P.d.L. n.198 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che:

-la proposta di legge n.198 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" mira ad abrogare e sostituire la L.R. 36/90, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale (legge 328/2000 e legge 383/2000);

-la proposta stessa presenta elementi fortemente innovativi rispetto alla L.R. 36/90 ove si consideri in particolare:
a) che gli albi provinciali e regionale delle associazioni di promozione sociale sono sostituiti da un unico registro regionale articolato per province e settori di attività;
b) che viene istituito presso Fidi Toscana un apposito fondo di dotazione mediante il quale la Regione, sotto forma di contributi in conto interessi, concorre ad agevolare l'accesso al credito da parte delle associazioni di promozione sociale;
c) che a fianco della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale (di cui è ridefinita la composizione) è introdotto un apposito Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale;

Considerato:

-che l'articolato definisce correttamente il ruolo e le funzioni degli enti locali;

-che a seguito del dibattito sviluppatosi in sede di concertazione istituzionale sono stati apportati significativi miglioramenti al testo iniziale;

Il CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime parere favorevole sulla proposta di legge n.198 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";


2. formula nel contempo, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:

a) all'art.20 comma 3 si prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art.17 le Province territorialmente competenti adottino le misure precisate nel medesimo comma "con decreto del Presidente".
Questa dicitura è da ritenersi impropria in quanto attiene a prerogative statutarie degli enti locali, per cui si chiede di sostituire l'inciso "con decreto del Presidente" con la più appropriata espressione "con proprio atto";


b) all'art.4: sembra opportuno che l'espressione "conferite alle province" sia sostituita con la dicitura "attribuite alle province", poiché la nozione di conferimento ha carattere generale non consentendo l'immediata individuazione del titolo in base al quale è esercitata la funzione;

c) all'art.15 comma 2 lettera b): la frase "la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale" sembra equivoca; si invita ad usare altra espressione da cui risulti chiaramente che si vuole garantire la rappresentatività di tutti i territori provinciali e di tutte le tipologie associative corrispondenti alle tre sezioni del registro regionale;

d) all'art.13: se la ratio delle convenzioni è costituita dalla concessione di contributi pubblici per il finanziamento dei progetti, è opportuno che ciò risulti esplicitamente dal tenore dell'articolo in esame.

 

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