Proposta di Legge n. 189

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008

               

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Legge n. 189 di cui in oggetto;

 

Rilevato 

- che sulla presente proposta di legge il Consiglio delle Autonomie Locali si è già pronunciato nella seduta del 16 luglio 2007 con parere favorevole;

- che nel corso dell’esame nelle commissioni consiliari competenti, anche a seguito delle consultazioni, il testo originario è stato oggetto di modificazioni ampie e sostanziali che hanno reso opportuno la richiesta al CAL dell’espressione di un nuovo parere;

- che gli articoli oggetto di modifiche sostanziali di interesse per gli Enti Locali sono: 14, 22, 25 e 26 e che i principali cambiamenti riguardano:

1.     la concessione di coltivazione del giacimento per il cui rilascio è previsto che il comune avvii una procedura di evidenza pubblica (non prevista nella precedente disciplina) per la quale possono presentare istanza il titolare del permesso di ricerca e ogni soggetto interessato. La concessione viene assegnata dal comune con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa, in rifermento agli elementi che risultano dalla documentazione allegata all’istanza e che riguardano:

a)     la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l’impresa;

b)    la documentazione comprovante l’idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;

c)     il programma di coltivazione del giacimento;

d)    un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo:

e)     la ulteriore documentazione tecnica prevista.

 

2.     la convenzione tra comune ed il soggetto concessionario, deve prevedere che vengano individuati gli oneri diretti ed indiretti, non solo relativamente alle nuove concessioni da rilasciare ma anche alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma;

3.     il rinnovo della concessione per la quale il comune deve verificare che sussistano gli elementi necessari per fare istanza per il rilascio (lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.) ed il rinnovo è comunque subordinato alla stipula della convenzione di cui al punto 2.

 

Considerato

che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, con particolare riferimento all’avvio di una procedura di evidenza pubblica, rendono necessarie all’interno dei comuni la previsione di maggiori competenze e professionalità per l’esercizio di questa nuova funzione.

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 189 in oggetto e di comunicare, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:

1)     che la Regione fornisca agli Enti Locali ogni utile supporto per l’esercizio delle nuove funzioni;

2)     considerare l’opportunità di coordinamento con la Proposta di Legge 268 sui Servizi Pubblici Locali.