P.d.L. n. 167 "Interventi di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi in ambiente urbano"


PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta di legge in esame stabilisce che i Comuni che intendano realizzare interventi per il controllo della riproduzione delle colonie di colombi randagi in ambiente urbano mediante farmaci a base di nicarbazina possono beneficiare di contributi da parte della Regione in misura comunque non superiore al cinquanta per cento del costo complessivo dell'intervento.
L'erogazione di tali contributi è subordinata all'approvazione, da parte del Comune interessato, con delibera divenuta esecutiva, di un apposito progetto nel quale deve essere indicata, oltre la data di inizio ed ultimazione dei lavori, l'entità del finanziamento comunale per la parte non coperta da contributo regionale.
Viene rimesso alla Giunta regionale il compito di definire, in un apposito piano annuale, l'ammontare complessivo delle somme destinate alla realizzazione degli interventi nonché, fra gli altri elementi, le priorità tra i soggetti beneficiari.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, pur ritenendo che in linea di principio sia preferibile operare attraverso leggi generali e l'ordinaria programmazione di settore, esprime un giudizio positivo in ordine al merito della proposta di legge in oggetto nel suo complesso condividendone pienamente le finalità di tutela della salute pubblica e del patrimonio artistico ed ambientale considerato tra l'altro l'insuccesso delle numerose tecniche finora sperimentate per l'effettivo contenimento della riproduzione dei colombi.

3. Deve tuttavia essere considerato che, a quanto è stato riferito a questo Consiglio, in autorevoli sedi scientifiche sono state recentemente avanzate valutazioni estremamente critiche in ordine all'efficacia farmacologica della nicarbazina rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire con la proposta in esame.
Si raccomanda pertanto alla competente commissione consiliare di accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento di consulenza scientifica.

4. Sotto il profilo procedurale si rileva criticamente che, ancora una volta, gli enti locali vengono considerati come meri destinatari dei contributi regionali ed esecutori degli interventi senza che sia stato invece previsto un loro coinvolgimento, mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione, alla fase della predisposizione da parte della Giunta regionale del Piano annuale degli interventi.

 

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