturale al "Programma Integrato di Intervento" senza contemplare - neanche in linea ipotetica - la possibilità per i Comuni di dotarsi di un P.P.A., la L.R. n° 5/95 ha tra l'altro, non a caso, abrogato l'intero Titolo I della L.R. n° 41/84, riferito ai Programmi Pluriennali di Attuazione.
L'orientamento normativo regionale è da ritenersi di fatto confermato dall'art. 20 della Legge 30.04.1999 n° 136 "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale".

A.3 Art. 21
Non appare chiaro il motivo della parziale riscrittura del comma 1, già sufficientemente chiaro nella versione vigente.


A.4 Art. 23
Alla luce del criterio fondamentale sancito dall'art. 19 della L.R. n° 52/99, che lega l'onerosità degli interventi edilizi all'incremento di carico urbanistico, la trascrizione dell'art. 9 della Legge n° 10/77 in materia di interventi gratuiti non può essere operata in modo "automatico", ma richiede alcuni aggiustamenti per evitare illogicità o contraddizioni. In dettaglio:
- la lettera b) del nuovo comma 1 necessita un complessivo ripensamento, per non incorrere in evidenti contraddizioni con l'art. 19 della L.R. n° 52/99 . Potrebbe essere ad esempio sostituita la frase "che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso" con la seguente: "che non comportino incremento dei carichi urbanistici";
- appare inutile se non addirittura fuorviante la trascrizione delle lettere c) ed e);
- riguardo alla lett. d) sarebbe opportuno valutare, a distanza di venticinque anni dalla Legge n° 10/77, se mantenere il privilegio della gratuità per gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici unifamiliari;
- al comma 2 parrebbe opportuno, in ossequio al principio che informa tutta la proposta di legge, riportare per esteso il testo dell'art. 4, comma 2, della Legge n° 10/77 senza citare la norma statale di riferimento. Si segnala inoltre il refuso "L. 28 gennaio 1997 n° 10".

A.5 Art. 31
Con l'inserimento del comma 10 bis viene opportunamente posto un freno agli eventuali effetti incontrollati derivanti dalla applicazione dell'art. 71 della Legge n° 448/2001.

A.6 Art. 32
Nel comma 4 di nuova introduzione (che riproduce il terzo comma dell'art. 8 della Legge n° 47/85) appare significativo lo specifico riferimento al comma 9 dell'art. 7 - oltreché all'art. 20 - della Legge n° 47/85, in quanto contenenti norme di natura penale.

A.7 Art. 34
L'abrogazione del comma 1 appare opportuna, perché in tal modo viene eliminato l'illogico "doppio regime" in materia di somme minime per il sanzionamento delle opere soggette ad attestazione di conformità.

A.8 Modifiche all'Allegato
Sono senz'altro condivise.

A.9 Appare indispensabile introdurre un apposito articolo che disciplini adeguatamente l'entrata in vigore della nuova legge regionale, considerando che il discriminante temporale per ottenere l'effetto di "copertura" della Legge n° 443/2001 (art. 1, comma 12) è l' 11.04.2002.

B) Ipotesi di ulteriori aggiustamenti tecnici al testo della L.R. n.52/1999 per aspetti non trattati dalla proposta in esame

B.1 Sembra opportuno cogliere l'occasione per eliminare i riferimenti alle Leggi n° 1497/39, n° 1089/39, e n° 431/85, abrogate e sostituite dal D.Lgs. n° 490/99 "Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali", presenti nei seguenti articoli della L.R. n° 52/99:
art. 4, comma 5, lett. b), d).
art. 5, comma 2
art. 28, comma 2
art. 33, comma 4
art. 34, comma 3

B.2 Appare altresì doveroso provvedere all'abrogazione della lett. a) del comma 5 dell'art. 4 (esclusione della D.I.A. su immobili soggetti a vincolo storico-artistico), in quanto il suo contenuto è notoriamente superato dall'art. 36 del D.Lgs. n° 490/99.

B.3 Non è chiaro poi se l'integrale riconferma delle percentuali di aumento delle sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione (di cui all'art. 27 della L.R. n° 52/99) costituisca una mera dimenticanza o una deliberata volontà di applicare il massimo delle sanzioni consentite rispetto a quanto recentemente stabilito dalla legge finanziaria. Si ricorda al riguardo che l'art. 27 comma 17 della Legge n° 448/2001 ha sensibilmente ridotto le percentuali di aumento per ritardato versamento del contributo di costruzione.


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