P.d.D. n. 338 - Piano Integrato Sociale Regionale per l'anno 2001.


PARERE OBBLIGATORIO


1. Giudizio generale.
In ordine al piano in oggetto si sottolinea positivamente che le disposizioni ivi contenute risultano coerenti al complesso delle norme statali e regionali di riferimento, nonché rispettose dei percorsi istituzionali attuativi della riforma "Bassanini"delineati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72", essendo valorizzato il protagonismo dei livelli istituzionali decentrati e promosso il ruolo degli EE.LL., in particolare dei Comuni titolari delle competenze.
Lo stesso piano, infatti si raccorda alle scelte di sviluppo delle comunità locali tramite la programmazione decentrata realizzata con i piani di zona approvato dalle articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci.
Sono pertanto salvaguardati, in via generale, i principi di sussidiarietà contenuti nella L.R. 11 agosto 1999, n. 49 in tema di programmazione, ampiamente sanciti dalla surrichiamata L.R. 72/97. Gli EE.LL. infatti sono deputati a svolgere un ruolo attivo di indirizzo, programmazione e gestione delle politiche integrate del settore.

2 La spesa sociale

La politica regionale di aggregare le risorse destinate al settore degli interventi sociali, culminata nelle istituzioni del fondo sociale regionale (L.R. 72/97) ha trovato applicazione anche a livello nazionale con la costituzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) previsto dalla L.R. 328/2000.
Il FNPS oltre a dare certezze in ordine ai tempi e modalità di trasferimento alle Regioni, rifinanzia in modo significativo gli interventi in materia, con risorse pari a L. 1.800 miliardi nel primo biennio ad integrazione di quelle stanziate delle leggi di settore
Come si evince dalle tabelle n. 1 e 2 contenute nella Sezione I del PISR (pag. 47 e 48) al FRAS che si attesta per il 2001 su 66.900 milioni, si aggiungono le risorse derivanti dal FNPS pari a L. 96.017 milioni.
Le risorse per la spesa sociale per l'anno 2001 pertanto risultano essere pari a L. 162.917 milioni.
Dal quadro finanziario predetto emerge un incremento considerevole delle risorse destinate alla spesa sociale, che si attestava nell'anno 2000 su 52.732 milioni.
L'auspicio è che tale previsione possa essere mantenuta ed incrementata per gli anni successivi.

3 Raccomandazioni

3.1 Da un'analisi del quadro finanziario del Piano si evince che le risorse da attribuire ai Comuni quale contributo a titolo di incentivo per la gestione associata ammontano, in sede di primo riparto per l'anno 2001, a L. 5.000 milioni, pari al 20% di quelle contenute nel cap. 17.008 (FRAS - attività di gestione) Nei sensi predetti risultano rispettate le previsioni contenute nell'art. 15 della LR.. 72/97 che prevede di riservare una quota compresa fra il 10 e il 20% dei contributi del fondo a parametro.
Al riguardo, tuttavia occorre osservare che da dette risorse risultano inizialmente detratte le somme necessarie a garantire la soglia minima per i Comuni montani, insulari e parzialmente montani (pari a L. 40.661.670) e le somme relative al cofinanziamento del 20% dei programmi per le politiche di immigrazione (art. 58 DPR 394/99) (pari a L. 765.705.819).
Con tale decurtazione, allo stato iniziale, l'incentivo per la gestione associata si attesta al di sotto del 18% del fondo a parametro.
Se è pur vero che le disposizioni legislative sono rispettate, occorre sottolineare tutta l'importanza che riveste la gestione associata per un effettivo decollo delle politiche integrate. E' auspicabile pertanto che la G.R. dia rapida attuazione alle previsioni contenute nella lett. h) parte narrativa e dispositiva del provvedimento.

3.2 In merito all'attribuzione di un budget per i piani territoriali di contrasto della povertà, ripartito a titolo sperimentale fra i Comuni capoluogo e i Comuni con oltre 30.000 residenti si segnala la necessità, a regime ( ) che tale previsione possa essere estesa a tutti i Comuni nel cui territorio si registrano gravi conflitti sociali derivanti da situazioni di estrema povertà, spesso connesse a flussi migratori che possano interessare anche i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

3.3 In ultimo si segnala alla G.R. e al C.R. l'esigenza di rendere più coegenti le opzioni individuate nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 2000, collegato alla L.R. 22/2000, con il quale, nel recepire gli indirizzi contenuti nella Risoluzione del C.R. 28/7/98, viene ribadita l'esigenza di rafforzare gli strumenti della partecipazione e della collaborazione con i Comuni in attuazione dei principi ispiratori della riforma (Dlgs. 229/99), onde consentire agli Enti Locali l'effettivo sviluppo organizzativo delle Segreterie tecniche delle Conferenze dei Sindaci che allo stato attuale non riescono ad esprimere la necessaria efficacia di azione, propria del complesso sistema di progettazione sociale.

4. Osservazioni


4.1 In relazione al quadro finanziario si rileva la non corrispondenza fra le risorse di cui al cap. 17008 riservate ai Comuni e indicate nella Tab. 3 (L. 20.000.000.000) e il totale delle risorse ripartite a parametro di cui alle tab:5 (L. 21.005.990.476), così come risulta non correttamente riportata, alla Tab. 3, la somma destinata alla gestione associata (5.000.000.000), in quanto non si è tenuto conto delle risorse detratte per garantire la soglia minima ai Comuni montani, insulari e parzialmente montani, nonché delle risorse relative al cofinanziamento dei programmi per le politiche di immigrazione, a cui si è fatto cenno al prec. punto 3.1.
Analogamente si rileva la necessità di modificare le parti descrittive del Piano che fanno riferimento a detti finanziamenti.


4.2 In merito alla previsione contenuta nel paragrafo 4.3.2 del piano relativamente alle facoltà
concessa alla G.R. di emanare un bando regionale per finanziare progetti di investimento presentati da Enti Locali e Aziende UU.SS.LL., si osserva che il ricorso al "bando" risulta lesivo dell'autonomia degli EE.LL. attribuendo ai medesimi un ruolo meramente burocratico, e pe questo in palese contrasto con i principi generali contenuti nella L.R. 49/99 e specificatamente con il disposto dell'articolo 15 della medesima legge.
Si propone, pertanto, di modificare il paragrafo 4.3.2, 2° cap., sostituendo la dizione "Bando regionale" con "criteri selettivi".


4.3 In ordine alla previsione contenuta nel paragrafo 4.7.1, 2° cap.(pag.78) laddove si recita
che alla Conferenza dei Sindaci partecipano oltre al Presidente della Provincia ed il Direttore Generale dell'Az. U.S.L. di riferimento, anche gli organismi non lucrativi di utilità sociale, si osserva che la previsione, pur rispettando il dettato della L. 328/2000, rischia di creare difficoltà operative in assenza di un'attenta riflessione circa i rapporti intercorrenti fra il livello più propriamente istituzionale di spettanza degli Enti Locali e dell'Az. USL ed il ruolo dei soggetti del Terzo settore. E' indubbio affermare che i principi sanciti dalla più volte citata L.328/2000 indicano un processo che porta ad un generale coinvolgimento del settore "no profit"per la gestione e l'offerta dei servizi alla persona.Tale processo tuttavia necessita di un'analisi precisa a cui deve seguire la definizione di procedure e modalità operative da concordare con tutti gli attori del sistema.
Nei sensi predetti si propone,pertanto:
al paragr.4.7.1 - 2° cap. pag.78, cassare le parole: "nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge, con i quali si provvede a quanto disposto con l'art. 3, comma 2, lettera b) della medesima. e sostituire con:
" La Giunta regionale è incaricata di definire, previa concertazione con gli enti e
organismi interessati, modalità e procedure per il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della citata L. 328/2000, al fine di provvedere a quanto disposto con l'articolo 3, comma 2, lettera b) della medesima.
Si potrebbe altresì prevedere che la Conferenza allargata ai rappresentanti del terzo settore svolga un ruolo di assemblea per l'individuazione di indirizzi, mantenendo alla Conferenza come attualmente strutturata il potere decisionale finale.

4.4 Si sottolinea l'esigenza che tutti i riferimenti che il PISR fa ai soggetti che possono erogare
servizi alla persona siano comprensivi delle Onlus e del no.profit e non solo della cooperazione; si cita ad esempio la stesura del paragrafo 5.8 punto 2) che così recita: "consentire agli operatori che già lavorano nei servizi pubblici e nelle cooperative sociali, di ottenere una qualifica riconosciuta a livello regionale.

4.5 In merito all'All:B "Affidamento a terzi di servizi alla persona da parte degli Enti pubblici
-Direttive", si osserva quanto segue:
La legge 328/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce agli articoli 6 e 8 i compiti della Regione e dei Comuni, assegnando alle Regioni funzioni di indirizzo, mentre riserva ai Comuni i compiti di " programmazione, progettazione e di realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete…." L'allegato B del PISR "Affidamento a terzi di servizi alla persona da parte di Enti pubblici:direttive" entra invece nel merito della gestione definendo addirittura i punteggi che devono essere applicati nelle gare, le quali dovrebbero essere espletate qualunque sia l'importo:Inoltre, l'allegato B è in palese contraddizione con quanto detto alle pagine 90 e 91 dello stesso PISR, con il quale e giustamente si afferma che spetta all'Amministrazione comunale determinare le procedure disponendo solo che siano rispettati i principi di pubblicità e trasparenza: Si fa altresì presente che la L. 328/2000 agli artt.1,3 e 5 rimanda ad un concetto di welfare di comunità che valorizzi tutte le realtà del no-profit presenti sul territorio, pianificando le risorse e gli interventi in una " costruzione complessa" dei servizi sociali, dei quali è responsabile l'amministrazione comunale;tutto questo viene contraddetto dall'allegato B che individua comunque gare "al maggior ribasso", secondo una modalità di assegnazione dei punteggi che fa diventare determinante il fattore relativo al parametro economico:Infatti i punteggi previsti per l'aggiudicazione e riferiti alla valutazione del merito tecnico-organizzativo ed alla valutazione della qualità dell'offerta sono, in effetti, da una parte legati ai requisiti di accesso, e dall'altra, di fatto, favoriscono solo le grosse cooperative, penalizzando non solo la piccola cooperazione, ma soprattutto non tenendo conto di tutto il settore no.profit presente nella realtà toscana.
Stante il carattere transitorio del Piano, si propone lo stralcio dell'All.B, la cui definizione deve necessariamente attendere l'emanazione delle disposizioni attuative della L328/2000,ed essere oggetto di una valutazione approfondita,concertata con le parti interessate al sistema del welfare.


4.6 Si osserva che l'elaborazione del Piano in esame non è conforme al modello analitico dei
piani e programmi regionali approvato con deliberazione della Giunta regionale n.186 del 26.2.2001.L'impostazione attuale infatti non segue una successione logica, che partendo dall'esame e studio della situazione conduce all'individuazione dei possibili interventi e dei relativi strumenti per la loro attuazione, all'analisi della loro fattibilità per giungere, infine,alla descrizione del sistema di verifica e di controllo. Più precisamente il Piano in esame pur contenendo gli elementi sopra descritti , segue una elaborazione confusa, di difficile applicazione: Si invita la Giunta regionale ed il Consiglio regionale a tenere nella considerazione dovuta le osservazioni espresse onde assicurare l'adozione di uno strumento di pianificazione agile che individui al proprio interno procedure più semplificate.


 

 

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