P.d.L. n. 158 - Modifiche della Legge regionale 13 agosto 1998 n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L. R. 5 maggio 1994 n. 33" e della Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 64" Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1.12.1998 n. 88"


PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta di legge in esame consta di due sezioni: nella prima si propongono alcune modifiche alla L. R. n. 63/98"Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L. R. 5 maggio 1994, n. 33", mentre la seconda concerne modifiche alla L. R. n. 64/2001 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88".
Per quanto riguarda le modifiche alla L. R. n. 63/98, esse consistono innanzitutto nell'aggiunta al testo di legge originario di un ulteriore articolo (art. 7 bis) che prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi finanziari ai comuni per realizzare appositi progetti e piani d'azione finalizzati a favorire la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote a zero emissioni ed incentivi all'acquisto, da parte dei cittadini, di veicoli elettrici a due ruote.
L'individuazione dei comuni, possibili beneficiari degli interventi, nonché dei criteri di priorità e degli ulteriori criteri, forme e modalità di attuazione sono rinviate ad una deliberazione della Giunta regionale. La proposta prevede uno specifico stanziamento finanziario il cui importo non è tuttavia attualmente determinato.
Invece, le modifiche proposte alla L. R. n. 64/01 concernono in particolare la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura , di spettanza dell'Autorità di ATO. L'art. 3, comma 4, della L. R. n. 64/2001 citata, nella sua attuale formulazione prevede che tale competenza decorra solo dal momento dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al gestore unico e che, fino a quel momento, tale funzione continui ad essere esercitata dal comune. Con la modifica ora proposta, si stabilisce invece che la funzione continui comunque ad essere esercitata dal comune fino al 30 giugno 2002. Tale modifica è motivata dal fatto che in cinque casi su sei le AATO avevano già provveduto all'affidamento al gestore unico al momento dell'entrata in vigore della citata L. R. n. 64/2001. Si è così determinato il venir meno del periodo transitorio ipotizzato che, con questa proposta, si intende invece ripristinare fino al 30 giugno 2002. Per l'AATO che non ha invece ancora provveduto all'affidamento si prevede un periodo transitorio di 60 giorni dall'affidamento stesso e comunque almeno fino al 30 giugno 2002.

2. Come si vede, la proposta fa confluire in un'unica legge le modifiche a due testi legislativi riguardanti materie ben diverse.
Si ritiene di formulare alcune osservazioni:
a) Con riferimento alla I sezione, pur giudicando positivamente la finalità che con tali disposizioni si intende perseguire, si osserva che dovrebbe essere valutato se occorra un provvedimento che intervenga ex novo ad individuare le aree della Regione in cui vi siano problemi di inquinamento atmosferico, oppure se ci si possa rimettere, per l'individuazione di tali aree, analogamente a quanto ha fatto la DGR n. 116/2002 in materia di interventi relativi ai rischi da polveri fini, alla deliberazione n. 1406 del 21 dicembre 2001 con la quale è stata effettuata la valutazione della qualità dell'aria nel territorio toscano ed è stata operata una sua suddivisione in zone.
Per quanto attiene al successivo atto ( più propriamente un regolamento) di determinazione "dei criteri di priorità e degli ulteriori criteri, forme e modalità" in base ai quali procedere all'erogazione dei finanziamenti ai Comuni, si esprime l'esigenza che esso sia il risultato di una procedura ampiamente partecipata dagli enti locali. In ogni caso appare eccessivamente generica la definizione data dalla proposta di legge in esame dell'oggetto di tale provvedimento, che sarebbe opportuno circoscrivere in modo più puntuale.
Per quanto attiene al finanziamento dell'intervento si segnala la necessità di determinarne l'importo, attualmente non indicato.
b) In ordine alla II Sezione si esprime parere favorevole in quanto si ritiene giustificato il mantenimento di un periodo transitorio necessario per le AATO per organizzarsi per l'esercizio di questa competenza.

Il CdAL ha altresì preso visione di alcuni emendamenti elaborati, anche se non ancora formalizzati, in sede di commissione consiliare.
Su tale ipotesi integrativa della proposta si esprime ugualmente parere favorevole, in particolare in riferimento alla previsione che le disposizioni regolamentari regionali che intervengono sullo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle Province abbiano carattere cedevole rispetto all'emanazione dei regolamenti locali, con il solo limite dei principi (e non delle singole disposizioni) contenuti nell'emendato art. 6, comma 1, lett. a) (più esattamente: nel regolamento regionale relativamente agli aspetti di cui a detto articolo) nonché delle condizioni stabilite dal regolamento regionale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.

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