P.d.l n. 89 " Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull' attività di trasporto sanitario"


Parere obbligatorio

1. Il giudizio complessivo sulla proposta di legge in esame è in via di principio positivo, in quanto essa si colloca fra le leggi regionali che attuano il disposto delle leggi Bassanini prevedendo il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni ai Comuni, al fine di realizzare il decentramento e lo snellimento dell' azione amministrativa.
Tuttavia si osserva che il contenuto proprio della funzione trasferita appare di scarso valore dispositivo e discrezionale, posto che da un lato le caratteristiche dei mezzi saranno altrimenti stabilite (vedi, al riguardo il successivo punto 2) e che la vigilanza e controllo vengono effettuate dalla commissione della AUSL. Si pone quindi anche in questo caso un problema, già presente in varie altre materie, del rapporto tra i Comuni gestori di determinate funzioni e gli organi tecnici regionali o comunque esterni (qui la commissione AUSL, altrove i Geni civili, l'ARPAT,ecc.) che devono intervenire su tali funzioni. E' necessario che i rapporti tra questi soggetti siano definiti dalla legge e che gli eventuali relativi costi siano dalla stessa legge coperti adeguatamente.

2. Rispetto alla precedente L.R. n. 60\1993, che viene ora abrogata, la presente proposta disciplina solo alcuni aspetti generali della materia rinviandone la specificazione in parte ad un successivo regolamento ed in altra parte a decreti dirigenziali. In particolare, è rinviata al regolamento la definizione delle modalità per il rilascio e per la modifica dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività di trasporto sanitario e per l'utilizzo delle autoambulanze nonché la composizione della Commissione di Vigilanza. Sono invece rinviate a decreti dirigenziali le tabelle dei requisiti tecnici del personale e delle attrezzature.
A questo riguardo, si rileva che le indicazioni di legge appaiono alquanto generiche e si ritiene opportuna una più specifica definizione di quali elementi devono essere necessariamente oggetto di disciplina regolamentare.

3. Posto che la materia oggetto di regolamento incide direttamente sull'esercizio della funzione attribuita ai comuni e che la competenza regolamentare è esercitata dalla giunta regionale, si richiede che sia espressamente previsto che, ai fini dell'emanazione di detto regolamento, debbano essere sentiti gli enti locali o in forma specifica o nella sede di concertazione definita tra giunta regionale ed associazioni delle autonomie locali.
E' questo un profilo di ordine generale che concerne tutta l'attività normativa secondaria regionale ma che trova anche in questo caso necessità di attuazione e di espressa definizione.

4. In base al principio fondamentale di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali nelle materie loro attribuite (sancito dall'art.4, comma 3, lettera l, della legge n.59/1997 ed espresso altresì nella riformulazione dell'articolo 117 Cost. di cui alla legge di riforma del titolo V della costituzione attualmente in attesa di referendum), si richiede inoltre che la proposta di legge non riservi esclusivamente al regolamento regionale la disciplina di dettaglio ma individui uno spazio per l' intervento autonomo del potere regolamentare comunale, stabilendo espressamente gli ambiti di competenza dei due regolamenti od in alternativa prevedendo che il regolamento regionale possa regolare interamente la materia finchè non intervenga, sulle parti ad esso riservate, quello comunale.

5. Diversamente da quanto era quanto stabilito dall' art. 6, comma 7, della L.R. n. 60\1993, in caso di revoca dell'autorizzazione non è esplicitato l'effetto preclusivo di nuova autorizzazione per un determinato periodo di tempo. Si chiede di valutare se tale effetto debba essere previsto.

6. Date le modalità di differimento dell'entrata in vigore della legge di cui all'art.8, appare opportuno disporre che il regolamento regionale e le tabelle debbano essere pubblicate sul BURT in modo contestuale.

 

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