PdD n. 342 - Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge regionale 6 aprile 2000 n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".


PARERE OBBLIGATORIO

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali intende, in primo luogo, sottolineare il fatto che l'oggetto del parere attiene ad una materia estremamente complessa, priva di riscontri scientifici certi ed i cui contorni legislativi sono ancora in fase di evoluzione nonostante la recente adozione della legge quadro n. 36 del 22.02.2001 la cui applicazione definitiva è rinviata all'entrata in vigore di un D.P.C.M. che determini i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità degli impianti, sistemi ed apparecchiature che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In attesa dell'approvazione di tale decreto il riferimento normativo continua ad essere costituito dal D.M. n. 381 del 10.09.1998 al quale la Regione Toscana ha dato attuazione con la L.R. n. 54 del 06.04.2000.

2. La proposta di deliberazione in oggetto, in ossequio al dispositivo dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 54/2000, definisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti e per l'identificazione delle "aree sensibili".
In particolare ai Comuni sono attribuite le seguenti competenze:
a) identificazione delle aree sensibili entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione;
b) identificazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, delle aree sulle quali possono essere installati impianti;
c) qualora vi siano impianti in aree definite "sensibili" in quanto di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, gli stessi enti possono ordinarne la rilocalizzazione in aree diverse;
d) in caso di impianti posti in aree definite sensibili perché destinate ad asili, scuole, ospedali ovvero di particolare densità abitativa ecc. è obbligatoria sia l'adozione di azioni di risanamento qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore all'obiettivo di qualità previsto e sia la rilocalizzazione degli impianti stessi.

3. Il Consiglio delle Autonomie Locali rileva che la proposta di deliberazione, per quanto concerne le modalità tecnico-procedurali che i Comuni devono seguire per la rilocalizzazione degli impianti esistenti, opera il rinvio ad un regolamento regionale, previsto dall'art. 4, c. 2 della L.R. n. 54/2000, che attualmente non esiste essendo lo stesso ancora in fase di elaborazione.
Si segnala di conseguenza l'esistenza di un contesto nel quale ai Comuni sono attribuite competenze specifiche che dovrebbero però essere esercitate senza che siano stati definiti a monte i criteri, gli strumenti, le modalità tecniche ovvero le risorse necessarie.

4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni e del fatto che si è in presenza di un quadro normativo non ancora completamente definito, il Consiglio delle Autonomie Locali, pur condividendo le finalità della PdD in esame e l'urgenza della sua adozione, a fronte di un crescente allarme sociale su questa materia, ritiene indispensabile che detta deliberazione sia oggetto di una più attenta verifica e puntualizzazione, specialmente per quanto attiene ai criteri di individuazione delle aree sensibili, al fine di evitare difficoltà operative per i Comuni.
Si invita pertanto la Giunta ed il Consiglio regionale ad operare tale urgente verifica, coinvolgendo le associazioni degli enti locali e l'ufficio di presidenza di questo stesso Consiglio che viene a tal fine delegato con il presente atto.

 

.