P. d. L. n. 192 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 "Norme in materia di Comunità Montane").


PARERE OBBLIGATORIO

1. Con la proposta di legge qui esaminata si introduce una indispensabile modifica alla disciplina relativa agli organi della Comunità Montana, da un lato riconoscendo alla fonte statutaria della Comunità la piena competenza alla rideterminazione della composizione dei loro organi, dall'altro introducendo una opportuna distinzione tra le Comunità di nuova costituzione o nelle quali si registrano cambiamenti dovuti all'ingresso di nuovi Comuni e quelle composte dagli stessi Comuni già ricompresi nelle Comunità Montane preesistenti, relativamente alla fase transitoria intercorrente tra il decreto di costituzione della Comunità e l'approvazione delle norme statutarie di cui all'art.13 della LR 82/00.

2. Mette conto sottolineare come la proposta di legge in esame, oltre che essere oltremodo opportuna e giuridicamente ineccepibile, fa riscontro a specifiche richieste pervenute in tal senso da diverse Comunità Montane.


3. Sulla base di quanto precede il parere sulla P. di L. 192 non può che essere positivo.

Allegato n. 1 al parere su P.d.L. n. 192

Proposta di modifica alla L.R. n. 82/2000 presentata alla seduta del CdAL del 13 settembre 2002 dall'Assessore Galletti della provincia di Siena a nome dell'URPT.

Sulla base della nota congiunta UNCEM - URPT dell'11.3.2002, l'URPT avanza la seguente proposta di modifica alla L.R. n. 82/2000.

All'art. 14 della L.R. n. 82 del 28.12.2000 si propone di aggiungere un punto 3.


3) Le funzioni delegate alle Province o, nei territori di loro competenza, alle Comunità Montane, previste dall'art. 4 della Legge n. 10 del 23/1/1989 avvengono comunque dopo la stipula di apposita convenzione tra Provincia e rispettive Comunità Montane, per concertare tempi, modalità, risorse in rapporto al passaggio effettivo delle competenze.

Conseguentemente alla suddetta eventuale modifica, sono sospesi i termini prescritti dalla delibera del Consiglio Regionale n. 102 del 26.6.2002 e la necessità di rivedere i criteri e i parametri previsti dalla medesima per l'assegnazione delle risorse.

Allegato n. 2 al parere su P.d.L. n. 192

Relazione

Con la Proposta di Legge n' 192, la Giunta Regionale propone la modifica della Legge Regionale n'82 del 28/12/2000. (Norme in materia di Comunità Montane).

La proposta riguarda la disciplina transitoria degli organi delle Comunità Montane, prevista dall'articolo 1 (L.R. 82) ed in particolare le disposizioni di cui al comma 3 e 4.

Nella proposta di modifica si fa riferimento al caso in cui la ricostituzione delle Comunità Montane coincida con gli stessi comuni facenti parte della precedente, ed in particolare, nel periodo intermedio fra due tornate elettorali amministrative, adducendo come pretesto che il procedimento del rinnovo degli organi come previsto dalla L.R. 82 possa essere inutile e gravoso dando priorità alle ragioni in favore della continuità amministrativa.

Al nuovo comma 4 lettera a) si stabilisce che le Comunità Montane che coincidono con le precedenti, resta ferma la composizione degli organi, rappresentativo ed esecutivo, e da mandato agli Statuti delle Comunità Montane la possibilità in via transitoria, fino al Luglio 2004 di mantenere ferma la maggioranza dei Consigli Comunali facenti parte.

Come si può vedere tale norma costituisce un precedente pericoloso, (anche in virtù della P.D.L. 637, che va a modificare la deliberazione del Consiglio Regionale n° 25 del 13/02/2002 dove si individua gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, Valle del Serchio e Area Lucchese).

Perché spostando i termini per gli organi rappresentativi ed esecutivi e bloccando i Piani di Sviluppo la Giunta Regionale costituisce disparità tra le Comunità Montane con il rischio di vedere sia in termini di composizione degli organi, sia in termini di programmazione politica e amministrativa, un privilegiare le ragioni politiche - partitiche, ad una corretta impostazione che dovrebbe snellire le operazioni di programmazione amministrativa (vedi composizione dei Consigli e Giunte, snellimento dell'attività amministrativa, risparmio in termini di gettoni di presenza ed indennità agli Assessori ecc.) a favore dei Cittadini e dei Comuni facenti parte.

La nostra proposta è quella di privilegiare il riordino completo degli organi rappresentativi ed esecutivi di tutte le Comunità Montane, senza distinzione fra quelle rimangono le stesse e quelle modificate dal subentro di altri Comuni.

Per ciò che riguarda la continuità Amministrativa la riduzione di alcuni Consiglieri ed Assessori non fa certamente venire meno la medesima, e neanche i Piani di Sviluppo sono a repentaglio visto che è possibile variare gli obiettivi anche durante l'anno in corso sia per l'annuale che per il triennale.

Articolo 1

(Modifica all'art. 11, Legge Regionale n. 82 del 28/12/2000)

I. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 è sostituito dal seguente:

Art.3. Dalla data di costituzione ai sensi dell'articolo 5, e fino all'entrata in vigore degli Statuti approvati e adeguati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, l'organo rappresentativo della Comunità montana è provvisoriamente costituito dal Sindaco e da due componenti, uno dei quali espresso dalla minoranza, per ciascun partecipante, eletti dai rispettivi Consigli Comunali.


Giuseppe Montagna
Sindaco di Abetone


 

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