P.d.L. n. 140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

 la P.d.L. n. 140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)”;

 

Rilevato in primo luogo

La presente proposta di legge, che mira a semplificare le procedure per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e ad estendere la rete regionale di distribuzione del farmaco, interviene sulla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) modificando dieci dei ventiquattro articoli dedicati all’”Assistenza farmaceutica” (Titolo II) ed introducendone quattro radicalmente nuovi;

 

Rilevato in secondo luogo 

le principali novità introdotte dalla proposta di legge in esame sono, in estrema sintesi, le seguenti:

-art.1 “Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000”(Competenze della Regione): si introduce la disposizione che, analogamente a quanto previsto dalla L. n. 475/68, stabilisce che la pianta organica delle farmacie sia sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.

- art. 2  “Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000” (Competenza del comune): si introduce la disposizione che prevede che l’apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento o delle farmacie succursali sia effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. La procedura attuale, invece, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, comporta un allungamento dei tempi e soprattutto il rischio che la farmacia, a seguito della scadenza del termine prorogato, non venga neppure aperta. Si riduce inoltre a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario, il termine entro cui il Comune deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura della farmacia.

- art. 4 “Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000” (Formazione e revisione della pianta organica, istituzione dei dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure): In  primo luogo, non è più prevista la possibilità di prorogare il termine di durata del procedimento di revisione della pianta organica. In secondo luogo, non è più previsto che il comune, al fine di formulare l’ipotesi di revisione della pianta organica, senta, oltre le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, anche l’Ordine dei farmacisti.

- art. 5 “Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 (Soppressione sedi farmaceutiche): questa disposizione sostituisce integralmente il vigente articolo 17 prevedendo la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, (per quelli con popolazione superiore si attiva la procedura del decentramento delle farmacie) di istituire, nei centri o nuclei abitati con popolazione non inferiore a mille abitanti, le cd. “proiezioni” che costituiscono un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell’ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Tale previsione, che risponde all’esigenza di migliorare il grado di accessibilità al farmaco da parte dei cittadini e diffondere ulteriormente il servizio dell’assistenza farmaceutica, comporterà come effetto il superamento dei dispensari farmaceutici annuali che vengono attivati nelle sedi farmaceutiche istituite in deroga al criterio demografico per assicurare il servizio in località disperse o disagiate e che sono caratterizzati da un’apertura al pubblico con orari ridotti e da una minore disponibilità dei prodotti.

- art. 6 “Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 (Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale): si prevede che la Regione, anche su istanza del comune, possa istituire una farmacia negli aereoporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia nonché nelle aree di servizio autostradali. La loro titolarità compete al comune.

-art. 8 “Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/00 (Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato”: conformemente a quanto stabilito dall’art. 48, comma 29, della legge 24 novembre 2003, n. 326, si prevede che il conferimento delle sedi farmaceutiche in questione avvenga attraverso un unico concorso regionale per titoli ed esami (in luogo degli attuali concorsi provinciali) e che ogni candidato debba, a pena di esclusione, indicare la sede per la quale concorre. Si prolunga inoltre di un anno (da tre a quattro) la durata della validità delle graduatorie di tali concorsi.

- Art. 14 “Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/00 (Guardia medica: modalità di espletamento): si individuano i livelli minimi di servizio che la guardia medica farmaceutica deve garantire differenziandoli sulla base del criterio demografico.

 

Considerato

Nel corso del Tavolo di concertazione interistituzionale del 3 luglio 2006, le associazioni rappresentative degli enti locali hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta di legge regionale in esame

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Formula al contempo le seguenti raccomandazioni:

 

1) Art. 5: Eliminare o riformulare, in quanto eccessivamente generico, l’inciso ”in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità” previsto dalla disposizione in esame per circoscrivere il potere che hanno i sindaci dei comuni con popolazione fino a 12.500 ab. di istituire le proiezioni delle sedi farmaceutiche.

2) Art. 9: Inserire nuovamente nel testo della legge la disposizione che disciplina la procedura del conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico. Infatti l’articolo 19 della l.r. 16/2000 (che attualmente prevede che il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunichi al Sindaco quali siano le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la relativa offerta in prelazione e stabilisce che il Comune debba deliberare a pena di decadenza, entro 60 gg dall’avvenuta notifica, l’assunzione della gestione della farmacia) è stato sostituito con altra disposizione disciplinante la composizione della commissione giudicatrice per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio privato. Tale lacuna contrasta inoltre con l’articolo 1 della proposta in esame che sostituisce l’articolo 13 “Competenze della Regione” della l.r. 16/ 2000 e che continua a prevedere che il dirigente della Giunta regionale eserciti le funzioni amministrative in materia di “dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti e relativa offerta in prelazione”.