Firenze, lì 17/05/2007

                    

-   Al presidente del Consiglio regionale

-   Al presidente della Commissione                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Ai componenti della Giunta regionale

                                                                                             

  e p. c.      -   Ai direttori generali della Giunta regionale

                  -   Al segretario generale del Consiglio regionale

-   Ai  responsabili di:

-          Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari

-          Area di coordinamento per l’assistenza tecnico- professionale

-          Settore di assistenza generale  alla commissione

-          Settore di assistenza giuridico-legislativa alla commissione

-          Ufficio stampa del Consiglio regionale

 

Seduta del 16/05/2007.

  1. PARERE OBBLIGATORIO  SU PdL.n. 179 - Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Favorevole            favorevole                                 favorevole          X              contrario                                  contrario

                             con raccomandazioni                 con condizioni                  con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                               

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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)     

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

                                                                             

                                                                                                       D’ordine del Preside 

                                                                                                    dott.ssa Marinella Romoli

PDL 179 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

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PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la PDL 179 in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che con la PDL 179 si intende operare un riordino complessivo della materia dei contratti pubblici, naturalmente nell’ambito e secondo le coordinate  stabilite dalla legislazione statale in materia  -il riferimento è  al c.d. “codice dei contratti pubblici” di cui  al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (a proposito del quale va per altro segnalata  l’impugnazione alla Corte Costituzionale, da parte della Regione Toscana e di altre Regioni, dell’art.4 riguardante la determinazione dell’ambito di competenza lasciato al legislatore regionale )- e dalle direttive comunitarie sugli appalti del 2004;

-che il testo normativo di cui alla proposta di legge in esame si compone dei seguenti dieci capi:

>il Capo I “Disposizioni generali”, relativo alla determinazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge;

>il Capo II “Osservatorio regionale sui contratti pubblici”, relativo alla revisione della normativa su questo organismo dell’ordinamento regionale, che diviene strumento essenziale di monitoraggio e supporto tecnico, funzionali al controllo sul regolare svolgimento delle procedure degli appalti pubblici da parte della Regione, ma anche di informazione e consulenza tecnica a favore di altre amministrazioni pubbliche  che operino nell’ambito regionale;

>il Capo III “Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”, che obbiettivamente viene ad assumere un ruolo centrale all’interno del corpo normativo che si intende introdurre, per il peso straordinario assunto dal tema, sia a livello istituzionale, che di attenzione da parte dell’opinione pubblica e delle forze sociali;

>il Capo IV “”Programmazione”, che introduce il principio della programmazione obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti, sia con riferimento agli appalti di servizi, che di forniture;

>il Capo V “Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa”, che soprattutto si caratterizza per l’intento di semplificazione delle procedure amministrative, compatibilmente con il necessario formalismo che, tradizionalmente ed inevitabilmente, contraddistingue questa branca dell’attività di tutte le pubbliche amministrazioni;

>il Capo VI “Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività di committenza pubblica”, che riguarda un obbiettivo strategico di grande importanza e cioè quello della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, anche attraverso l’incentivazione della gestione in forma associata delle relative funzioni, utilizzando gli strumenti già predisposti dalla LR 40/2001 che disciplina appunto la gestione in forma associata di funzioni e servizi;

>il Capo VII “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti”;

>il Capo VIII “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

>il Capo IX “Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n.87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale”;

>il Capo X “Disposizioni transitorie e finali”;

 

Atteso in secondo luogo

-che, tra i numerosi e complessi contenuti della normativa in questione, avuto riguardo alla specifica sfera di interessi del sistema delle autonomie locali, sembrano principalmente da segnalare i seguenti:

a)innanzitutto l’applicabilità della legge  “agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni” (v. art.2  comma 1 lett. b) del capo I);

b)l’assoggettamento anche per i contratti esclusi  dall’applicazione della legge -che sono poi quelli individuati dalla normativa nazionale appositamente richiamata- alle disposizioni che la stessa legge prevede in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, di programmazione, di qualificazione, razionalizzazione e semplificazione  delle attività della committenza pubblica (cfr. art.3 del capo I);

c)la composizione del comitato d’indirizzo dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, del quale fanno parte rappresentanti degli enti locali (cfr. art.6 del capo II);

d)la previsione e la minuta disciplina di un prezzario di riferimento per tutte le stazioni appaltanti (capitolati, importi a base d’asta etc.) (cfr. art. 12 del capo II);

e)la previsione di apposite intese, tra Regione ed enti locali e i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzo, nell’ambito delle attività di controllo in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, del personale appartenente alla polizia provinciale ed alla polizia municipale (v. art.25 del capo III);

f)la previsione di un apposito patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro, mediante intese ed accordi con gli enti locali, oltre che con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali (v. art.26 del capo III);

g)la previsione dell’obbligo di formazione di un programma triennale, aggiornabile annualmente, delle attività per la realizzazione di lavori pubblici, da parte delle amministrazioni aggiudicatici (v. art. 28 del capo IV);

h)la previsione di una serie di strumenti (l’assunzione della committenza, a servizio del sistema degli enti locali che vi vorranno aderire, da parte della Regione per gli appalti d’interesse generale relativi a tipologie speciali di contratto, come ad esempio quello relativo all’accesso al credito; l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione associata, attraverso l’incentivazione economica; l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento di uffici di ente diverso; la gestione comune delle procedure di gara attraverso apposite convenzioni stipulate tra enti diversi) finalizzati alla riduzione delle procedure di appalto, con importi contrattuali più elevati e gestibili garantendo migliori standard qualitativi cfr. artt.da 42 a 45 della sez.I capo VI); 

 

Preso atto

-che nella seduta del 12 marzo 2007 del Tavolo di concertazione interistituzionale si è svolto un confronto serrato sui contenuti della PDL 179,  nel corso del quale sono emerse svariate osservazioni critiche da parte delle associazioni rappresentative degli enti locali;

-che le osservazioni critiche accennate attengono ai seguenti argomenti:

1)con riferimento all’art.1 (Oggetto e finalità) comma 4 è stato chiesto di menzionare esplicitamente, tra le materie escluse dall’ambito di operatività della legge, i lavori già disciplinati dalla vigente legislazione regionale in materia forestale;

2)con riferimento all’art.12 (Prezzario regionale) è stata criticata la previsione di prezzari uguali per tutto il territorio regionale;

3)con riferimento all’art.20 (Subappalto), è stata segnalata la necessità di una norma che consenta la disapplicazione dell’art.118, comma 12 del D.Lgs.163/2006  - il testo della disposizione che si vorrebbe poter disapplicare è il seguente: ” Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a)l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

b)la subfornitura a catalogo di prodotti informatici” - ;

4)con riferimento all’art.22 (Tutor di cantiere), si è lamentata la supposta “farraginosità” della disposizione;

5)con riferimento all’art.27 (Affidamenti in economia), è stato chiesto di specificare il significato dell’espressione: ”lavori in economia ad alto rischio”;

6)con riferimento agli artt. 28 e 29, in tema di programmazione, è stato chiesto l’inserimento di uno specifico tetto per l’applicabilità della relativa normativa, a favore dei piccoli comuni;

7)con riferimento all’art.35 (Esclusione delle imprese…), è stata richiesta l’aggiunta di una norma che consenta l’esclusione  dalla partecipazione alle gare delle ditte che abbiano dimostrato scarsa serietà per periodi significativi;

8)con riferimento all’art.36 (Criterio di aggiudicazione), è stato criticata la pressoché assoluta prevalenza del criterio dell’offerta più vantaggiosa;

 

Considerato

-che, delle otto osservazioni critiche si cui al precedente punto, soltanto quella indicata sub 5) a proposito della richiesta di precisazioni in merito all’espressione: “lavori in economia ad alto rischio”,  ha ricevuto considerazione da parte della Giunta Regionale, come si desume da un raffronto tra il testo normativo sul quale si era svolta la concertazione in sede di Tavolo interistituzionale e quello poi adottato dalla Giunta Regionale ed approdato in Consiglio Regionale (v. il comma 2, aggiunto all’art.27, che così recita: “Non possono essere affidati in economia lavori e servizi ad alto rischio, come individuati attraverso specifiche linee guida approvate ai sensi dell’art. 30”);

 

Ritenuto

-che gli elementi di valutazione positiva indicati sotto le lettere da a) ad h)  dell’ “Atteso in secondo luogo”, risultino prevalenti rispetto alle osservazioni critiche emerse in sede di concertazione e riportate sommariamente sotto i numeri da 1 a 9 del “Preso atto”, sotto il profilo qualitativo;

-che si debba, non di meno, dare un adeguato rilievo alle menzionate osservazioni critiche, mosse dal sistema degli enti locali;

 

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di esprimere parere favorevole sulla PDL 179, subordinatamente all’accoglimento della seguente condizione:

“che siano recepite le considerazioni critiche emerse in sede di concertazione interistituzionale, come riportate ai numeri 1), 2), 3), 6), 7) ed 8) del “Preso atto” della premessa del presente atto.