P.d.D. n. 341- "Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l'educazione permanente 2001/2002"


RELAZIONE TECNICA
PARERE OBBLIGATORIO

1. Giudizio generale

1.1 Si esprime un giudizio sostanzialmente positivo circa il Piano in oggetto il cui contenuto risulta
coerente con il quadro normativo di riferimento, nonché con le disposizioni programmatiche del DPEF di recente approvazione, con specifico riferimento alla parte che all'interno della strategia culturale individua l'impianto di un sistema integrato di educazione degli adulti.
E' condivisibile l'intento di procedere ad un adeguamento e riordino della normativa regionale del settore (legge regionale 19 giugno 1981, n. 53); sì da rendere la medesima adeguata al complesso dei provvedimenti legislativi nazionali volti a riformare il sistema dell'istruzione, nonché rendere la stessa coerente ai principi ispiratori della legge regionale n.49/99 in materia di programmazione.

1.2. E' altresì condivisibile la scelta operata di realizzare una programmazione dell'offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, recependo la prospettiva delineata dal disposto di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché in attuazione degli indirizzi definiti dall'accordo 2 marzo 2000 Stato - Regioni - Autonomie Locali sull'educazione degli adulti.
Nella costruzione del nuovo sistema di Welfare assume valore strategico l'obiettivo di realizzare politiche per l'istruzione e la formazione non più come politiche di settore, bensì quali interventi fondamentali del sistema.

1.3 La parità scolastica, realizzata ormai da tempo da parte dei Comuni con una corretta
applicazione della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 "Interventi per il diritto allo studio" trova ampia conferma nel Piano in esame (Paragraf. 3.3) che in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, assume tale principio quale opzione strategica per la creazione di un sistema scolastico integrato, nel quale scuole statali convivono e cooperano con le scuole non statali, dentro un orizzonte comune di regole vincolanti (finalità, obiettivi, standards, valutazione, controllo, interventi finanziari, personale), secondo il dettato costituzionale (art. 33 Costituzione).
Il sistema scolastico integrato delineato dunque consente di garantire agli utenti l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta.

1.4 E' condivisibile la scelta operata di identificare l'ambito territoriale di riferimento tendenziale
sia per il sistema locale relativo
all'educazione degli adulti (Paragraf. 2.2.5del Piano) che per la programmazione delle politiche per l'istruzione (progetti integrati di area (Paragraf. 3.5 del Piano) nelle zone socio - sanitarie definite dalla L.R. 72/97 e confermate come maglia territoriale per gli aspetti educativi dalla L.R. 22/99.
Tali ambiti territoriali costituiscono infatti già il bacino ottimale della programmazione regionale in diversi settori; pertanto il progressivo adeguamento agli stessi previsto dal Piano, può rappresentare il giusto obiettivo da perseguire, onde realizzare un'effettiva integrazione delle politiche per la creazione del nuovo sistema di Welfare.
Al riguardo si richiamano le osservazioni espresse al successivo pnto 3.1..

2. RACCOMANDAZIONI

2.1 In merito al tema relativo all'educazione degli adulti il Piano in esame, recependo le indicazioni
dell'accordo del 2 marzo 2000 della Conferenza Stato - Regioni e Autonomie locali, indica le linee di indirizzo per l'avvio del sistema. Il Comune, secondo le indicazioni dello stesso Accordo e del D.Lgs 112, è il punto cardine della programmazione dell'offerta formativa, attraverso il Comitato locale, ruolo che non poteva essere disconosciuto negli indirizzi regionali, tanto che il livello locale del sistema EDA è indicato come la sede di avvio del processo di programmazione territoriale (pag. 21). La stesura del Piano di Indirizzo, presenta, tuttavia, ancora aspetti che dovranno essere in seguito definiti e coordinati, soprattutto, perché siano distinti e rispettosi ognuno delle proprie competenze, i ruoli delle Province e dei Comuni. Al riguardo si raccomanda di tenere conto soprattutto delle indicazioni dell'accordo del 2 marzo 2000 per non correre il rischio di un appiattimento dell'educazione e istruzione degli adulti sulla formazione professionale.

2.2 Si segnalano come punti importanti per la realizzazione delle relative attività le "direttive" per
l'attuazione dell'obbligo formativo, i lineamenti per la costituzione del Sistema Informativo scolastico regionale e l'anagrafe dell'edilizia scolastica che avranno utili ricadute per i Comuni.

3. OSSERVAZIONI

3.1 Educazione degli adulti.
Nel condividere la scelta degli ambiti territoriali per la costruzione dei Comitati locali, si osserva, tuttavia, la mancanza di finanziamenti specifici per il loro funzionamento (pag. 21, 23, 24), che graveranno esclusivamente sui bilanci comunali (costi di personale dedicato, strutture, servizi); la Regione, infatti, per l'avvio del nuovo e importante sistema dell'Educazione degli Adulti, fa riferimento esclusivamente ai finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Europeo, ovvero alla messa a bando delle risorse ed alla chiamata per progetti rivolta ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
Specificatamente per questo settore, si propone di cassare al paragr. 2.2.3 lett. B il secondo capoverso (pag. 21) da "la realizzazione del modello" fino a "promozione della domanda" in quanto troppo prescrittivo e quindi lesivo dell'autonomia del Comune che dovrebbe gestire tale tipo di interventi in relazione alla situazione economico - sociale - culturale del proprio territorio. Se l'obiettivo era quello di dare concreto aiuto alle realtà comunali piccole e poco supportate da strutture professionalmente preparate alla realizzazione dei nuovi interventi, si suggerisce di prevedere, in sede di trasmissione del Piano di Indirizzo, una nota informativa.

3.2. I progetti integrati di area (PIA)

I Comuni nel determinare gli interventi da proporre nell'ambito dei PIA devono utilizzare procedure di evidenza pubblica.
A causa della scarsa rilevanza delle risorse che renderebbe ingestibile la proposta di andare a bando,si propone di cassare al paragr. 3.5 lett. B, pag.38, il quinto capoverso da "I Comuni"….fino a "per progetti".

3.3. Borse di studio - Paragr. 3.5.3 (pag. 41)

Oltre alla riconferma dei consueti interventi si aggiunge, come novità, l'assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole dell'obbligo e superiori statali e paritarie, appartenenti a famiglie con situazione economica non superiore a 50 milioni (Decreto 106 del 14 febbraio 2001 attuativo della Legge n. 62/2000.
L'avere indicato nel piano di Indirizzo la soglia dei 50 milioni (il decreto indica soglie entro un tetto comunque non superiore a 50 milioni annui), comporta per i Comuni un consistente numero di richiedenti presumibilmente triplicato rispetto ai beneficiari del finanziamento per l'acquisto dei libri di testo (già introdotto dall'anno 1999/2000 il cui tetto di reddito era stabilito in 30 milioni) e comporterà l'accoglimento solo in parte delle richieste (di cui dovrà essere redatta una graduatoria in ordine di reddito) e/o la riduzione del benefico individualmente concesso. Si propone, pertanto, di introdurre dei correttivi sul limite di reddito per permettere agli Enti locali di gestire la richiesta del beneficio in modo consono alle aspettative dell'utenza.

3.4. Interventi per la scuola dell'infanzia

In merito al tema relativo agli interventi per le scuole dell'infanzia paritaria si rileva che il Piano, confermando al paragrafo 3.7, lett. A, 3 cap., lo schema tipo di convenzione già approvato con il precedente Piano (Delib. C:R: 13 aprile 1999, n. 85), rende obbligatoria per i Comuni la stipula della convenzione.
Tale obbligatorietà, peraltro, attenuata nel precedente piano dalla dizione contenuta, nel paragraf. 8. 4 punto 7, e non riproposta nell'attuale stesura, appare lesiva dell'autonomia comunale.
In tal senso si ricorda, si è espresso il Governo, che in sede di rinvio operato sulla legge della Regione Emilia- Romagna, ha rilevato, tra l'altro, l'illegittimità di un vincolo analogo.
Si propone pertanto di trasformare l'obbligatorietà in attività facoltativa, integrando il paragraf. 3.7 "Gli interventi in favore della scuola dell'infanzia";
lett. A) 3° capoverso (pag. 44), nel modo seguente:

Dopo la parola: "E' confermato lo schema tipo di convenzione contenuto nell'allegato 5 della Deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 1999, n. 85"
Aggiungere:
"I Comuni possono utilizzare lo schema tipo di convenzione predetto quale supporto della loro azione amministrativa. In caso di diversa tipologia di convenzione all'interno della medesima devono essere previsti i requisiti di cui alla sopraccitata L. 62/2000". - segue nel testo-

Detta integrazione risolve di fatto l'altro problema rimasto aperto con l'approvazione del precedente Piano. L'art. 10 della stessa convenzione-tipo (All. 5 piano di indirizzo anno 99/2000) infatti, rende necessario il concorso al finanziamento da parte dei Comuni con risorse proprie. Tale concorso diverrebbe, con l'emendamento proposto, eventuale e facoltativo.

3.5 Istruzione e handicap

Si evidenzia la totale mancanza, di un riferimento ai servizi di supporto all'istruzione per i portatori di handicap. Gli interventi di supporto per questa categoria, ineludibili per permettere pari opportunità di accesso, sono cospicui ed onerosi per i Comuni, che sono gli unici enti che destinano risorse a questo intervento. Il D.Lgs 112/98, art. 139, nell'attribuire le diverse competenze agli enti, assegna alle Province i servizi di supporto all'istruzione per gli alunni con handicap delle scuole superiori ed ai Comuni gli stessi servizi per gli alunni delle scuole dell'obbligo. Sono tuttavia i Comuni, nella quasi totalità dei casi, ad accollarsi l'onere di tali interventi senza alcun rimborso delle spese sostenute.
In attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 53/81, onde assicurare l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, si propone di introdurre nel Piano di Indirizzo la questione del Diritto allo Studio per i portatori di Handicap, prevedendo altresì adeguati stanziamenti da destinare agli Enti locali per l'attuazione dei relativi interventi.

3.6. Direttive

Si esprime preoccupazione per la previsione contenuta nel Piano di concedere facoltà alla Giunta Regionale di modificare, ove necessario, con direttive, le disposizioni programmatiche del medesimo.
Tale previsione, infatti, rischia di vanificare il processo di concertazione posto in essere con le Autonomie Locali per la stesura del presente Piano.
In ossequio alle norme statutarie vigenti spetta al Consiglio regionale determinare gli indirizzi della programmazione regionale e alla Giunta curarne l'attuazione, anche tramite direttiva.

3.7 Elaborazione Piano
Si osserva in ultimo che l'elaborazione del Piano in esame non è conforme al modello analitico
dei piani e programmi regionali approvato con deliberazione della Giunta regionale n.186 del 26.2.2001. L'impostazione attuale infatti non segue una successione logica, che partendo dall'esame e studio della situazione conduce all'individuazione dei possibili interventi e dei relativi strumenti per la loro attuazione, all'analisi della loro fattibilità per giungere, infine,alla descrizione del sistema di verifica e di controllo. Più precisamente il Piano in esame pur contenendo gli elementi sopra descritti , segue una elaborazione confusa, di difficile applicazione: Si invita la Giunta regionale ed il Consiglio regionale a tenere nella considerazione dovuta le osservazioni espresse onde assicurare l'adozione di uno strumento di pianificazione agile che individui al proprio interno procedure più semplificate.


 

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