P.d.L. n. 115 - "Consorzi di bonifica - Modifiche alle modalità d'istituzione, al sistema di contribuzione e alla programmazione delle opere"


PARERE OBBLIGATORIO


1) La proposta in esame introduce solo alcuni elementi di riforma in un settore che necessita invece di un radicale rinnovamento.
La proposta può pertanto essere ritenuta accettabile da parte degli enti locali solo in quanto essa costituisca espressamente una soluzione ponte verso la complessiva ridefinizione della normativa in materia di bonifica e di difesa del suolo, da realizzarsi, nel più breve tempo possibile, attraverso un apposito testo unico della materia, nella definizione del quale gli enti locali e questo loro Consiglio auspicano di essere pienamente coinvolti.
La recente riforma del titolo V della Costituzione apre alla Regione, anche in questa materia, un vasto ambito di competenza che deve essere analizzato ed opportunamente utilizzato per superare, nei limiti, i vincoli di una normativa statale ormai assolutamente obsoleta.
In quest'ottica è quindi indispensabile che la presente normativa transitoria contenga già alcuni elementi fondamentali di chiara innovazione, coerenti con le linee della riforma da realizzare.

2) Un punto pienamente condiviso è quello della risoluzione del problema della doppia contribuzione (a titolo di rete fognaria ed a titolo di bonifica) cui si trovano ad essere attualmente sottoposti gli immobili urbani. Per essi l'onere contributivo deve essere ricondotto nell'ambito unitario della fiscalità generale.
Questo apre tuttavia il problema di assicurare ai consorzi in essere le risorse necessarie nella fase di passaggio. La proposta rinvia, infatti, ad una convenzione con le ATO, ma i tempi d'attuazione di questo meccanismo possono porre in seria difficoltà di funzionamento gli interventi necessari.
Si richiede pertanto che un fondo regionale di rotazione garantisca questa fase di passaggio, salvo il successivo recupero al fondo stesso delle somme anticipate, una volta che le convenzioni siano diventate operative.

3) Per gli aspetti istituzionali deve essere affermata l'attribuzione ai soli enti locali (in questo caso, Province e Comunità Montane) delle funzioni in materia di bonifica, con esclusione di un'attribuzione nei confronti dei Consorzi.
Più propriamente, si ritiene che debbano essere riunificate nella titolarità della Provincia o Comunità Montana le funzioni amministrative in ordine alle opere idrauliche di ogni categoria.
Per la gestione di tali funzioni, agli enti locali titolari deve essere riconosciuta la facoltà di avvalersi dei consorzi esistenti, tramite apposite convenzioni.


4) In questa fase transitoria, si richiede che sia bloccata l'istituzione di nuovi consorzi (intervenendo sugli articoli 51 e 52 della L.R. n. 34/1994) anche in considerazione del fatto che nei territori dove i consorzi non sono oggi presenti non sussistono esigenze di bonifica. Sussistono invece esigenze di complessiva difesa idraulica del suolo, da affrontare con piena titolarità di funzioni da parte degli enti locali, dotandosi degli strumenti operativi che riterranno opportuni.

5) Con analoga ispirazione deve essere affrontata la questione del rinnovo degli organi dei consorzi in essere.
Con l'approvazione di questa proposta di legge vengono ad essere soppressi i ruoli di contribuenza per tutti i proprietari di immobili serviti da pubblica fognatura e come tali assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato. Costoro perdono quindi la qualità di consorziati e ciò determinerà la fattispecie (art. 22, comma 5, della L.R. n. 34/1994) della decadenza degli organi consortili per riduzioni di oltre 1/3 dei delegati eletti, con la conseguente necessità di indire le elezioni per il rinnovo di detti organi.
Per evitare che ciò dia luogo ad una rappresentanza del tutto sproporzionata nella sua composizione e dissonante con le finalità della riforma da attivare con il testo unico, si richiede che la proposta qui in esame sia integrata con norme di modifica della citata L.R. n. 34/1994, volte a prevedere il commissariamento dei consorzi in essere, tramite commissari di nomina provinciale (oppure, in alternativa, individuando negli attuali presidenti le figure commissariali e negli attuali esecutivi una consulta per le attività del rispettivo commissario).
Si potrebbe altrimenti disporre che i membri decaduti siano sostituiti con rappresentanti, dotati di requisiti di competenza, nominati dalle Province o Comunità Montane.


 

 

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