P.d.d. n. 560 - - L.431/98, art.11- Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione. Presa d'atto delle risultanze della gestione relativa all'anno 2001 e determinazione dei criteri per la ripartizione del fondo relativo all'anno 2002.


PARERE OBBLIGATORIO

1. La presente proposta di deliberazione dispone l'incremento da parte della Regione, nella misura del 10% , della quota di stanziamento statale per il Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione relativo all'anno 2002 ad essa attribuita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/1998. La necessità di tale integrazione si motiva con la considerevole diminuzione dell'entità dello stanziamento previsto per l'anno in corso rispetto a quello messo a disposizione per l'anno 2001 e con l'esubero delle domande di contributo registrato nello scorso anno rispetto alla disponibilità del Fondo stesso. Tali considerazioni comportano inevitabilmente l'esigenza di operare una selezione fra i richiedenti a favore dei soggetti in condizioni di maggiore disagio sociale e dunque di individuare i requisiti necessari per beneficiare del contributo in questione nonché i criteri di priorità cui i Comuni dovranno rifarsi per l'elaborazione delle graduatorie degli aventi diritto.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime giudizio positivo in ordine alla proposta di deliberazione in esame che costituisce il risultato di un procedimento ampiamente partecipato essendo stata oggetto di analisi e discussione da parte di un gruppo tecnico composto da rappresentanti di questo stesso Consiglio, dell'Anci-Consulta - casa, nonché delle Associazioni degli utenti. In particolare si valuta favorevolmente la decisione di non subordinare, a differenza di quanto prevedeva la bozza originaria di questo atto, la possibilità per i Comuni di accedere al Fondo Nazionale, come integrato dalla Regione stessa, al versamento di una quota pari al 12% delle domande di contributo risultanti ammesse al finanziamento, considerato che l'art. 11, comma 7, della L. 431/98 individua nella disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse un dato ulteriore di cui le Regioni possono tener conto nella ripartizione delle risorse e non un presupposto indispensabile.
Di fatto, come specificato nella parte normativa della proposta di deliberazione in esame, per questo anno di applicazione tale ulteriore possibilità di incremento del Fondo con risorse locali non è contemplata in ragione del fatto che l'atto in esame interviene a bilanci comunali già approvati.


 

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