P.d.L. n. 183 (Istituzione del "libretto della casa" e della "Anagrafe funzionale dei fabbricati").


PARERE OBBLIGATORIO

1. Con la proposta di legge esaminata si intende affrontare un grave problema che affligge sia il nostro paese che la nostra Regione, costituito dalla sicurezza del patrimonio edilizio, come dimostrano i numerosi episodi di cedimenti e danni a vario titolo verificatisi in questi ultimi anni a carico della struttura di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione e non.

2. L'articolato proposto ambisce ad una certa organicità di disciplina dell'argomento, presentandosi sotto questo profilo assai più accurato rispetto ad un disegno di legge nazionale di analogo argomento (n.1093 atti del Senato XIV legislatura d'iniziativa dei senatori Vallone e Dettori); pur tuttavia denota numerosi profili meritevoli di critica.


3. Dobbiamo in primo luogo rilevare che, se è corretta l'attribuzione di nuove funzioni ai Comuni nella materia oggetto della P.di L. 183, data la contiguità con la tradizionale competenza comunale in materia di disciplina urbanistica e controllo dell'attività edilizia, l'attribuzione di queste nuove funzioni si deve accompagnare all'individuazione di corrispondenti nuove risorse, nel rispetto del principio di adeguatezza di cui all'art.118 Cost., il che non è dato di vedere nella proposta esaminata.

4. Dobbiamo in secondo luogo rilevare che, alla stregua di quanto previsto dal nuovo tit. V Cost. e in particolare dall'art.117 comma sesto, devono essere i Comuni a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, il che non si riscontra nell'art.4 della proposta di legge 183, che detta una analitica disciplina proprio sulle modalità di svolgimento della funzione attribuita ai Comuni per quanto concerne il rimborso delle spese relative al rilascio ed alla tenuta del libretto di fabbricato.


5. Deve poi essere chiaramente rilevato che manca qualsiasi motivazione per l'intestazione di una funzione sicuramente amministrativa, qual è quella sanzionatoria, in capo alla Regione (in particolare ad una non meglio precisata "Direzione regionale edilizia") e ciò in contrasto con l'art.118 Cost.

6. di seguito si esprimono perplessità sul contenuto del regolamento attuativo della legge, che dovrebbe disciplinare "attraverso un apposito protocollo i controlli da eseguirsi, i tempi e i metodi degli stessi e le ipotesi di convenzione con le associazioni della proprietà immobiliare", restando alquanto oscuro come una tipica attività amministrativa qual è quella di controllo (naturalmente preordinata all'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi) possa avere la propria fonte regolativi in un atto di natura pattizia quale il protocollo di cui si parla.


7. Infine non possiamo sottacere la necessità che una proposta di legge quale quella studiata venga meglio coordinata con la legge generale di settore (la LR 52/99), anche in considerazione del fatto che, a quanto è dato sapere, essa è prossima ad una radicale revisione.

 

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