P.d.L. n. 144: "Tutela sanitaria dello sport"

PARERE OBBLIGATORIO

La proposta di legge in oggetto si pone come obbiettivi principali:
a) di armonizzare la disciplina della tutela sanitaria nello sport con l'attuale normativa quadro del Sistema Sanitario Regionale (in particolare con la L.R. 22/2000);
b) di conferire ai comuni la competenza autorizzativa sulle strutture ambulatoriali, finora riservata alla Regione, mediante l'estensione anche al settore sportivo della disciplina di cui alla LR n. 8/1999 relativa agli altri settori della medicina;
c) di estendere ai medici specialisti in medicina dello sport la facoltà di rilasciare le certificazioni di idoneità allo sport non agonistico ed alle strutture private accreditate di rilasciare le certificazioni di idoneità allo sport agonistico, senza la necessità della stipula di una preventiva convenzione con le Aziende USL.
Per quest'ultimo aspetto la proposta in esame amplia i limiti definiti dalla normativa nazionale e la sua praticabilità deve quindi essere valutata anche sotto il profilo della competenza giuridica
Per gli altri aspetti la proposta è pienamente condivisibile.

Si osserva tuttavia che la proposta non prevede alcuna copertura finanziaria per i costi derivanti a carico del comune dall'esercizio delle funzioni di autorizzazione e accreditamento delle strutture ambulatoriali.
Ancora una volta le competenze vengono conferite senza che vengano considerati gli oneri relativi.

Si osserva inoltre che con il rinvio di questa materia alla disciplina di cui alla L.R. n. 8/1999 viene ad applicarsi anche l'art.7 di detta legge che riserva alla Giunta regionale la determinazione, con propria deliberazione, delle modalità e dei termini per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni.
Deve a questo riguardo essere richiamata la competenza costituzionalmente propria degli enti locali in ordine all'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e che le determinazioni della Giunta regionale non possono quindi essere lesive di tale competenza. A questo riguardo, la legge potrebbe opportunamente prevedere un necessario coinvolgimento degli Enti locali nella procedura di definizione di questo atto della giunta regionale.

 

 

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