P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico regionale”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

 la P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico regionale”;

 

Rilevato in primo luogo

Con l‘atto in esame, di iniziativa consiliare, la Regione Toscana detta la nuova disciplina del Difensore Civico regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. In essa sono disciplinati anche, rispetto alla legge attualmente vigente ovvero la l.r. 12 gennaio 1994, n. 4 “Nuova disciplina del Difensore Civico”, la difesa civica in ambito sanitario (Capo III) e la rete della difesa civica locale (Capo IV).

 

Rilevato in secondo luogo  

Al Capo IV “La rete di difesa civica locale” si prevede (art. 18 “Promozione della rete”) che il Difensore civico promuova, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle Autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo ed alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi ed il Difensore civico.

 

Considerato 

che tali disposizioni sono conformi a quanto previsto nella “Carta della difesa civica locale” approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza dei difensori civici della Toscana e sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa l’8.10.2004

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico regionale”