P. di L. n. 115 (Consorzi di bonifica- Modifiche alle modalità di istituzione, al sistema di contribuzione e alla programmazione delle opere): emendamenti proposti dalla Giunta Regionale.

PARERE OBBLIGATORIO

1. Con il testo qui preso in esame la Giunta regionale tende per un verso a ridimensionare, per un altro a rendere più organico, l'intervento legislativo sui Consorzi di bonifica, già oggetto della P.D.L. 115 di iniziativa consiliare e sulla quale questo Consiglio si è espresso con parere del 26/10/2001.
In particolare va detto che l'intento principale perseguito -con ciò si conferma del resto uno specifico elemento contenuto anche nell'originaria P.D.L. 115- è quello di eliminare la possibilità della doppia imposizione in tante aree della Regione, concentrando quindi l'iniziativa legislativa soprattutto sul versante della contribuenza (di essa si occupano i primi tre articoli dei cinque di cui si compone l'intero testo), rinviando tutto il resto ad un successivo riordino complessivo della materia.
Gli altri due elementi che caratterizzano poi la proposta in questione sono i seguenti:
-la previsione di una diversa composizione dell'organo consortile del Consiglio dei delegati, con un netto riequilibrio tra rappresentanti nominati dai consorziati e dalla Provincia competente, scegliendoli tra gli amministratori comunali che rientrano nell'ambito territoriale del consorzio;
-la subordinazione alla conclusione di apposite intese tra tutti i soggetti istituzionali forniti di competenza in materia (AATO, Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi di bonifica nella qualità di enti gestori dell'attività di manutenzione), del rinnovo degli organi consortili e dei piani di classifica.

2. Alla luce di questi elementi, nel momento in cui si procede alla approvazione del presente provvedimento normativo che interessa solo i punti sopra richiamati e lascia aperti ed irrisolti tutti gli altri aspetti di questa complessa materia, assume un rilievo politico prioritario la necessità di procedere con la massima urgenza al già da tempo preannunciato riordino complessivo della materia stessa, da attuarsi mediante un testo unico che ne riorganizzi compiutamente la disciplina, al fine di assicurare certezza giuridica ed efficacia dell'azione pubblica in un settore così rilevante.
Questa necessaria opera di riordino istituzionale, volta a valorizzare il ruolo dei poteri locali in un settore che riguarda direttamente funzioni di loro spettanza, dovrà comunque salvaguardare e valorizzare le rilevanti risorse tecniche e di conoscenza presenti in molte realtà consortili.
Questa esigenza di riordino complessivo del sistema costituisce un punto politico discriminante, sul quale il Consiglio delle autonomie locali richiede un impegno chiaro della Giunta regionale ed attende la rapida definizione di una proposta normativa.

3. Fatto salvo quanto sopra, è da confermare l'orientamento già espresso dal C.d.A.L. nel già citato parere del 26.10.01 sulla P.D.L. 115, nonché quello emerso in occasione della concertazione sugli emendamenti qui trattati, svolta dal Tavolo interistituzionale nella seduta del 29.5.02, sulla opportunità di procedere intanto all'approvazione di una normativa volta a risolvere il grave problema della duplicazione dell'imposizione in molte delle aree ricadenti nella competenza territoriale dei Consorzi di bonifica

4. Tuttavia il parere favorevole del CdAL alla presente proposta è condizionato dal fatto che, nel momento in cui si elimina giustamente la doppia imposizione, si provveda contestualmente all'individuazione di adeguati meccanismi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
Infatti dobbiamo rilevare che non si è tenuto conto delle importanti osservazioni critiche mosse su questo punto dalle autonomie locali in sede di concertazione, che del resto confermavano la linea già assunta sull'argomento dalla Federazione delle Autonomie Locali della Toscana con una nota del 22.4.02. In particolare non è stata recepita la indicazione di prevedere, oltre all'eliminazione dai ruoli di contribuenza degli immobili ricompresi in particolari aree urbane (v.il comma 2 dell'art.16 ter introdotto dall'art.2 della proposta), il reperimento di adeguate risorse finanziarie, attingendo dalla tariffa del ciclo idrico integrato, per garantire certezza di entrate agli enti titolari di competenze in materia, essendosi mantenuto un meccanismo complicato e soprattutto di incerta efficacia, qual è quello delle "intese", per l'individuazione delle risorse necessarie per il mantenimento degli obblighi finanziari e della manutenzione del sistema di difesa del suolo(v. l'art.16 quater, introdotto dall'art.3 della P.D.L. in riferimento alle arre urbane di cui all'art.16 ter comma 3).
Inoltre, non si è tenuto affatto conto nel testo proposto della indicazione di creare, nella fase transitoria che si sta per aprire ed allo scopo di garantire il necessario impulso iniziale, un fondo di rotazione a carico della fiscalità regionale da mettere a disposizione dei soggetti titolari delle competenze di cui alla LR 34/94.


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