Proposta di Legge Regionale n° 87
d'iniziativa del Gruppo consiliare Alleanza Nazionale
Interventi regionali nel campo della sicurezza dei cittadini

PARERE OBBLIGATORIO


1. In ordine alla tematica della sicurezza, il Consiglio delle autonomie locali ha già espresso le proprie posizioni ed indicazioni con il parere rilasciato in data 16 febbraio 2001, che ricomprendeva le quattro proposte di legge al momento presentate in Consiglio regionale. Anche l'ulteriore proposta ora presentata viene quindi valutata sulla base degli elementi del richiamato parere che qui si conferma.

2. Preliminarmente, si ribadisce l'estremo rilievo che questa tematica assume per gli enti locali, che ne sono investiti in modo diretto. Si ritiene quindi importante, e si avanza una richiesta in tal senso alla commissione consiliare, che questo Consiglio delle autonomie sia informato del proseguo dei lavori consiliari su queste proposte di legge e che, qualora si giunga ad un testo complessivamente innovato e rielaborato, vi sia un ulteriore coinvolgimento di questo stesso Consiglio, come del resto previsto dall'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 36/2000.

3. Nel suo complesso la proposta n.87 risulta affrontare in modo ampio la problematica, seppure con procedure eccessivamente schematiche. Di taglio innovativo, rispetto alle previsioni tradizionali è la "V.I.S. - Valutazione dell'impatto sulla sicurezza" e la gestione del "Transito dei nomadi", anche se di complessa e costosa applicazione.

4. Nel merito delle singole previsioni, si osserva che all'art. 4, quando si prevede l'incentivazione regionale all'istituzione di un "Assessorato alla Sicurezza" nei comuni con più di 15.000 abitanti, non si tiene conto di specifiche realtà locali e anche di scelte organizzative che possono essere presenti in enti con minore numero di abitanti. Quest'indicazione unicamente numerica sull'ammissibilità ai finanziamenti, comune ad altre proposte di legge esaminate (anche se, in questo caso, il parametro appare più coerente al cambiamento del sistema elettorale), è riduttiva rispetto alle esigenze di taluni enti che possono avere invece in materia forme organizzative più consistenti ed efficaci rispetto a comuni di maggiore consistenza abitativa.
Inoltre, la mancata previsione di possibilità associative tra Comuni appare anacronistica rispetto alla tendenza generale ed esclude a priori ogni possibilità di finanziamento a favore di Enti di minori consistenza, a prescindere dalle reali necessità in materia.

5. Quanto detto vale anche per il contenuto del successivo art. 5, relativo all'istituzione del vigile di quartiere".

6. Per quanto attiene l'art. 6, relativo all'utilizzo degli Istituti di Vigilanza privata, mentre si concorda sull'opportunità affidata ai Comuni nell'esercizio dei servizi di vigilanza e custodia di beni comunali, non si ritiene invece assolutamente condivisibile l'impiego di istituti privati nell'attività di controllo del territorio, in quanto questo è un compito che attiene alla sola funzione pubblica di Polizia, che già necessita di un più adeguato livello di coordinamento interno.

7. Per quanto attiene alla previsione che la vigilanza privata segnali direttamente all'Autorità Giudiziaria eventuali reati non si esprimono particolari giudizi in merito, ma si ritiene che la stessa dovrebbe invece essere soprattutto integrata dall'obbligo di segnalare ogni situazione meritevole di osservazione ai fini della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico alle autorità di Polizia istituzionalmente competenti sul territorio, (Carabinieri, Commissariato di P.S.) per contribuire così, nei fatti, sempre restando nell'ambito delle competenze tradizionali della vigilanza privata, all'effettivo controllo del territorio.

8. In ordine alla questione dei sistemi elettronici, si rileva che l'art. 7 ha il limite dell'indicazione rigida di un parametro numerico di abitanti (25.000) a prescindere dalle effettive esigenze del contesto. Può essere invece condivisa l'ipotesi di attribuire la facoltà agli enti locali di utilizzare sistemi elettronici di rilevamento per la vigilanza e la prevenzione dei reati nelle aree urbane.
Per superare la rigida limitazione numerica relativa agli abitanti, presente sia nell'articolo in esame che nei precedenti articoli 4 e 5, si potrebbe fare ricorso alla preventiva "valutazione dell'impatto sulla sicurezza" di cui parla la stessa proposta di legge. Si otterrebbe cioè una valutazione relativa all'effettiva situazione e delle conseguenti necessità e si amplierebbero così le competenze della procedura proposta, rendendone maggiormente motivata l'introduzione.

9. L'art. 9, relativo alle attività demandate ai Comuni in materia di gestione delle aree di transito dei nomadi, contiene un'incongruenza ai commi 2 e 3, quando tratta in un unico contesto le funzioni di sorveglianza e quelle di gestione delle stesse aree, così sovrapponendo le competenze della Polizia Municipale (comma 2) a quelle delle organizzazioni del volontariato che operino a favore dei nomadi (comma 3). E' necessario tenere distinte con chiarezza dette funzioni in quanto quelle di vigilanza attengono alla competenza degli organi di Polizia mentre quelle di gestione sono attinenti a funzioni sociali e del volontariato.
Va in ogni caso segnalata che questa disposizione introduce una nuova competenza per i comuni, cui devono di conseguenza essere attribuite nuove risorse umane e finanziarie per lo svolgimento della stessa.

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