P.d.L. n. 181 "Modifiche alla Legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche ed integrazioni. Modifiche alla Legge regionale 29 luglio 1996, n.60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n.549, e successive modifiche ed integrazioni".

PARERE OBBLIGATORIO e osservazioni alla correlata PdL. n. 187 recante Modifiche alla LR n. 60/1996 e alla LR n.37/1999.

1. Va in linea di massima condiviso l'impianto generale della P.di L. presa in esame, con la quale si intendono perseguire molteplici finalità, tra le quali sembrano soprattutto degne di nota le seguenti:
-introdurre modifiche al procedimento previsto dalla LR 25/98 (con una particolare attenzione alla parte riguardante l'attribuzione e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza anche in considerazione della necessità di adeguamento alle norme statali e regionali frattanto sopravvenute in materia), che non si ritiene abbia dato buona prova di sé, dato il ritardo verificatosi in molte Province nell'approvazione dei piani provinciali di gestione, nella costituzione delle Comunità d'ambito e, conseguentemente, nell'adozione dei piani industriali;
-prorogare il termine per l'approvazione dei piani provinciali e per la costituzione delle Comunità d'ambito;
-dettare una disciplina nuova, relativamente al regime sanzionatorio ed alla determinazione dei quantitativi della raccolta differenziata, con riferimento al tributo speciale dovuto per il deposito in discarica;
-rafforzare l'indirizzo, già presente nella normativa dello Stato, volto ad incentivare l'utilizzo del materiale recuperato.

2. L'esame dell'articolato suggerisce tuttavia numerose e sostanziali critiche. La prima di esse riguarda il contenuto dell'art.3 comma 3, che aggiunge il comma 10 bis all'art.12 della LR 25/98, in materia di procedure per l'approvazione dei piani provinciali. Detta norma consente alla Giunta Regionale, in esito alla complessa procedura dettata dai commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo, di apportare "…al piano provinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 7". Nel presente caso -ben al di là dell'ipotesi eccezionale prevista dall'art.21, che non a caso riporta la rubrica "Provvedimenti straordinari", nella quale la Giunta, per sopperire a situazioni di necessità e urgenza, può individuare siti di smaltimento o approvare progetti per siti e/o impianti anche a prescindere dalla pianificazione- si introduce una sorta di controllo di merito assai pesante, che rende il piano non più esclusivamente riferibile al soggetto istituzionale che ne ha la competenza in via ordinaria. Sul punto è appena il caso di sottolineare come la norma in questione, che non è collocabile neppure all'interno del quadro dei poteri sostitutivi regionali, sia di assai dubbia conformità al nuovo regime in materia di funzioni amministrative previsto dall'art.118 Cost., come sostituito dall'art.4 della l. cost. 3/2001.

3. E' poi importante dare conto del fatto che, richiamando quanto emerso nel corso della riunione del tavolo interistituzionale di concertazione del 5.3 u.s., dove fu esaminato un testo normativo sullo stesso argomento, sono state recepite solo assai parzialmente le osservazioni fatte in quella sede dal rappresentante dell'U.R.P.T.. In particolare, mentre per ciò che riguarda le modifiche apportate all'art.20 (Interventi di bonifica) e all'art.28 (Fondi di rotazione) della LR 25/98, non sembrano esser state riprese le proposte dell'U.R.P.T. , è stato invece positivamente riscontrata l'esigenza manifestata in ordine all'introduzione di un comma 2 bis all'art.15.

4. Altro punto di basilare importanza è quello relativo all'introduzione dell'art.30 bis, riguardante la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. La apprezzabile strategia perseguita dalla norma in questione sembra essere così articolata: 1)incentivare la raccolta differenziata, 2) incentivare il completamento del ciclo (raccolta differenziata e trattamento senza deposito in discarica), 3) penalizzare il conferimento fuori ambito. Il fatto è però che il margine di incentivo (e di penalizzazione) attualmente praticabile, come emerge dalle lettere a),b),c),d) ed e) dell'art.30 bis comma 1, non è tanto significativo da garantire il perseguimento dell'indirizzo strategico enunciato, potendo addirittura sortire il risultato di incoraggiare il conferimento di rifiuti non trattati, non reputandosi remunerativo, a fronte del limitato vantaggio fiscale, investire negli impianti di selezione e trattamento. Stante la descritta situazione, si possono prospettare due alternative: da una parte cassare tout court l'art. 15 (che contiene il nuovo 30 bis) dalla P.d.L. 181; dall'altra modificarne il testo, cercando di pervenire ad una definizione accurata del concetto di "trattamento" (che ad esempio escluda i casi di semplice selezione), riservando solo alle fattispecie in esso rientranti incentivi fiscali significativi.

5. Legato all'argomento sviluppato al precedente punto, ma suscettibile di una critica ancor più decisa, appare quello ricavabile dall'art. 30 ter (trattamento dei rifiuti), introdotto dall'art.16 della P.d.L.. Dalla citata norma si ricava che sono assoggettati al tributo speciale previsto per i rifiuti trattati depositati in discarica, anche le frazioni di materiali in uscita dagli impianti di di trattamento (in particolare la frazione organica stabilizzata-FOS- e la frazione secca non classificabile come combustibile derivante da rifiuti- CDR-), se non riutilizzati. Viceversa sembra corretto che, oltre ai sovvalli ed agli scarti, ai quali è riconosciuta dall'ultimo comma dell'articolo citato la qualità di rifiuti speciali, tutti i rifiuti effettivamente trattati vengano esentati dal pagamento del tributo speciale di cui si è detto.

6. Va infine espresso uno specifico avviso che prende spunto da una ulteriore proposta di legge approvata dalla Giunta regionale solo il 1° luglio scorso -si tratta della P.d.L. n.187 "Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi…) e alla legge regionale 1 luglio 1999, n.37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie)- che, visti i suoi contenuti, fatalmente incrocia la proposta 181 già esaminata.
Orbene, in merito alla P.d.L. n.187 si osserva che:
-in primo luogo sono stabiliti i nuovi parametri che determinano l'ammontare dell'imposta dovuta per il deposito in discarica, a seconda dei diversi tipi di rifiuti (si stabiliscono gli importi per tonnellata, anziché per chilogrammo, ma, ciò che più conta, è che non si modifica significativamente l'entità dell'imposizione, in modo tale da renderla funzionale ad una seria incentivazione delle politiche di raccolta differenziata e/o completamento del ciclo);
-in secondo luogo la P.d.L. n.187 non tiene conto ed è anzi in contrasto (cfr. art.2 comma 1 lett.e) proprio con quella modifica introdotta dalla P.d.L n.181 che ne rappresenta uno degli elementi più qualificanti (ci riferiamo alla modifica all'art. 30 della LR 25/98 e l'introduzione degli artt. 30 bis e 30 ter).
Per quanto precede si ritiene indispensabile la riunificazione, previe modifiche e coordinamento, delle due citate proposte di legge.

7. Sul tema del tributo speciale per il conferimento in discarica, è stata prospettata all'interno del CdAL una ipotesi di diversa impostazione della disciplina, che leghi il tributo agli ATO anziché ai Comuni, riassunta nella nota che si allega al presente parere e che si rimette alla valutazione della competente commissione consiliare.


PARERE SU PDL N. 181

NOTA ALLEGATA

Il meccanismo sanzionatorio previsto per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi collegato al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal Decreto Ronchi non è condivisibile in quanto inefficace nell'opera di dissuasione al ricorso alle discariche e fonte di incongruenze inique e vessatorie per gli enti locali.

Con la P.d.L. n. 181 il suddetto meccanismo sanzionatorio viene parzialmente mitigato, ma non vengono eliminate le accennate incongruenze.

Si consideri ad esempio che da una parte i Comuni vengono legati per la gestione unitaria dei rifiuti urbani ad una programmazione d'ambito territoriale ottimale e possono beneficiare di contributi regionali solo qualora a livello di ambito siano approvati i piani provinciali di gestione dei rifiuti e siano costituite le autorità d'ambito, dall'altra gli stessi Comuni possono essere singolarmente sanzionati ove non siano raggiunte le percentuali di raccolta differenziata del Decreto Ronchi, che sono necessariamente obiettivi di ambito.

Meglio sarebbe pertanto, volendo comunque proseguire nell'incongruo meccanismo sanzionatorio, tornare ad una applicazione del tributo speciale uniforme su base di ambito territoriale ottimale, come inizialmente previsto dall'art. 30 della L.R. n. 25/1998 prima dell'aggiunta del comma 6 con la L.R. n. 70/1999.

E' necessario inoltre che gli introiti regionali del tributo speciale vengano prontamente reinvestiti negli ambiti ai quali sono stati sottratti per l'adeguamento degli impianti e delle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

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