PDL 198 “Modifiche alla Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”.

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PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-la PDL 198 in oggetto;

-la relazione illustrativa  che accompagna la proposta di legge, dalla quale si evince come la stessa adempia a quanto richiesto da una risoluzione approvata dal Consiglio Regionale il 4 aprile 2004, con la quale la Giunta Regionale fu impegnata a predisporre, nella fase di approvazione del PIT (la cui approvazione è per l’appunto prevista entro il corrente mese), una specifica proposta legislativa finalizzata a:

a) estendere l’applicabilità delle misure di salvaguardia ai sensi dell’art.48 comma 5 (si tratta di quelle di competenza della GR per i casi di contrasto, accertato dalla Conferenza interistituzionale di cui all’art.24 della stessa legge, di uno strumento urbanistico con il PIT) e 51 comma 4 (si tratta di quelle di competenza delle Province nei casi in cui il contrasto sia tra uno strumento urbanistico e il PTC) della LR 1/2005;

b) prevedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di salvaguardia possa conseguire anche dall’iniziativa di cittadini organizzati in forma associativa;

c) prevedere che la GR tenga informato il CR sulle verifiche effettuate, ai fini dell’eventuale applicazione delle misure di salvaguardia;

d) potenziare le dotazioni di personale ed organizzative della struttura regionale competente all’effettuazione delle verifiche di cui sopra;

 

Atteso in primo luogo

-che i contenuti della  PDL 198, di modifica della LR 1/2005, sono strettamente attinenti e conformi alle sopra riportate indicazioni fornite dal Consiglio Regionale, configurandosi in tal senso come innovazioni di natura essenzialmente procedurale, ancorché di rilievo;

-che, all’interno della PDL 198 in esame, si colgono le seguenti due parti principali, la prima delle quali è funzionale alla seconda:

 I) si tratta in primo luogo della riscrittura di alcune importanti disposizioni procedurali in senso stretto (v. artt. 1,2 e 3 della PDL), attinenti gli strumenti di pianificazione territoriale ed alcuni importanti atti di governo del territorio (regolamento urbanistico, piani complessi d’intervento etc.);

II) in secondo luogo si tratta della modifica delle disposizioni relative all’intervento della Conferenza paritetica interistituzionale, dal quale può conseguire l’applicazione delle misure di salvaguardia (v. artt. 4,5 e 6);

 

Atteso in secondo luogo 

-che, entrando più nello specifico della PDL studiata, si possono fare le seguenti considerazioni:

1)con riferimento alla qualità dell’intervento nel suo complesso, va dato atto trattarsi di un’opera di riorganizzazione che non stravolge affatto il precedente tessuto normativo, ma lo migliora, rendendolo più puntuale ed accurato;

2)circa la parte più strettamente procedurale (artt. 1,2 e 3), vanno messi in evidenza i ss. due elementi positivi:

 >l’introduzione (cfr.art.2) di un termine di 15 gg., prima della sua pubblicazione sul BURT, per la comunicazione dell’avviso di approvazione degli strumenti della pianificazione a tutti i soggetti istituzionali titolari delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’art.7 della LR 1/2005 (Comuni, Province e Regione);

 >l’estensione (cfr. art.3) delle norme procedurali sui compiti del responsabile del procedimento e sull’approvazione degli strumenti della pianificazione, anche ad alcuni atti di governo del territorio, ritenuti di particolare rilievo, ancorché non modificativi di alcun strumento della pianificazione territoriale;

3)per ciò che riguarda la parte relativa all’eventuale intervento della Conferenza paritetica interistituzionale e all’altrettanto eventuale applicazione delle misure di salvaguardia, vanno invece posti in luce i ss. elementi:

>l’attribuzione (cfr. art. 5) a “cittadini organizzati in forme associative”  -e si tratta della novità più significativa e controversa della PDL- della facoltà di rivolgere istanze a ciascuno dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni in materia di governo del territorio, quando si ritenga che taluni strumenti pianificatori o atti di governo del territorio da poco approvati (l’istanza deve esser presentata entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione), vengano a trovarsi  in contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti, di competenza dei soggetti ai quali l’istanza è rivolta; 

>la previsione di un termine più lungo (120 giorni anziché 90 dalla richiesta) per la pronuncia della Conferenza paritetica e dell’obbligo di comunicazione della medesima al soggetto richiedente (cfr. art.6);

 

Atteso in terzo luogo

-che, avuto riguardo all’art. 2 (Modifiche all’art.17 della l.r.1/2005) della PDL 198 ed in particolare al tenore letterale del nuovo comma 6 dell’art.17 così introdotto, sia utile suggerire una formulazione da cui si ricavi inequivocabilmente che oggetto della “comunicazione ai soggetti di cui all’art.7 comma 1” è l’avviso di approvazione dello strumento e non lo strumento stesso;

 

 

Ricordato

-che sulla PDL 198 si è svolta la concertazione istituzionale nella seduta del Tavolo di concertazione del 25 giugno 2007;

-che in quella sede sono emerse considerazioni critiche, espresse da parte dell’ANCI e dell’UPI, in merito alla facoltà riconosciuta dall’art.5 della PDL 198 ai cittadini organizzati in forme associative di dare inizio al procedimento di (eventuale) attivazione della Conferenza paritetica interistituzionale, con la conseguente eventuale applicazione delle misure di salvaguardia;

 

Ritenuto

-che, con riferimento al termine della pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale, si renda opportuno, anche per coerenza la con tempistica del procedimento già stabilita, ridurlo a 60 giorni ;

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      Di esprimere parere favorevole sulla PDL 198 in oggetto, alla seguente condizione:

“che il termine di 120 giorni di cui all’art.26 della LR 1/2005, come sostituito dall’art.6 della PDL 198, sia ridotto a 60 giorni.

 

     

 

2)      Di comunicare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

“che il nuovo comma 6 dell’art.17 della LR 1/2005, come introdotto dall’art. 2 della PDL esaminata, sia riformulato nel senso di cui al punto “Atteso in terzo luogo” della premessa del presente parere.”