P.d.L. n. 113 "Norme sullo scarico di acque reflue"


PARERE OBBLIGATORIO


1.La proposta di legge in oggetto provvede a disciplinare, secondo quanto disposto dalle norme relative alla tutela delle acque dall'inquinamento contenute nel D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, e dalla L.R. n. 81/95, le competenze in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, attribuendo alla Provincia la competenza a rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali ed urbane non in pubblica fognatura, ai Comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, delle acque reflue domestiche ed infine all'Autorità di ATO quella relativa alle acque reflue industriali ed urbane in pubblica fognatura.
2.Il Consiglio delle Autonomie Locali valuta positivamente la circostanza che i contenuti della proposta di legge in esame costituiscano il risultato della concertazione preventiva fra la Regione ed i rappresentanti dell'ANCI e delle Province.
3.La proposta in esame rinvia ad un regolamento della Giunta regionale vari aspetti della disciplina della materia. Poiché tali aspetti attengono direttamente alle competenze attribuite agli enti locali, si richiede di prevedere che detto regolamento sia emanato previo parere degli enti locali interessati. Per gli stessi motivi si richiede inoltre che lo stesso regolamento sia espressamente riferito ai soli criteri generali dei profili ad esso demandati, riservando alla regolamentazione degli enti locali la disciplina di dettaglio dei medesimi profili.
4. In ordine al disposto avvalimento dell'ARPAT per le funzioni di monitoraggio, resta indefinita nella proposta la disciplina dei rapporti tra gli enti locali titolari della competenza e la stessa ARPAT e, in particolare, la copertura dei relativi costi.
In assenza di tale copertura si richiede che gli enti locali non siano vincolati ad avvalersi necessariamente della sola ARPAT ma possano liberamente decidere la forma organizzativa per l'effettuazione del monitoraggio.

 

 

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