P.d.L. n.171 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale vitivinicolo"



PARERE OBBLIGATORIO


1. Con l'atto in esame la Regione afferma nei confronti dello Stato la propria esclusiva competenza in materia di agricoltura e in particolare in tema di gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo. Da un lato la proposta denota una sostanziale continuità e coerenza rispetto alla L.R. 27/2000, che viene abrogata e sostituita; dall'altro ricorrono, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, alcune significative innovazioni rispetto al quadro normativo nazionale, motivate dalla volontà di affrontare e risolvere, in termini di autonomia e differenziazione dal legislatore nazionale, la delicata questione della regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati antecedentemente al primo settembre 1998.
Alla luce del nuovo titolo V della Costituzione viene quindi apprestata una apposita e autonoma disciplina attutiva del Reg. CE 1443/99; in sostanza la procedura di regolarizzazione amministrativa (autorizzazione in deroga) delle fattispecie abusive, in certi casi dietro pagamento di una somma di danaro, quale prevista dall'art. 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, è ritenuta applicabile agli impianti realizzati tra l'aprile 1987 (quindi coevi o successivi all'entrata in vigore del Reg. CEE 822/87) e il settembre 1998, mentre per le fattispecie antecedenti la regolarizzazione opera ex lege, senza versamenti di somma alcuna, salvo l'obbligo di iscrizione nello schedario vitivinicolo.

2. Il merito della vicenda investe quindi direttamente i rapporti istituzionali fra Stato e Regione. Il Consiglio delle autonomie apprezza in ogni caso la scelta della Regione di affermare la propria esclusiva competenza legislativa in ordine alla disciplina del potenziale produttivo viticolo; disciplina che come già segnalato appare segnata da una sostanziale continuità con la vigente normativa regionale confermando e in qualche misura potenziando le funzioni amministrative e gestionali riconosciute alle Province.
Per questi motivi il CdAL esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla proposta in esame, formulando nel contempo, su alcuni punti specifici, alcune osservazioni tese alla miglior definizione dell'articolato di legge.

3. In senso positivo si rileva la formale attribuzione alla Provincia (superando il precedente regime convenzionale) della tenuta dello schedario viticolo, su cui si basa l'inventario del potenziale viticolo di cui all'art.16 del Reg. CE 1493/99. Siffatta attribuzione di competenza alla Provincia deve essere giudicata positivamente, inquadrandosi in un disegno di sistematica allocazione di funzioni in capo a questo ente locale, cui è riconosciuta anche la titolarità dei poteri autorizzativi, regolarizzativi e di controllo nel settore viticolo, inclusa l'applicazione delle sanzioni.

4. L'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine è consentito sulla base di atti di pianificazione triennali adottati dalle Province; qualora tali tipologie di vini ricadano sul territorio di più Province, ciascuna di queste adotta gli atti di pianificazione di propria competenza previa intesa fra le Province interessate (art. 4, comma 2, che riproduce il testo antecedente). Ora, posto che l'intesa, nella sua accezione tecnica, implica la necessità ed obbligatorietà di un accordo fra le parti, si rileva l'assenza nell'articolato di una norma di chiusura che, prefigurandosi l'eventualità di un disaccordo o comunque di una mancata intesa, disciplini e risolva tale fattispecie prevedendo congrue soluzioni atte a consentire comunque la conclusione dell'iter di pianificazione territoriale.

5. Sempre in tema di pianificazione locale ed ampliamento delle superfici vitate, la proposta prevede, anche qui riproducendo il testo antecedente, che la Giunta regionale emani le direttive generali per la pianificazione provinciale definendo altresì i criteri per l'assegnazione delle superfici alle aziende agricole interessate (art. 4, comma 4).
Sotto questo aspetto, se è concepibile la riserva alla Regione di un potere di orientamento generale della pianificazione provinciale, è viceversa assai discutibile, alla luce della nuova formulazione del titolo V della Costituzione, la riproduzione della riserva alla Regione medesima della specifica individuazione dei criteri di assegnazione.
Si osserva infatti che sulla base del principio di sussidiarietà e nel rispetto della sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali nell'organizzazione e nello svolgimento dei propri ambiti funzionali, la Regione dovrebbe limitarsi a stabilire i principi generali per l'individuazione dei criteri, rinviando per la puntuale determinazione degli stessi ad autonome scelte di ciascuna Provincia.

6. La regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente fra il 1° aprile 1987 e il 1° settembre 1998 è concessa dalla Provincia entro il 31 luglio 2002 su istanza dell'interessato; non risulta espressamente come necessaria (benché ciò sia evincibile in via di interpretazione sistematica) anche la presentazione di apposita dichiarazione delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione nello schedario vitivinicolo tenuto dalla Provincia stessa, né è previsto che alla presentazione della predetta istanza consegua d'ufficio l'iscrizione nello schedario.
Sotto questo aspetto, al fine di consentire alla Provincia una corretta organizzazione delle proprie competenze, si ritiene opportuno suggerire di inserire esplicitamente fra i presupposti della regolarizzazione anche l'iscrizione allo schedario (previa apposita dichiarazione o come dovere d'ufficio), nei limiti in cui quest'ultima risulti obbligatoria ai sensi della legge in oggetto; in questo modo tra l'altro la procedura di sanatoria si presenterebbe del tutto coerente col Reg. CE 1493/99, secondo cui l'inventariazione del potenziale vitivinicolo, effettuata sulla scorta dei dati dello schedario, è una delle condizioni necessarie per la concessione della regolarizzazione (vedasi l'art.2 paragrafo 3 del suddetto regolamento).


 

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