P.d.L..n. 109 Modifica della L.R: 9 febbraio 1998 n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste caccia e pesca" nonché modifica della L.R. 19 novembre 1999 n. 60 "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)" norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

PARERE OBBLIGATORIO

La Regione Toscana, con il concorso volontario delle Province e delle Comunità montane che hanno aderito, ha da tempo avviato un'esperienza pilota in materia di procedimenti amministrativi nel settore agricolo mediante l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza procedimentale - CAAP di cui alla L.R. n. 11/1998.
Questa esperienza, pur scontando le inevitabili difficoltà di avvio di un sistema innovativo e non altrove esistente ed una messa a punto non ancora del tutto omogenea nelle diverse realtà territoriali, ha dato complessivamente un esito soddisfacente e positive indicazioni nel segno della collaborazione tra strutture esterne di carattere privatistico ed amministrazione pubblica, alla quale restano necessariamente riferite le competenze di carattere decisorio e discrezionale oltre che di controllo.
Queste indicazioni trovano ora consolidamento e generalizzazione nella istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA di cui al d. lgs n. 165/1999, attuativo della legge "Bassanini" e soppressivo dell'AIMA.
La presente proposta adegua la normativa toscana attualmente vigente a questa nuova normativa nazionale e disciplina la trasformazione dei CAAP toscani in CAA.
Questo Consiglio riscontra favorevolmente questo adeguamento, unitamente al fatto che l'impegno che le amministrazioni provinciali e le comunità montane hanno volontariamente assunto per far decollare positivamente questa nuova ipotesi di organizzazione amministrativa trova un riconoscimento a livello nazionale.
Si rileva altresì come in questo passaggio vengono meglio definiti alcuni elementi di particolare rilievo, quali quello del carattere esclusivo della competenza dei Centri, ove attivati, e della possibilità per gli stessi Centri di svolgere attività di consulenza per i propri utenti.
E' previsto che l'ARTEA possa delegare alle Province ed alle Comunità montane la funzione di autorizzazione ai pagamenti ed i relativi controlli, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria.
La proposta è stata oggetto di concertazione con le associazioni degli enti locali ed è stata apprezzata in sede di consultazione. Si esprime pertanto parere favorevole sulla proposta.

 

 

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