P.d.l. n. 176 "Disciplina del sostegno e della promozione dei piccoli comuni montani della Toscana".


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PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta di legge in oggetto ha il pregio di porre all'attenzione del Consiglio regionale, con concrete proposte di intervento, il tema del sostegno ai Comuni di piccole dimensioni ed in situazioni di disagio abitativo. Si tratta di un tema che è stato oggetto di attenzione da parte sia di questo Consiglio sia delle Associazioni degli enti locali in recenti iniziative di dibattito e di incontri con la presidenza del Consiglio regionale e con la Giunta regionale. Sono noti i molteplici problemi che contribuiscono alle difficoltà di vita ed allo spopolamento dei Comuni minori, specialmente (anche se non solo) nelle zone montane, e pertanto, anche se nella attuale realtà toscana non può dirsi presente un vero e proprio rischio di sparizione di entità comunali ma eventualmente di frazioni o borghi, un intervento in questa direzione appare comunque indefettibile.
Giudichiamo quindi positivamente il fatto che da parte di un gruppo consiliare ci sia un'iniziativa in tal senso.

2. La proposta di legge si caratterizza come provvedimento ad ampio spettro, che interviene su materie e settori diversi, tagliando, per così dire, trasversalmente le varie normative settoriali al fine di introdurre in esse modifiche ed integrazioni volte a favorire i piccoli Comuni montani ed i loro abitanti.
Si impone tuttavia a questo riguardo una riflessione di fondo di carattere istituzionale.
Il nuovo ruolo degli enti locali, e specificamente dei Comuni, definito dalla riforma del titolo V della Costituzione comporta l'assoluta esigenza di un forte potenziamento delle forme associate di gestione delle funzioni e delle risorse per garantire l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni stesse.
In tal senso si muove la recente LR n. 40/2001, approvata con il parere favorevole delle associazioni delle autonomie e di questo Consiglio, che promuove e sostiene, sia pure in misura ancora non sufficiente, le forme associative dei Comuni per la gestione delle funzioni loro attribuite.
Inoltre i Comuni montani sono già associati tra loro nella specifica forma di unione costituita dalle Comunità montane, una realtà che, nel suo insieme, è particolarmente attiva nella nostra regione e che è attualmente in via di riassetto ai sensi della LR n.82/2000.
Ancora in tal senso si collocano le norme del TUEL che regolano gli accordi di programma destinati alla realizzazione di opere o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di più Comuni.
Ritiene questo Consiglio che questo sia l'indirizzo corretto per affrontare in generale il tema dell'adeguatezza dei Comuni all'esercizio delle funzioni ed in particolare per sostenere quei Comuni che per dimensioni e collocazione geografica si trovano in posizioni di marginalità. E' quindi nell'ambito di tale indirizzo che dovrebbero trovare utile collocazione particolari sostegni offerti ai Comuni minori.

3. La proposta di legge in esame non sembra tenere sufficientemente conto di questo quadro di riferimento e interviene essenzialmente, come già ricordato, con modifiche normative ad hoc in disparati settori, con l'effetto di determinare interventi finanziari "a pioggia", peraltro di una entità economica che, per le sue ridotte dimensioni, non appare idonea a produrre gli effetti desiderati e risulta assolutamente sproporzionata rispetto alle finalità di ampia portata indicate all'art.1 della proposta stessa.
Sembra infatti eccessivamente generico il presupposto dell'incremento (la semplice associazione fatta dai piccoli Comuni montani), ciò comportando una implicita rinuncia a governarne il relativo processo, come invece fa ad esempio la proposta di legge nazionale n.1174/2001 della Camera dei deputati, di analogo argomento, che all'art. 3 (esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici) individua gli ambiti -il trasporto locale e scolastico, l'organizzazione dei servizi sociali e la protezione e la tutela ambientale- verso i quali le Regioni devono indirizzare la gestione in forma associata da parte dei Comuni.
Questa osservazione critica riguarda in particolare tutte quelle parti della proposta che modificano o costituiscono in capo ai piccoli Comuni montani funzioni amministrative che non sono collegate in modo specifico alla condizione peculiare di questi Comuni ma che sono invece proprie di tutti i Comuni e che, come tali, sono complessivamente interessate dalla necessità di essere esercitate in un ambito territoriale ed in un bacino di utenza adeguati, e ciò non solo nelle zone montane ma nell'intero territorio regionale.
Sostenere i singoli Comuni minori nell'esercizio di dette funzioni rischia di costituire un elemento contraddittorio rispetto a questa esigenza generale ed agli interventi ad essa correlati, incoraggiando una tendenza "particolaristica" dei piccoli Comuni montani che non può comunque produrre risultati significativi, tenuto conto delle risorse disponibili.

4. Occorre altresì considerare che molte delle molteplici normative regionali prese in esame dalla proposta sono destinate ad essere oggetto di revisione nel quadro dell'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione che impone un riesame complessivo delle attribuzioni locali allo scopo di accertarne la coerenza con il nuovo quadro costituzionale e promuoverne un riassetto per settori omogenei, garantendo altresì l'autonomia finanziaria per tutti gli enti territoriali.
Questa è l'esigenza che questo Consiglio, unitamente alle associazioni degli enti locali, sta sostenendo con forza nei confronti della Regione, così come del Governo al livello nazionale; rispetto a tale esigenza non appare utile un eccessivo ricorso a modificazioni parziali delle leggi per il perseguimento di interessi di specifici enti locali, ancorché certamente meritevoli di tutela.

5. Un ulteriore aspetto sul quale occorre riflettere è relativo all'individuazione, operata dalla proposta di legge, dei parametri di riferimento per stabilire l'appartenenza alla categoria dei "piccoli Comuni montani" destinatari dei previsti benefici (3000 abitanti ed una altimetria media di 500 metri).
Si identifica in tal modo una nuova categoria di Comuni, che non trova riscontro in nessuna altra legge statale o regionale: infatti la LR n. 40/2001, recante disposizioni in materia di riordino territoriale e gestione in forma associata di funzioni, fa riferimento al valore demografico di 3000 abitanti solo in via transitoria e senza alcuna discriminante basata sull'ulteriore requisito del carattere "montano", mentre per ciò che riguarda i Comuni montani la LR n. 82/2000, recante norme in materia di Comunità montane, individua direttamente quali sono i Comuni montani o parzialmente montani della regione.
Si aggiunga che la scelta di due soli parametri (il numero degli abitanti e l'altimetria) rischia di essere riduttiva e quindi non rispondente alle effettive esigenze che la legge vorrebbe soddisfare. La situazione di particolare disagio è infatti riferibile anche ad ulteriori elementi, quali l'estensione territoriale, la situazione socio-economica della popolazione, (con riferimento all'età media dei residenti, al reddito pro capite, ai servizi presenti, alle attività produttive, etc.), nonché l'entità e la composizione del bilancio comunale.
Vi è insomma da chiedersi se le obbiettive condizioni di svantaggio che la proposta di legge si prefigge di contrastare non siano in realtà riferibili ad un più vasto, se non totale, ambito dei piccoli Comuni e non soltanto a quelli montani.
In ogni caso, introdurre una specifica categoria di enti non in quanto ambiti più adeguati a fini di riordino ed attribuzione di funzioni e compiti ma per specifici interventi di finanziamento, non sembra un indirizzo istituzionale condivisibile.

6. Nel merito di singole disposizioni del testo normativo preso in esame si possono evidenziare le seguenti specifiche osservazioni:
-con riferimento all'art. 3, sembra insufficiente la misura massima -pari ad un punto percentuale sul tasso d'interesse applicato- del contributo annuale previsto, che potrebbe essere aumentata in rapporto alla gravità delle situazioni di disagio;
-con riferimento all'art. 8, richiamando anche quanto detto sub 5 a proposito dell'insufficienza dei parametri della popolazione e della "montanità", si segnala l'opportunità che il criterio di assegnazione del fondo regionale di assistenza sia calibrato su un numero maggiore e più qualificato di elementi discriminanti;
-circa l'art. 11, va segnalato il particolare rilievo assunto dal costo del servizio di trasporto scolastico, che quindi meriterebbe una specifica menzione, con corrispondente sovvenzione;
-a proposito dell'art. 12, va tenuta nel debito conto l'esigenza di prevedere specifiche risorse per l'attivazione di nuovi servizi, destinate sia all'investimento iniziale che alla gestione.

7. E' altresì opportuno evidenziare un elemento rilevante che è del tutto assente nella proposta di legge: si tratta della questione dei fondi comunitari ed in particolare del rischio che molti piccoli Comuni corrono di perdere l'opportunità di beneficiare di queste risorse a causa, per un verso, delle difficoltà di partecipazione alle procedure di accesso e progettazione, dovute all'esiguità delle loro dimensioni organizzative, per un altro, dell'impossibilità di fare fronte alla quota parte di compartecipazione all'onere dell'investimento. A questo ultimo proposito occorrerebbe un intervento teso a coprire in tutto od in parte il costo relativo, magari attraverso l'attivazione di un fondo di rotazione.

8. Conclusivamente si ritiene che i contenuti della proposta in oggetto dovrebbero essere riconsiderati nell'ambito dell'attuazione sia della LR n. 40/2001 sulle forme associative, sia della riforma del titolo V, mantenendo invece eventuali interventi specifici per i singoli Comuni minori solo per sostenerli in quelle attività che, essendo afferenti ad essi in via esclusiva, non risultano esercitabili in forma associata.


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