PDL 189 “Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 ( Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”.

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PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di legge in oggetto;

 

 Atteso in primo luogo

-che con la PDL 189  si apportano soprattutto modifiche al titolo III (disposizioni relative all’utilizzazione), oltre che all’art.28 relativo ai casi di decadenza e revoca dalla concessione per la coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente termali, nonché  al titolo IV (norme transitorie e finali) della  LR 38/2004;

-che la principale innovazione introdotta dalla PDL 189 in questione è la sostituzione del regime autorizzatorio, già vigente ai sensi dell’art.41 (Attività sottoposte ad autorizzazione) della LR38/2004, con quello della dichiarazione di inizio attività;

-che le ulteriori limitate modifiche alla legge regionale 38/2004 contenute nella PDL 189 rispondono all’esigenza di uniformare la normativa regionale vigente a quella comunitaria frattanto intervenuta in materia di igiene dei prodotti alimentari, di materiali destinati a contenere prodotti alimentari etc.;

 

 

Atteso in secondo luogo

-che, successivamente all’adozione della PDL 189 nel testo come sopra esaminato, la GR ha approvato ulteriori emendamenti alla LR 38/2004 con decisione n.3 del 2 luglio 2007;

-che, tenuto conto di quanto stabilito da questo Consiglio nella sua seduta del 22 giugno 2007, si intende qui di seguito prendere in considerazione le ulteriori modifiche apportate alla LR 38/2004 dagli emendamenti di cui al precedente punto, ai fini dell’espressione del parere sulla citata PDL 189;

-che gli emendamenti appena citati possono essere così sinteticamente descritti:

a)sono opportunamente inserite nel testo ulteriori definizioni rispetto a quelle già presenti (art.1);

b)viene prevista la presenza ed il contributo delle strutture tecniche regionali nei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione (artt.9 e 15);

c)viene disciplinata in modo organico la parte relativa ai permessi di ricerca per uniformarla a quella sulle concessioni di coltivazione (v. artt. 4,5,6 e 7);

d)ai fini del rilascio delle concessioni per la coltivazione, è stato previsto come obbligatorio, oltre agli altri già esistenti, il parere delle Province “in quanto titolari delle funzioni  di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della lr 91/1998 e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale”(v. art.10);

e)fra i requisiti da considerare per il rilascio delle concessioni di coltivazione è stato introdotto quello della verifica della sostenibilità dello sfruttamento del giacimento (v. art.9); 

 

Considerato

-che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, nonché negli emendamenti successivamente presentati, appaiano coerenti con l’impianto istituzionale ed il regime delle competenze già vigente nella disciplina di settore e non in contrasto con le disposizioni costituzionali e statutarie che garantiscono la sfera delle competenze degli enti locali;

-che tuttavia sembrerebbe opportuno che all’art.41, nel nuovo testo  introdotto, recante la nuova disciplina per l’utilizzazione dell’acqua minerale e di sorgente, fossero specificate le attività che possono formare il contenuto di detta utilizzazione, com’era nella normativa  sostituita;

 

Ricordato

-che la proposta di legge n.189 non è stata sottoposta all’esame del Tavolo di concertazione istituzionale, come invece avrebbe dovuto, ai sensi del protocollo d’intesa che ne regola l’attività;

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di esprimere parere favorevole sulla PDL 189 in oggetto;

 

2)      di formulare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

 

“che venga accolta la proposta di riformulazione dell’art.6 della PDL 189, secondo quanto indicato nel “Considerato” della premessa.