P.d.D. n. 1237 “Autonomia speciale nel settore dei beni culturali e paesaggistici. Approvazione documento”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso che

 

- l’art. 116, comma 3, del Titolo V della Costituzione prevede che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia “, riguardanti fra le altre materie anche quella della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata, su iniziativa della regione medesima, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 della costituzione;

 

- la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciutale dalla disposizione sopra citata in considerazione della sua specificità in materia di beni ed attività culturali svolte nel territorio e dell’attuale stato dei rapporti intercorrenti con il governo centrale; 

 

- tale decisione è stata ulteriormente rafforzata dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004) che propone spazi nuovi per l’azione della Regione (si vedano in tal senso gli artt. 5, 29, 102, 112 e 114);

 

- la proposta di deliberazione in esame costituisce la base propositiva della discussione con lo Stato finalizzata a conseguire l’intesa prevista dalla Costituzione come presupposto per l’avvio dell’iter legislativo dell’autonomia;

 

Rilevato che

 

- la consultazione degli enti locali, prevista dall’art.116, comma 3, della Costituzione come ulteriore (insieme all’intesa Stato-Regione) condizione di procedibilità del procedimento di approvazione della legge statale, si è svolta, su iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali, il 23 maggio 2003;

 

- in tale sede sono stati espressi giudizi sostanzialmente positivi sul progetto in esame nelle sue linee generali e al contempo si è posta in evidenza la necessità della predisposizione di un inventario dei beni oggetto di trasferimento e l’esigenza che l’ampliamento delle competenze degli enti locali sia accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie;

 

- la Regione intende continuare la procedura in esame nonostante le proposte di riforma costituzionale, recentemente presentate, che prevedono la cancellazione del federalismo differenziato e soprattutto dell’art. 116, comma 3, della Costituzione

 

Ritenuto che

 

- sia condivisibile l’obiettivo perseguito dalla procedura in esame, di ricomporre le funzioni inerenti ai beni culturali, attualmente esercitate dallo Stato, in capo al sistema istituzionale della Toscana (regione ed enti locali) riconducendo in tal modo ad unità gli interventi in materia (tutela, conservazione, valorizzazione e gestione) ed i relativi poteri strumentali (potestà legislativa, funzioni amministrative, titolarità dei beni, personale e risorse finanziarie);

 

- si debba apprezzare, in quanto volta ad evitare rischi di soluzioni di continuità negli interventi in questa materia, la previsione di una clausola sospensiva (cui è subordinata l’operatività dell’intera disciplina speciale) secondo la quale il nuovo ordinamento di autonomia ed i connessi trasferimenti non saranno operativi fino a quando non saranno predisposti compiutamente i diversi elementi (allocazione di beni e funzioni, ordinamento delle strutture, disciplina del personale) richiesti per la sua attuazione.

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.D. n. 1237 “Autonomia speciale nel settore dei beni culturali e paesaggistici. Approvazione documento”.

Formula al contempo la seguente raccomandazione:

-Prevedere che la ripartizione fra gli enti locali delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni ad essi conferite sia effettuata dalla Regione sulla base di intese concertate con essi, in conformità a quanto disposto dall’art. 64, comma 1, del nuovo Statuto regionale.